Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006, con cui l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti perché la contabilità della contribuente era ritenuta irregolare e complessivamente inattendibile, in quanto compilata a posteriori e supportata da documentazione ritenuta insufficiente; l'Ufficio aveva valorizzato anche la mancanza di dichiarazioni per gli anni 2003-2005, la tardiva presentazione della dichiarazione relativa al 2006, la mancata spontanea consegna della contabilità e l'impossibilità di quantificare correttamente alcune voci di bilancio, ricostruite quindi in via presuntiva. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo decisivo solo il profilo della dichiarazione 2006, reputando non provata l'omissione/tardività e trascurando gli altri elementi contestati. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato le risultanze della Guardia di Finanza circa la complessiva irregolarità della contabilità; 2) difetto di motivazione in violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile, perché la tardività della dichiarazione era solo uno dei profili della ripresa a tassazione e non l'unico; 3) violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, perché la contabilità inattendibile legittimava l'accertamento induttivo e il diniego della detrazione IVA, con onere del contribuente di provare l'effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha osservato che la CTR si era soffermata soltanto sulla tardività della dichiarazione IVA 2006, omettendo di esaminare gli altri elementi posti a base dell'accertamento, tra cui l'assenza di documentazione a supporto della dichiarazione, l'impossibilità di quantificare alcune poste di bilancio e la conseguente inattendibilità complessiva della contabilità. Tale omissione ha integrato sia un vizio motivazionale sia una falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, che consente la ricostruzione induttiva dell'imponibile quando la contabilità è complessivamente inattendibile e pone a carico del contribuente l'onere di provare la reale esistenza delle operazioni annotate. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di motivazione della decisione tributaria nel rinvio alle norme del processo civile.
art. 134, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
consente, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, il ricalcolo delle operazioni imponibili mediante presunzioni e il disconoscimento della detrazione IVA, con conseguente onere probatorio del contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve confrontarsi con tutti i fatti storici e gli elementi istruttori specificamente dedotti a fondamento dell'accertamento o della difesa; la motivazione è viziata se si arresta a un solo profilo della contestazione ignorandone altri decisivi.
- Quando l'Amministrazione contesta una contabilità come complessivamente inattendibile, non occorre limitarsi a verificare un singolo indice di irregolarità: è sufficiente un quadro complessivo di elementi che giustifichi l'accertamento induttivo e la ricostruzione presuntiva del reddito o dell'imposta.
- In presenza di contabilità irregolare o inattendibile, l'Ufficio può disconoscere la detrazione IVA e procedere a ricostruzione induttiva; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni contabilizzate.
- La tardività della dichiarazione fiscale, sebbene rilevante, non esaurisce di per sé il thema decidendum quando l'accertamento sia fondato anche su ulteriori elementi di inattendibilità documentale e contabile.
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