Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) per avere, secondo la ricostruzione, predisposto/affisso uno striscione o volantino recante la scritta "Rizza Riccardo sei un ladro, vergognati e vergogna per chi ti sostiene che schifo". Pastorello deduceva preliminarmente incompetenza per materia (sostenendo che la condotta integrerebbe l'aggravante della diffamazione a mezzo di pubblicità - conducendo la competenza al Tribunale) e lamentava discrepanze fra rubrica/imputazione e fatto ritenuto in sentenza (indicazione generica dei luoghi di affissione). Lo Dico contestava invece la mancata prova del proprio concorso, affermando di essersi limitato a consegnare un foglio piegato senza conoscere il contenuto e di essersi allontanato, per cui la sentenza non avrebbe dimostrato la partecipazione ideativa o preparatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. In sintesi: il motivo di Pastorello sull'incompetenza è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse (un'eventuale riqualificazione in reato più grave non favorirebbe il ricorrente). Nel merito la Corte ha confermato che in rubrica e nel capo d'imputazione era contestato il delitto previsto dall'art. 595, primo comma, cod. pen., e che non risultava contestata l'aggravante del terzo comma (diffusione a mezzo di pubblicità), visto che il volantino/mezzo era stato visto da un numero limitato di persone (tre) e prontamente rimosso, non ravvisandosi capacità diffusiva tale da integrare la circostanza aggravante. Quanto alla doglianza sulla chiarezza dell'imputazione (art. 521 c.p.p.) è stata ritenuta infondata: gli elementi descritti erano sufficientemente precisi. Per Lo Dico, la Corte ha ritenuto correttamente provato il concorso: le riprese video dimostravano la consegna del foglio al coimputato, la permanenza nel locale e l'avvicinamento al bancone dove il foglio fu affisso, elementi ritenuti idonei a dimostrare un contributo alla commissione del reato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (primo comma)
diffamazione: "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione"
la Corte interpreta il bene giuridico come la reputazione e richiede la comunicazione e la percezione da parte di almeno due consociati; nel caso concreto la percezione da parte di tre persone è ritenuta sufficiente per integrare l'elemento materiale del reato non aggravato
art. 595 cod. pen. (terzo comma)
aggravante per offesa recata con qualsiasi mezzo di pubblicità
la Corte richiede che la capacità diffusiva del mezzo sia tale da raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; la semplice indicazione dello strumento tecnico non è sufficiente se non emerge la valutazione circa la diffusività
art. 110 cod. pen.
concorso di persone nel reato
la Corte ha ritenuto provato il concorso laddove è dimostrato un contributo materiale e la partecipazione alla realizzazione dell'offesa (consegna del volantino, permanenza e avvicinamento al luogo dell'affissione)
art. 521 cod. proc. pen.
richiesta chiarezza dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che la rubrica e la descrizione dei fatti fossero sufficientemente precise da garantire i diritti della difesa
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti dopo il rigetto
Massime di principio
- Per integrare il reato di diffamazione (art. 595, primo comma) è necessaria la comunicazione e la percezione/possibilità di percezione dell'offesa da parte di almeno due persone estranee all'offeso; prove audiovisive (videoregistrazioni) e testimonianze che attestino la percezione sono elementi decisivi.
- L'aggravante della "pubblicità" (art. 595, terzo comma) richiede una valutazione concreta della capacità diffusiva del mezzo: se il messaggio raggiunge solo un numero limitato e determinato di persone o viene rapidamente rimosso, non si configura automaticamente la circostanza aggravante.
- Quando una circostanza aggravante richiede valutazioni di diffusività o di capacità lesiva, tali elementi devono essere chiaramente contestati in imputazione: la loro omissione impedisce di ricondurre l'imputato a una forma più grave di reato in sede di giudizio senza preventiva contestazione.
- Il ricorso per incompetenza fondato su una possibile riqualificazione in reato più grave può essere inammissibile per carenza d'interesse se l'accoglimento peggiorerebbe la posizione dell'imputato.
- Nel giudizio sul concorso di persone è sufficiente che sia provato un contributo effettivo e causalmente rilevante alla realizzazione del reato (anche mediante atti preparatori o materiali come la consegna del materiale offensivo), purché la sentenza spieghi in modo logico la connessione tra quel contributo e l'evento diffamatorio.
- La precisione del capo d'imputazione (luogo, modalità e norma contestata) è essenziale per garantire il diritto di difesa; tuttavia descrizioni concise ma chiare della fattispecie possono essere sufficienti se permettono alla difesa di conoscere e contestare i fatti.
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