Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione del cumulo delle pene concorrenti: il ricorrente deduceva che il Giudice dell'esecuzione aveva computato separatamente gli incrementi sanzionatori desunti dai provvedimenti di patteggiamento (sent. n.7/2019 e n.37/2021) sommando tali aumenti alla pena definitiva anteriore (sent. Corte d'appello n.5/2016) invece di prendere come riferimento la pena complessiva irrevocabile risultante dalla sentenza n.37/2021, e che la detrazione del presofferto doveva essere operata sulla pena complessiva così rideterminata e non sulla somma aritmetica delle singole pene riportate nel certificato penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (n.7/2019 e n.37/2021) avevano rideterminato la pena complessiva in modo irrevocabile e, malgrado difetti di motivazione interna sulle modalità di calcolo, vincolano il giudice dell'esecuzione. Ne consegue che il Giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi a sommare i soli incrementi, ma doveva prendere a riferimento la pena complessiva risultante dalla sentenza n.37/2021 per detrarre il presofferto e calcolare il nuovo cumulo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al Giudice per le indagini preliminari di Messina - Giudice dell'esecuzione per procedere a nuovo computo corretto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il rito del patteggiamento; le sentenze concordate ai sensi dell'art.444, una volta divenute irrevocabili e quando rideterminano la pena complessiva, vincolano il giudice dell'esecuzione nel calcolo del cumulo e della detrazione del presofferto, salvo che la pena sia "illegale" nei limiti estremamente ristretti riconosciuti dalla giurisprudenza.
art. 81 cod. pen. (cpv.)
Fondamentale per l'individuazione del reato più grave nella continuazione; la sentenza deve consentire di riconoscere quale sia il reato base e le relative operazioni di commisurazione per poter determinare correttamente la pena unica.
art. 133 cod. pen.
Principio di intangibilità della pena già passata in giudicato: il giudice non può riconsiderare la misura della pena definitiva già irrevocabile nel procedimento di cognizione, motivo per cui il giudice dell'esecuzione deve rispettare la pena complessiva irrevocabile.
art. 671 disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa all'unificazione in esecuzione; citata in relazione alle modalità di rideterminazione delle pene e alla necessità di tener conto dei provvedimenti di unificazione già adottati.
art. 1 cod. pen.
Richiamato in tema di limiti dell'intervento correttivo della cassazione sulla determinazione della pena, specie in presenza del divieto della reformatio in peius.
artt. 130 e 619 cod. proc. pen.
Richiamati per evidenziare i limiti del sindacato della Cassazione su errori di giudizio non impugnati dalle parti: non è consentito correggere in cassazione una pena ritenuta ‘illegale’ in modo da peggiorare la posizione dell'imputato senza specifico motivo di gravame del pubblico ministero.
Massime di principio
- In sede esecutiva, per il computo del cumulo e la detrazione del presofferto occorre prendere come riferimento le pene complessivamente rideterminate in sentenze irrevocabili (anche se originate da patteggiamenti ex art.444), non le singole quote incrementali desunte da tali provvedimenti.
- Va sempre distinta la fase di cognizione (determinazione della pena, anche con patteggiamento) dalla fase di esecuzione (calcolo del cumulo e detrazione del presofferto): il giudice dell'esecuzione non può riaprire la valutazione sulla continuazione decisa con provvedimenti divenuti irrevocabili.
- Se una sentenza di patteggiamento non esplicita il reato più grave e la procedura di calcolo, pur essendo difettosa nella motivazione, resta tuttavia vincolante se non è stata impugnata; il giudice dell'esecuzione deve attenersi alla pena complessiva risultante dal giudicato.
- La nozione di "pena illegale" è molto circoscritta: salvo casi evidenti di illegittimità sostanziale (es. pena diversa dalla tipologia di legge o oltre il massimo edittale), il giudice dell'esecuzione non può correggere il giudicato ne' peggiorare la posizione dell'imputato.
- In caso di errore nel decreto di cumulo del pubblico ministero è opportuno proporre incidente di esecuzione per ottenere che il giudice dell'esecuzione formi un nuovo cumulo coerente con le pene complessive irrevocabili e proceda alla corretta detrazione del presofferto.
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