Cassazione Penale, Ordinanza n. 22978/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva escluso la continuazione, riqualificato il fatto nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti e rideterminato la pena. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p. e per la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La censura si fondava, in sostanza, sull'assunto che la riqualificazione nel fatto di lieve entità dovesse comportare automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del danno e che la confessione resa in sede di convalida dovesse valere come elemento favorevole ai fini delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e si limitavano a reiterare doglianze già disattese. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato correttamente il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. escludendo qualsiasi automatismo derivante dalla riqualificazione nel fatto di lieve entità, dato il lucro non trascurabile desumibile dalla quantità di stupefacente detenuta. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione di diniego fondata sull'assenza di elementi positivi, evidenziando che la confessione resa dall'imputato, imposta dall'evidenza della flagranza, non integrava un reale contributo all'accertamento del fatto né una concreta resipiscenza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento di ulteriori attenuanti, dovendosi comunque valutare in concreto il disvalore della condotta e il lucro perseguito.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa quando il profitto perseguito non sia esiguo; non opera alcun automatismo per il solo fatto che il reato sia stato riqualificato in una fattispecie di lieve entità.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili; non è necessario esaminare puntualmente tutti gli elementi dedotti dalle parti.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Richiamato nel testo per ribadire che la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, assertivi e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie di lieve entità non determina di per sé il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, dovendo il giudice verificare in concreto l'entità del lucro o del profitto perseguito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi; non è richiesto un esame analitico di tutte le allegazioni difensive.
- Una confessione resa perché resa inevitabile dall'evidenza delle risultanze processuali o della flagranza non integra necessariamente un indice di resipiscenza idoneo a giustificare il trattamento di speciale benevolenza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la regola, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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