Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa per omesso versamento di TARES/TARI relative alle annualità 2013 e 2014. In appello la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del gravame, ma la corte tributaria regionale aveva compensato le spese di lite motivando con la generica "complessità della vicenda". Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, da un lato la nullità della statuizione sulle spese per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; dall'altro la violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la complessità della vicenda non integra di per sé una gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che nel processo tributario la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, riferite a circostanze concrete della controversia; nel caso di specie la formula adottata dal giudice di appello era generica e non circostanziata, soprattutto a fronte dell'accoglimento del gravame fondato sulla mancata notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione, notificata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, cassando la sentenza impugnata nei soli limiti della regolamentazione delle spese giudiziali e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sull'ingiunzione non risulta oggetto di cassazione, ma solo la parte relativa alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro sulla necessità di motivazione della decisione sulla regolamentazione delle spese

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    "soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma e con motivazione espressa e specifica

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale regola generale della soccombenza sulle spese

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione richiede ragioni gravi, eccezionali, specifiche e non meramente generiche

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato per l'individuazione del giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese di lite è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente e specificamente motivate.
  • La formula generica della "complessità della vicenda" non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese se non è correlata a circostanze concrete della controversia decisa.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando sia apparente, illogica o non idonea a consentire il controllo della decisione.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare elementi specifici della lite, come la condotta processuale delle parti o fattori esterni non controllabili, e devono rendere concretamente non proporzionata l'applicazione del criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.