Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa per omesso versamento di TARES/TARI relative alle annualità 2013 e 2014. In appello la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del gravame, ma la corte tributaria regionale aveva compensato le spese di lite motivando con la generica "complessità della vicenda". Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, da un lato la nullità della statuizione sulle spese per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; dall'altro la violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la complessità della vicenda non integra di per sé una gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che nel processo tributario la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, riferite a circostanze concrete della controversia; nel caso di specie la formula adottata dal giudice di appello era generica e non circostanziata, soprattutto a fronte dell'accoglimento del gravame fondato sulla mancata notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione, notificata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, cassando la sentenza impugnata nei soli limiti della regolamentazione delle spese giudiziali e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sull'ingiunzione non risulta oggetto di cassazione, ma solo la parte relativa alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro sulla necessità di motivazione della decisione sulla regolamentazione delle spese
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
"soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma e con motivazione espressa e specifica
richiamato quale regola generale della soccombenza sulle spese
interpretato nel senso che la compensazione richiede ragioni gravi, eccezionali, specifiche e non meramente generiche
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l'individuazione del giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese di lite è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente e specificamente motivate.
- La formula generica della "complessità della vicenda" non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese se non è correlata a circostanze concrete della controversia decisa.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando sia apparente, illogica o non idonea a consentire il controllo della decisione.
- Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare elementi specifici della lite, come la condotta processuale delle parti o fattori esterni non controllabili, e devono rendere concretamente non proporzionata l'applicazione del criterio della soccombenza.
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