Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18140/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello dell'11/05/2023 per vizi nel trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava la mancata applicazione o la mancata esplicita indicazione dell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art.438 c.p.p.) nella determinazione dell'aumento per continuazione relativo ai reati sub b) e c), con conseguente rideterminazione della pena in peius rispetto a quanto fissato dal G.I.P.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure sul profilo sanzionatorio e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aumento di pena per i reati satellite (sub b) e c)). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto, perché il giudice di merito chiarisca e tenga conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato e, conseguentemente, verifichi e motivi se e come sia stata applicata la riduzione di un terzo nella determinazione della pena di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale richiamata perché costituisce uno dei reati contestati (atti persecutori); non è centrale per il motivo di cassazione, che riguarda il calcolo sanzionatorio

  • art. 635 c.p.

    Norma sostanziale richiamata per il reato di danneggiamento contestato; citata nel quadro fattuale ma non decisiva ai fini del vizio sanzionatorio denunciato

  • art. 61 c.p., commi richiamati

    Richiamata come riferimento per le circostanze applicate nella determinazione della pena; il vizio dedotto attiene però alla mancata indicazione dell'applicazione della riduzione per il rito abbreviato

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiama la possibilità di presentare requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero in Cassazione; qui menzionata in relazione alla requisitoria presentata dal Procuratore generale

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme processuali invocate dal ricorrente come fondamento delle censure di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio

  • art. 81 c.p.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena nei casi di continuazione; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata non chiarisce il trattamento della riduzione per il rito abbreviato nel calcolo della continuazione

  • art. 671 c.p.p.

    Citata dal ricorrente tra le norme di riferimento; la pronuncia di cassazione si concentra però sull'omessa indicazione della riduzione per il rito abbreviato, ritenuta motivo di annullamento parziale

  • art. 438 c.p.p.

    Norma chiave nel motivo: prevede la riduzione della pena di un terzo per il rito abbreviato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia spiegato se e come tale riduzione sia stata considerata nella determinazione dell'aumento per continuazione, omissione che comporta l'annullamento della parte sanzionatoria

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai limiti entro cui il motivo di ricorso è stato riprodotto; indica regole sul deposito degli atti in Cassazione e sui limiti delle deduzioni

Massime di principio

  • Quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato il giudice che ridetermina la pena (in particolare in caso di continuazione con pregresse condanne) deve esplicitare se e in quale misura ha applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 438 c.p.p.; la mancata indicazione è vizio rilevante e può portare ad annullamento e rinvio
  • In caso di determinazione della pena per continuazione il giudice di merito deve motivare chiaramente i calcoli e gli aumenti applicati, distinguendo tra pena base, aumenti per continuazione e eventuali riduzioni derivanti da riti alternativi, così da rendere verificabile la correttezza matematica e giuridica della determinazione
  • Il ricorso per cassazione può rilevare profili di vizio motivazionale relativi al trattamento sanzionatorio anche se l'impugnazione è limitata a quel profilo; l'avvocato deve contestare e dettagliare il calcolo seguito dal giudice per consentire alla Suprema Corte di valutare la fondatezza della doglianza
  • La Procura può intervenire in Cassazione con requisitoria scritta ai sensi delle norme emergenziali o procedurali vigenti; tuttavia è il vizio motivazionale del giudice di merito che spesso determina l'esito sull'azione di annullamento parziale
  • In ipotesi di sentenze di merito non chiare sul computo delle riduzioni o degli aumenti, la Corte di cassazione preferisce annullare e rinviare ad altra sezione per nuovo esame piuttosto che sostituirsi al giudice di merito in una nuova determinazione della pena

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.