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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione della sentenza di appello: contestano che la Corte d'appello abbia indebitamente valorizzato il vincolo familiare tra i coimputati e non abbia distinto correttamente i diversi apporti fattuali di ciascuno; sostengono che l'attivo societario non sarebbe stato distratto ma utilizzato per pagare fornitori e imposte (riferendosi alla differenza fra il passivo del bilancio 2010 e quello del fallimento 2014) e lamentano la mancata considerazione di prove testimoniali e delle osservazioni difensive; inoltre, ritengono lecite le operazioni di affitto e cessione del ramo d'azienda e della compagine immobiliare verso Di Francia Energia s.r.l., nonché valida la successiva vendita degli immobili, e contestano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta patrimoniale e della bancarotta documentale (perché la società sarebbe stata già non operativa).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e/o inammissibili. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte d'appello che, valorizzando le risultanze della curatela e le prove, ha accertato l'anomalia delle operazioni (conferimento del ramo d'azienda e trasferimento del compendio immobiliare a Di Francia Energia s.r.l. senza effettivo corrispettivo rinvenuto), la mancanza di documentazione che dimostrasse pagamenti ai fornitori e l'aumento del capitale sociale a valore inferiore rispetto ai beni trasferiti. La Cassazione ha condiviso l'attribuzione di responsabilità a Tiberio Di Francia (amministratore di fatto e socio della cessionaria), a Giuseppina Di Francia (amministratrice di diritto e di fatto) e a Gennaro Di Bonito (amministratore di diritto dal 08/03/2013) per bancarotta patrimoniale fraudolenta e per bancarotta documentale; ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni difensive relative alla mancata tenuta della contabilità e al periodo finale di operatività della società. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale regola sul contenuto e sui limiti della esposizione del motivo in cassazione: il ricorso non può limitarsi a contestazioni meramente reiterative o generiche rispetto alle deduzioni già respinte in sede di merito.

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    Interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata per definire la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: integra reato l'operazione che trasferisce beni societari senza corrispettivo effettivo, impedendo la loro apprensione dagli organi fallimentari e depauperando il patrimonio a danno dei creditori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • La mera esistenza di legami familiari tra soci/amministratori non è di per sé sufficiente a fondare una condanna; però tali legami, insieme ad elementi fattuali probatori, possono contribuire a ricostruire la partecipazione e la responsabilità.
  • Operazioni di trasferimento di azienda o di patrimoni verso società afferenti agli stessi soci, effettuate in prossimità del fallimento e senza un corrispettivo effettivamente realizzato, sono scrutinabili come potenzialmente distrattive e possono integrare bancarotta fraudolenta.
  • Per difendere efficacemente l'operazione occorre produrre documentazione precisa e idonea a dimostrare la concreta destinazione dei proventi (pagamenti a fornitori, imposte, ecc.); mere affermazioni generiche senza prova documentale sono inefficaci in cassazione.
  • L'amministratore di fatto può essere accertato sulla base di indizi, comportamenti e fonti testimoniali: non conta solo la formale intestazione del ruolo ma il concreto esercizio di poteri gestori.
  • La bancarotta documentale può sussistere anche se la mancanza o la soppressione della documentazione riguarda la fase finale della vita dell'impresa, specie se intercorrono periodi rilevanti tra l'evento denunciato e il fallimento.
  • In cassazione le doglianze che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito, senza nuovi elementi o una critica argomentata, rischiano l'inammissibilità o il rigetto.

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