Cassazione Penale, Sentenza n. 18140/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello dell'11/05/2023 per vizi nel trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava la mancata applicazione o la mancata esplicita indicazione dell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art.438 c.p.p.) nella determinazione dell'aumento per continuazione relativo ai reati sub b) e c), con conseguente rideterminazione della pena in peius rispetto a quanto fissato dal G.I.P.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure sul profilo sanzionatorio e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aumento di pena per i reati satellite (sub b) e c)). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto, perché il giudice di merito chiarisca e tenga conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato e, conseguentemente, verifichi e motivi se e come sia stata applicata la riduzione di un terzo nella determinazione della pena di continuazione.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata perché costituisce uno dei reati contestati (atti persecutori); non è centrale per il motivo di cassazione, che riguarda il calcolo sanzionatorio
Norma sostanziale richiamata per il reato di danneggiamento contestato; citata nel quadro fattuale ma non decisiva ai fini del vizio sanzionatorio denunciato
art. 61 c.p., commi richiamati
Richiamata come riferimento per le circostanze applicate nella determinazione della pena; il vizio dedotto attiene però alla mancata indicazione dell'applicazione della riduzione per il rito abbreviato
Richiama la possibilità di presentare requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero in Cassazione; qui menzionata in relazione alla requisitoria presentata dal Procuratore generale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme processuali invocate dal ricorrente come fondamento delle censure di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio
Richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena nei casi di continuazione; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata non chiarisce il trattamento della riduzione per il rito abbreviato nel calcolo della continuazione
Citata dal ricorrente tra le norme di riferimento; la pronuncia di cassazione si concentra però sull'omessa indicazione della riduzione per il rito abbreviato, ritenuta motivo di annullamento parziale
Norma chiave nel motivo: prevede la riduzione della pena di un terzo per il rito abbreviato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia spiegato se e come tale riduzione sia stata considerata nella determinazione dell'aumento per continuazione, omissione che comporta l'annullamento della parte sanzionatoria
Richiamato con riferimento ai limiti entro cui il motivo di ricorso è stato riprodotto; indica regole sul deposito degli atti in Cassazione e sui limiti delle deduzioni
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato il giudice che ridetermina la pena (in particolare in caso di continuazione con pregresse condanne) deve esplicitare se e in quale misura ha applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 438 c.p.p.; la mancata indicazione è vizio rilevante e può portare ad annullamento e rinvio
- In caso di determinazione della pena per continuazione il giudice di merito deve motivare chiaramente i calcoli e gli aumenti applicati, distinguendo tra pena base, aumenti per continuazione e eventuali riduzioni derivanti da riti alternativi, così da rendere verificabile la correttezza matematica e giuridica della determinazione
- Il ricorso per cassazione può rilevare profili di vizio motivazionale relativi al trattamento sanzionatorio anche se l'impugnazione è limitata a quel profilo; l'avvocato deve contestare e dettagliare il calcolo seguito dal giudice per consentire alla Suprema Corte di valutare la fondatezza della doglianza
- La Procura può intervenire in Cassazione con requisitoria scritta ai sensi delle norme emergenziali o procedurali vigenti; tuttavia è il vizio motivazionale del giudice di merito che spesso determina l'esito sull'azione di annullamento parziale
- In ipotesi di sentenze di merito non chiare sul computo delle riduzioni o degli aumenti, la Corte di cassazione preferisce annullare e rinviare ad altra sezione per nuovo esame piuttosto che sostituirsi al giudice di merito in una nuova determinazione della pena
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