Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27817/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico aggravata dalla finalità di favorire gli interessi del clan Amato Pagano. Le difese censurano vizi di motivazione e violazioni dell'art. 275 cod. proc. pen., chiedendo il mantenimento di misure meno afflittive in ragione della marginalità dei ruoli, della giovane età, di precedenti favorevoli o di provvedimenti successivi (es. decisione del Magistrato di sorveglianza) che avrebbero rivelato cessata pericolosità o occasionalità delle violazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti previsti dall'art. 74 DPR n. 309/1990 e per le ipotesi aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano prodotto allegazioni idonee e precise a superare tali presunzioni e che molte doglianze fossero generiche o non pertinenti rispetto alle censure effettivamente devolute dal Pubblico Ministero. In particolare, la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini di alleggerire la misura il provvedimento del Magistrato di sorveglianza relativo a Pone, considerati i precedenti penali e l'arresto del 7 luglio 2023; analoghe ragioni hanno giustificato il rigetto per gli altri ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; altresì disposta la comunicazione alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Si applica una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990; tale presunzione può essere superata solo con allegazioni idonee e precise che dimostrino l'assenza del rischio di recidiva o l'adeguatezza di una misura meno afflittiva.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3-bis

    Richiamata la presunzione analoga quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; la Corte valorizza l'aggravante come elemento che rafforza l'adeguatezza della misura carceraria.

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    I reati previsti da questa norma (illecita attività di traffico di stupefacenti) attivano la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, in ordine alle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per finalità di agevolazione di consorterie criminali accentua la valutazione della pericolosità e la presunzione di necessità della custodia in carcere.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello del Pubblico Ministero: la Corte osserva che certe censure non erano state devolute dall'appello del PM e pertanto non potevano essere efficacemente dedotte in questa sede dai ricorrenti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Ogni posizione processuale deve essere valutata autonomamente; la similitudine con la posizione di altri coimputati non è sufficiente a ribaltare la valutazione personale sul pericolo di recidiva e sul contributo al reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione indicati per Mirko Russo; la Corte ha rilevato l'insufficienza delle censure di fatto e di diritto rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norme operative per la comunicazione alla cancelleria a seguito della definitività della decisione, menzionata per gli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • Per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR n. 309/1990) e per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: il difensore deve fornire allegazioni specifiche e circostanziate per superarla.
  • La mera contestazione generica della motivazione del giudice o il semplice richiamo a provvedimenti favorevoli adottati in altri procedimenti non è sufficiente: occorrono elementi di fatto nuovi e concreti che dimostrino l'assenza del rischio di reiterazione.
  • La posizione di ciascun indagato va valutata autonomamente (art. 274 cod. proc. pen.); la similitudine con la situazione di altri coindagati non prevale sulla valutazione individuale dei precedenti, del contributo concreto al reato e della personalità.
  • Se una questione non è stata devoluta dall'appello del Pubblico Ministero (cioè non è stata oggetto di impugnazione nelle forme previste), le relative censure difensive rischiano di essere inammissibili o non rilevabili in sede di legittimità.
  • I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza o altri atti favorevoli non cancellano automaticamente la presunzione di pericolosità: la loro efficacia probatoria dipende dalla contestualizzazione con le emergenze indiziarie complessive e dalla loro rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva è necessario dimostrare, con dati specifici e aggiornati, l'assenza di rischio di recidiva o l'attenuarsi della pericolosità sociale; la mera età giovane o il ruolo ritenuto marginale vanno provati e contestualizzati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.