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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di FERSARC s.c. a r.l., poi FERSAC s.r.l.). La ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non ha adeguatamente risposto e motivato sulle censure specifiche sollevate in appello: rilevanza e interpretazione delle fatture (causale "ribaltamento costi"), disponibilità della documentazione contabile presso altra impresa del gruppo, mancata prova della consegna dei libri e delle scritture all'amministratore subentrante o alla curatela, rilevanza o meno della documentazione bancaria e la sua esclusione dal novero delle scritture obbligatorie, inconferenza dell'accertamento sull'elemento soggettivo (dolo specifico) e censura del trattamento sanzionatorio e della durata delle pene accessorie. Contestata la motivazione per relationem della Corte d'appello e la mancata distinzione fra diverse fattispecie di bancarotta documentale (omessa tenuta vs soppressione/occultamento vs tenuta irregolare).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; condividendo la richiesta del Sostituto Procuratore generale per l'annullamento con rinvio, ha censurato la Corte d'appello per motivazione carente e per avere eluso le censure specifiche dell'appellante richiamando massime giurisprudenziali non pertinenti. Ne è conseguito l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per un nuovo esame (con indicazione dei principi che devono essere tenuti presenti), con assorbimento dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio rispetto alla declaratoria di fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)

    Distinzione tra le varie modalità di bancarotta documentale: omessa tenuta, tenuta irregolare e soppressione/occultamento; per l'omessa tenuta può essere sufficiente il dolo generico, mentre per l'occultamento/soppressione è richiesto il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto. La Corte richiede che il tipo di condotta sia individuato con chiarezza e che il dolo sia dimostrato in rapporto alla fattispecie concreta.

  • art. 223, legge fallimentare (L.F.)

    Richiamata nel quadro normativo dei delitti fallimentari e del relativo regime sanzionatorio e di tutela delle scritture contabili nel fallimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a limiti e formalità relativi alla riformulazione dei motivi in sede di ricorso; in questa sentenza serve a precisare l'ambito di deduzione dei motivi di cassazione.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento per il vizio dedotto in cassazione, in particolare per motivazione carente o apparente (lett. c): la sentenza di merito deve rispondere puntualmente alle doglianze specifiche dell'appellante.

  • art. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per la disciplina dell'appello e dell'inammissibilita' per difetto di specificità dei motivi; la Corte sottolinea che, pur non essendo inammissibile l'appello qui, l'appello richiede specificità e la Corte d'appello deve affrontare e motivare le censure dedotte.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione delle sentenze, richiamato per censurare la motivazione per relationem in assenza dei presupposti che ne giustifichino l'uso.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale (principio della ragionevole durata del processo) connesso all'esigenza di specificità dell'appello e di corretto uso delle risorse giudiziarie.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, quando i motivi sono specifici e devolvono questioni ben individuate, ha l'obbligo di affrontare e motivare punto per punto le censure svolte: non è sufficiente un rinvio generico alla sentenza di primo grado.
  • La motivazione 'per relationem' è legittima solo se il giudice dimostra di avere effettivamente preso cognizione delle argomentazioni altrui e se l'atto di riferimento è congruo e conoscibile; altrimenti la motivazione è carente e annullabile.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale è essenziale qualificare con precisione la fattispecie contestata (omessa tenuta, tenuta irregolare, occultamento/soppressione) perché ciascuna richiede un diverso standard probatorio e un diverso assetto dell'elemento soggettivo (dolo generico vs dolo specifico).
  • Se non è contestata una bancarotta patrimoniale occorre che il dolo specifico (finalità di recare danno ai creditori o procurare profitto) sia dimostrato direttamente e non desunto automaticamente: il giudice deve spiegare perché gli elementi probatori consentono tale inferenza.
  • La produzione di documenti da parte di imprese del gruppo o la loro disponibilità presso soggetti diversi dall'imputato può incidere sulla valutazione della consegna o della soppressione; il giudice deve valutare in modo circostanziato queste emergenze probatorie.
  • Errori di qualificazione giuridica o sovrapposizione di diverse figure di reato nelle motivazioni di merito sono motivo valido di annullamento quando incidono sulla valutazione del dolo e sulla correttezza della decisione.
  • In situazioni analoghe conviene contestare con precisione: a) quale fattispecie di bancarotta è stata ritenuta dal giudice; b) quali elementi indicano dolo specifico; c) dove erano materialmente le scritture e quando sono state prodotte; d) l'esatta correlazione tra accertamenti contabili e ricostruzione patrimoniale.
  • Rimedio processuale: la Cassazione annulla con rinvio quando il vizio è di motivazione del giudice d'appello, demandando a un nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati.

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