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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23669/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'agente della riscossione, ritenendo non provata la rituale notificazione dell'atto al difensore della contribuente perché agli atti risultava solo la ricevuta di spedizione della raccomandata e non l'avviso di ricevimento. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la nullità della sentenza e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere invece depositato anche la ricevuta di ricevimento; dall'altro, ha affermato che, in ogni caso, nel processo tributario la notificazione via posta si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficio postale e che il giudice avrebbe dovuto attivarsi per verificare la regolarità della notifica e chiedere la relativa prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui contestava l'affermazione del giudice di appello circa l'assenza agli atti dell'avviso di ricevimento, perché tale doglianza integra un errore di fatto e avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione. Ha poi ritenuto infondata la restante parte del motivo, ricordando che nel processo tributario, quando l'appello è notificato a mezzo posta e l'appellato non si costituisce, l'appellante deve produrre l'avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità del gravame; non incombe invece sul giudice l'onere di sollecitare tale prova. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della parte intimata, ed è stata esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato nei confronti dell'Agenzia della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come base della denuncia di nullità della sentenza, ma la Corte chiarisce che la doglianza relativa all'erronea percezione del contenuto degli atti non integra un vizio deducibile con ricorso per cassazione, bensì un errore di fatto da far valere con revocazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È evocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non accoglie la censura perché, nella sostanza, si tratta di contestazione dell'erronea percezione di un documento presente o assente negli atti.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la notificazione degli atti nel processo tributario, anche a mezzo posta; la Corte ne ricava che la notificazione dell'appello può avvenire direttamente per posta con raccomandata e avviso di ricevimento.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato dalle Sezioni Unite come norma in tema di notificazione a mezzo posta; l'avviso di ricevimento non è elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma prova necessaria dell'avvenuto perfezionamento ai fini della dimostrazione del contraddittorio.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione, precisando che essa presuppone un vizio che importi nullità della notificazione, non già la mera mancanza di prova del perfezionamento notificatorio.

  • art. 6 legge n. 890 del 1982

    È richiamato per affermare che la rimessione in termini può avvenire solo se la parte dimostra di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento, incolpevolmente mancante.

  • art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per l'assoggettamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l'appello è notificato a mezzo posta e l'appellato non si costituisce, l'appellante deve produrre l'avviso di ricevimento prima della discussione, perché esso è richiesto a fini probatori dell'avvenuto perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio.
  • La mancanza o l'erronea valutazione, da parte del giudice, dell'avviso di ricevimento come documento presente o assente in atti integra un errore di fatto, non un errore di diritto: il rimedio corretto è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
  • La rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. non è utilizzabile quando il problema non riguarda un vizio della notificazione, ma soltanto la mancata prova documentale del suo perfezionamento.
  • Nel processo tributario la notificazione dell'appello può essere eseguita direttamente a mezzo posta dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, ma ciò non esonera l'appellante dall'onere di documentarne l'esito con l'avviso di ricevimento.
  • Non grava sul giudice un dovere di sollecitare la parte a fornire la prova della rituale notificazione dell'impugnazione: l'onere di dimostrarla resta in capo all'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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