Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione limitata alla durata delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi per anni otto). Lamentata carenza di motivazione sul punto, essendo quella durata non oggetto di patteggiamento con il Pubblico Ministero; si prospetta la necessità di una specifica valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi ex art. 133 c.p. e la presunta incongruenza rispetto alla pena principale, fissata al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato la nullità dell'ordinanza del 4 gennaio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la restituzione nel termine per impugnare, per incompetenza funzionale (la competenza su tale istanza spetta alla Corte di cassazione). Gli atti relativi alla richiesta di rimessione sono pervenuti tardivamente alla Cancelleria della Corte, rendendo inammissibile il ricorso. Inoltre, sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il giudice di merito aveva motivato adeguatamente la durata delle pene accessorie richiamando l'elevata gravità delle condotte e la loro protrazione nel tempo nell'ambito di due società. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. Si ricorda che la sentenza impugnata aveva applicato, con patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., la pena detentiva di anni tre e le dette pene accessorie per otto anni.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che la pena principale e le condanne sono il frutto dell'accordo, ma le pene accessorie possono essere valutate e motivate dal giudice.
art. 175 cod. proc. pen. (commi 4,5,6)
Stabilisce la competenza a decidere sulla restituzione nel termine: competente il giudice che procede al momento della presentazione dell'istanza o, se è stata pronunciata sentenza, il giudice competente sull'impugnazione. La Corte ha ritenuto che la competenza sulla rimessione per sentenza di patteggiamento spetti alla Corte di cassazione.
art. 568 cod. proc. pen. (comma 5)
Norma che impone la trasmissione dell'impugnazione proposta a giudice incompetente al giudice competente. La Corte chiarisce che tale disposizione non è principio generale da estendere all'istituto della rimessione nel termine ex art. 175, salvo specifiche ipotesi; pertanto la trasmissione automatica non opera qui.
Criteri di determinazione della pena (circostanze e criteri oggettivi e soggettivi). Il ricorrente invocava la necessità di un'esplicita applicazione di tali criteri per giustificare la durata delle pene accessorie; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito abbia fornito la motivazione richiesta richiamando la gravità e la durata delle condotte.
art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per proporre ricorso è soggetta a regole di competenza formale: se decisa da giudice incompetente, l'atto è nullo e la Corte d'appello o la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
- L'art. 568 cod. proc. pen. comma 5 non si applica automaticamente agli istituti diversi dalle impugnazioni; non sempre l'istanza erroneamente presentata a giudice incompetente viene trasmessa al giudice competente.
- Per evitare l'inammissibilità, l'impugnante e il suo difensore devono curare la tempestiva presentazione degli atti e l'individuazione del giudice competente per la rimessione nel termine.
- Sotto il profilo sostanziale, la determinazione della durata delle pene accessorie richiede motivazione rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia, una motivazione che evidenzi l'elevata gravità e la protrazione delle condotte può essere ritenuta sufficiente anche se la pena principale è al minimo.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, con conseguente rischio economico per il ricorrente.
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