Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19/07/2024, sollevando questioni principalmente relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio: calcolo dell'aumento per continuazione, individuazione del reato più grave e dei singoli aumenti per i reati satellite, applicazione della legge n. 69/2015 (tempus commissi delicti e regime edittale), valutazione e misura delle attenuanti (in particolare l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990), ricaduta della recidiva, corretto computo delle diminuzioni per il rito abbreviato, revoca di benefici (indulto) e vizi di motivazione o contraddittorietà nelle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso singolarmente sui numerosi ricorsi: ha dichiarato inammissibile o rigettato i ricorsi di diversi ricorrenti (tra cui Abbrescia Alessandro, Anaclerio Giacomo, Antuofermo Giuseppe, Cutrignelli Giuseppe, Scotella Giovanni, Pupillo Domenico) e ha accolto o parzialmente accolto altri ricorsi con annullamento e rinvio limitato sui punti di manchevolezza motivazionale o di calcolo della pena. In particolare: - Annullamento con rinvio per nuova determinazione della pena e/o del computo della continuazione: Diomede Nicola (annullamento con rinvio sul computo della pena e rideterminazione degli aumenti per continuazione), Favia Nicola (annullamento per carenza motivazionale relativa alla prova della protrazione post-2015), Marella Saverio (parziale annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio per il capo C9), Cecconi Cosimo (annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la Corte aveva applicato retroattivamente il regime più sfavorevole), Ottomano Domenico (accoglimento limitato: annullata senza rinvio la parte che revocava d'ufficio l'indulto). - Rigetto o dichiarazione di infondatezza su questioni relative a corretta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 DPR 309/1990, sul calcolo degli aumenti per continuazione ove adeguatamente motivati, e su altre doglianze di natura tecnica. Sono state altresì disposte condanne alle spese processuali e, per ricorsi inammissibili, somme a favore della Cassa delle ammende in misura determinata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
L'attenuante speciale per reati di stupefacenti si fonda sull'obiettiva proficuità della collaborazione: se riconosciuta essa incide sul calcolo della pena indipendentemente dalla gravità del fatto; tuttavia la sua prevalenza può essere riconosciuta anche in presenza della recidiva, fermo il divieto di ulteriori diminuzioni per le attenuanti generiche quando la recidiva opera come limite.
art. 416-bis cod. pen.
La qualificazione del reato associativo e la sua temporalità vanno provate in positivo: in caso di contestazione 'chiusa' su lungo periodo la pubblica accusa deve dimostrare la protrazione della partecipazione anche dopo eventuali modifiche normative (es. legge n. 69/2015); non è sufficiente la mera mancanza di prova di dissociazione.
art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011
Citato come aggravante collegata alla qualità dell'associazione (essere armata); la Corte prende in considerazione la presenza o meno di equivalenze tra attenuanti e aggravanti nel bilanciamento.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte richiama il rispetto dei criteri di proporzione e adeguamento della pena nella determinazione degli aumenti per continuazione e nella comparazione delle responsabilità tra reati.
art. 81 cod. pen.
Principi di cumulazione e aumento delle pene tra più reati: la Corte richiede motivazione adeguata per verificare che il rapporto di proporzione tra le sanzioni e i limiti di cumulazione siano rispettati e che non si realizzi un cumulo materiale surrettizio.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti del giudice del rinvio: il giudice chiamato a nuovo esame è vincolato ai punti indicati nella sentenza di annullamento e non può, in assenza di impugnazione del PM, aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius nella parte non devoluta).
art. 597 cod. proc. pen.
Indica poteri del giudice d'appello e limiti nell'ambito dei benefici e delle attenuanti; la Corte ricorda che la possibilità di modifiche dei benefici in appello è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 125 e art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
art. 125 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Nella decisione la corretta valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e il loro riscontro probatorio sono fondamentali: la Corte annulla quando la motivazione non spiega se e come le dichiarazioni sono riscontrate o riguardano periodi temporali utili a provare la protrazione della condotta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto somme specifiche per ricorsi dichiarati inammissibili.
art. 69 (o art. 99/69 riferimenti nella motivazione), cod. pen.
art. 69, quarto comma, cod. pen. (richiamato nel testo come limite alla prevalenza delle attenuanti sulla recidiva)
La norma limita la possibilità di far prevalere attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte ha confermato che, una volta riconosciuta la prevalenza di una attenuante speciale, non si può applicare un'ulteriore diminuzione per le attenuanti generiche quando ricade il divieto.
Massime di principio
- Giudice del rinvio: è vincolato ai punti indicati dalla Cassazione nell'annullamento; non può estendere il giudizio oltre quanto devoluto né aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del PM (divieto di reformatio in peius).
- Continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la motivazione deve consentire di verificare proporzionalità e assenza di cumulo materiale.
- Tempus commissi delicti e legge sopravvenuta (es. legge n. 69/2015): quando la contestazione abbraccia un lungo periodo, l'accusa ha l'onere di dimostrare in positivo la protrazione della partecipazione anche dopo la modifica normativa; la mera mancanza di prova di dissociazione non è sufficiente.
- Attenuanti e recidiva: l'attenuante speciale (es. art. 73, comma 7 DPR 309/90) è valutata sulla base della proficuità oggettiva della collaborazione; tuttavia la recidiva reiterata può impedire ulteriori diminuzioni per attenuanti generiche se il divieto di prevalenza opera.
- Calcolo delle diminuzioni per il rito abbreviato: occorre chiarezza se la riduzione per il rito va applicata prima o dopo determinati incrementi; quando vi siano sentenze irrevocabili con giudicato su aumenti per continuazione, il giudice del rinvio deve rispettare quei giudicati.
- Valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti: il giudice deve esplicitare se le dichiarazioni si riferiscono a periodi anteriori o posteriori a taluni eventi e se sono riscontrate; in mancanza la motivazione è illogica e può giustificare annullamento.
- Revoca di benefici (es. indulto): il giudice del rinvio non può revocare d'ufficio benefici già concessi in assenza di gravame del PM; la disciplina sull'effetto devolutivo limita i poteri del giudice di rinvio.
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