Cassazione Penale, Sentenza n. 32773/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/10/2021 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani (26/11/2020). L'imputato era stato ritenuto colpevole della violazione dell'art. 76, comma 4, d.lvo n. 159/2011 per aver omesso di versare la cauzione di euro 500 entro il termine di 90 giorni previsto dal provvedimento, pur essendo sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 10/02/2017. In cassazione la difesa contestava: 1) difetto di motivazione e assenza di offensivita della condotta; 2) violazione dell'art. 54 cod. pen. (stato di necessita); 3) omesso riconoscimento della causa di non punibilita per speciale tenuità del fatto; 4) difetto di motivazione nel diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. La difesa aveva prodotto documentazione che l'intimazione di sfratto risaliva al 2018, cioè successiva alla scadenza del termine per il versamento della cauzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le decisioni di merito avessero adeguatamente motivato l'accertamento: l'omissione era avvenuta alla scadenza del termine (1/5/2017) e non era stata provata una impossibilita materiale anteriore o contemporanea tale da integrare lo stato di necessita; la documentazione idonea a giustificare l'inadempimento riguardava invece un periodo successivo (2018). Anche la questione della tenuità e delle attenuanti generiche era già valutata dai giudici di merito e non sono state prospettate argomentazioni nuove in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
decreto legislativo 159/2011, art. 76, comma 4
La norma disciplina obblighi connessi a misure di prevenzione personali; la violazione consistente nell'omissione di versamento della cauzione entro il termine previsto integra il reato contestato. La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale e la responsabilita per l'omissione.
Lo stato di necessita e' esimente solo se sussiste una condizione di impossibilita radicale e contemporanea che renda l'adempimento oggettivamente impossibile. La Corte ha ritenuto che la documentazione fornita non dimostrasse tale condizione nel periodo rilevante.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del ricorrente alle spese e la possibilita' di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in merito alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita e della eventuale esclusione della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- In ipotesi di omissione dell'adempimento di obblighi imposti da misure di prevenzione personali (es. versamento cauzione), il ricorrente deve dimostrare l'impossibilita materiale anteriore o contemporanea al termine utile: documentazione posteriore non giustifica l'inadempimento.
- La causa di non punibilita per stato di necessita ai sensi dell'art. 54 cod. pen. richiede prova di una condizione di necessità reale e immediata; argomentazioni generiche o dati temporali incongruenti saranno ritenuti insufficienti.
- La speciale tenuità del fatto non è riconosciuta se il comportamento è valutato come abituale o se l'interesse tutelato (es. rispetto delle prescrizioni della misura) risulta leso anche in misura non lieve.
- Le questioni gia esaminate e motivatamente decise in grado di merito necessitano di argomentazioni nuove e specifiche in Cassazione; la riproposizione generica dei medesimi rilievi conduce spesso all'inammissibilita del ricorso.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche in primo grado, con contenimento della pena al minimo, può costituire prova che il giudice ha gia' valutato fattori favorevoli; la pressione sul reale aumento del favore probatorio in Cassazione richiede motivi non generici.
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