Cassazione Civile, Ordinanza n. 36045/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari del 3 agosto 2009 aventi a oggetto, da un lato, il trasferimento di un terreno agricolo su cui doveva essere realizzato un impianto fotovoltaico e, dall'altro, la volturazione/cessione di autorizzazioni edilizie e amministrative, incluse DIA, STMG e successive autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto. I promittenti venditori agirono inizialmente per ottenere la risoluzione dei preliminari e il risarcimento dei danni, sostenendo l'inadempimento dei promissari acquirenti; i convenuti resistettero e proposero domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., oltre a domande risarcitorie e restitutorie. Il Tribunale accolse la riconvenzionale, ordinando il trasferimento del terreno e delle autorizzazioni e condannando uno dei promittenti venditori al risarcimento dei danni. In appello i promittenti venditori censurarono la ricostruzione dei fatti e la ritenuta validità della diffida ad adempiere, sostenendo che il bene promesso era ormai mutato radicalmente, poiché sul terreno era stato costruito l'impianto e l'oggetto del preliminare non sarebbe più esistito nella sua originaria consistenza; lamentarono inoltre motivazione errata o apparente in relazione all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che non vi era impossibilità dell'esecuzione specifica perché il programma negoziale prevedeva sin dall'origine che, tra preliminare e definitivo, fosse realizzato l'impianto fotovoltaico a spese della promissaria acquirente e che, all'esito, le autorizzazioni necessarie alla gestione dell'impianto fossero volturate. Ha inoltre chiarito che il mutamento di destinazione del terreno non impedisce la pronuncia ex art. 2932 c.c. quando tale mutamento sia conforme al programma contrattuale e sia stato voluto anche dal promittente venditore; il sopravvenuto accatastamento e la realizzazione dell'impianto non escludevano il trasferimento del bene e delle autorizzazioni. Quanto al secondo motivo, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta tutt'altro che apparente, essendo sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è ammissibile quando il bene da trasferire, pur mutato nelle sue condizioni materiali o urbanistiche, corrisponda ancora al programma negoziale originario; il mutamento non osta al trasferimento coattivo se era previsto o voluto dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato in relazione all'art. 2932 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se apparente o inesistente; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio perché la decisione impugnata era sorretta da argomentazioni multiple e coerenti.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a seguito della procedura prevista per la trattazione accelerata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando le parti subordinano il definitivo al compimento, nel periodo intermedio, di opere o modifiche sul bene promesso, l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. resta esperibile se il bene attuale corrisponde al programma contrattuale e il mutamento non introduce un'eterogeneità insanabile rispetto a quanto pattuito.
- Il mutamento della destinazione urbanistica di un immobile promesso in vendita non impedisce di per sé il trasferimento coattivo, poiché incide solo sull'utilizzazione economica del bene e non sulla sua identificazione oggettiva.
- Ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c., i dati catastali e l'accatastamento sono rilevanti per la trascrizione, ma non sono decisivi se il bene è comunque identificabile in modo univoco.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice espone più rationes autonome e logicamente coordinate a sostegno della decisione, anche se il ricorrente le contesta in blocco.
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