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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) per avere, secondo la ricostruzione, predisposto/affisso uno striscione o volantino recante la scritta "Rizza Riccardo sei un ladro, vergognati e vergogna per chi ti sostiene che schifo". Pastorello deduceva preliminarmente incompetenza per materia (sostenendo che la condotta integrerebbe l'aggravante della diffamazione a mezzo di pubblicità - conducendo la competenza al Tribunale) e lamentava discrepanze fra rubrica/imputazione e fatto ritenuto in sentenza (indicazione generica dei luoghi di affissione). Lo Dico contestava invece la mancata prova del proprio concorso, affermando di essersi limitato a consegnare un foglio piegato senza conoscere il contenuto e di essersi allontanato, per cui la sentenza non avrebbe dimostrato la partecipazione ideativa o preparatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. In sintesi: il motivo di Pastorello sull'incompetenza è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse (un'eventuale riqualificazione in reato più grave non favorirebbe il ricorrente). Nel merito la Corte ha confermato che in rubrica e nel capo d'imputazione era contestato il delitto previsto dall'art. 595, primo comma, cod. pen., e che non risultava contestata l'aggravante del terzo comma (diffusione a mezzo di pubblicità), visto che il volantino/mezzo era stato visto da un numero limitato di persone (tre) e prontamente rimosso, non ravvisandosi capacità diffusiva tale da integrare la circostanza aggravante. Quanto alla doglianza sulla chiarezza dell'imputazione (art. 521 c.p.p.) è stata ritenuta infondata: gli elementi descritti erano sufficientemente precisi. Per Lo Dico, la Corte ha ritenuto correttamente provato il concorso: le riprese video dimostravano la consegna del foglio al coimputato, la permanenza nel locale e l'avvicinamento al bancone dove il foglio fu affisso, elementi ritenuti idonei a dimostrare un contributo alla commissione del reato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (primo comma)

    diffamazione: "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione"

    la Corte interpreta il bene giuridico come la reputazione e richiede la comunicazione e la percezione da parte di almeno due consociati; nel caso concreto la percezione da parte di tre persone è ritenuta sufficiente per integrare l'elemento materiale del reato non aggravato

  • art. 595 cod. pen. (terzo comma)

    aggravante per offesa recata con qualsiasi mezzo di pubblicità

    la Corte richiede che la capacità diffusiva del mezzo sia tale da raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; la semplice indicazione dello strumento tecnico non è sufficiente se non emerge la valutazione circa la diffusività

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    la Corte ha ritenuto provato il concorso laddove è dimostrato un contributo materiale e la partecipazione alla realizzazione dell'offesa (consegna del volantino, permanenza e avvicinamento al luogo dell'affissione)

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiesta chiarezza dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che la rubrica e la descrizione dei fatti fossero sufficientemente precise da garantire i diritti della difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti dopo il rigetto

Massime di principio

  • Per integrare il reato di diffamazione (art. 595, primo comma) è necessaria la comunicazione e la percezione/possibilità di percezione dell'offesa da parte di almeno due persone estranee all'offeso; prove audiovisive (videoregistrazioni) e testimonianze che attestino la percezione sono elementi decisivi.
  • L'aggravante della "pubblicità" (art. 595, terzo comma) richiede una valutazione concreta della capacità diffusiva del mezzo: se il messaggio raggiunge solo un numero limitato e determinato di persone o viene rapidamente rimosso, non si configura automaticamente la circostanza aggravante.
  • Quando una circostanza aggravante richiede valutazioni di diffusività o di capacità lesiva, tali elementi devono essere chiaramente contestati in imputazione: la loro omissione impedisce di ricondurre l'imputato a una forma più grave di reato in sede di giudizio senza preventiva contestazione.
  • Il ricorso per incompetenza fondato su una possibile riqualificazione in reato più grave può essere inammissibile per carenza d'interesse se l'accoglimento peggiorerebbe la posizione dell'imputato.
  • Nel giudizio sul concorso di persone è sufficiente che sia provato un contributo effettivo e causalmente rilevante alla realizzazione del reato (anche mediante atti preparatori o materiali come la consegna del materiale offensivo), purché la sentenza spieghi in modo logico la connessione tra quel contributo e l'evento diffamatorio.
  • La precisione del capo d'imputazione (luogo, modalità e norma contestata) è essenziale per garantire il diritto di difesa; tuttavia descrizioni concise ma chiare della fattispecie possono essere sufficienti se permettono alla difesa di conoscere e contestare i fatti.

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