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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20147/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due confinanti per ottenere: l'accertamento della nullità dell'atto notarile del 1 agosto 1974 con cui alcuni venditori avevano trasferito un mappale agli odierni resistenti; la declaratoria di abusiva occupazione parziale di tale mappale da parte dell'edificio poi realizzato dagli acquirenti; l'ordine di demolizione parziale della costruzione insistente sul fondo; l'accertamento della violazione delle distanze legali sul residuo fabbricato insistente su altro mappale; la condanna al risarcimento dei danni. I convenuti si difesero sostenendo la validità dell'acquisto e, in via riconvenzionale, l'avvenuta usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., allegando il possesso continuato del bene dopo l'acquisto a non domino e la buona fede. In appello e poi in cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1159 e 2697 c.c. e 345 c.p.c. per mancata prova della trascrizione del titolo, assumendo che la nota di trascrizione prodotta solo in copia semplice non bastasse; 2) violazione degli artt. 1143, 1159 e 2697 c.c. e omesso esame di una testimonianza, contestando l'individuazione del momento iniziale del possesso e la prova della buona fede; 3) omesso esame del motivo d'appello sulla mala fede nell'acquisto del possesso; 4) nullità per motivazione illogica/contraddittoria circa il tempo utile all'usucapione; 5) omessa risposta sul motivo relativo alle distanze legali, assumendo che, se la rivendica fosse stata accolta, l'immobile non avrebbe potuto rispettare le distanze.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la trascrizione del titolo risultava dall'attestazione notarile e dal dato documentale richiamato dal giudice di merito, senza che fosse necessaria la produzione della nota di trascrizione nei termini prospettati dal ricorrente. Quanto al possesso, ha ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale che aveva desunto il possesso iniziale dall'acquisto e, in assenza di prova contraria, aveva applicato le presunzioni di continuità del possesso; ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 1143 c.c. e dichiarato inammissibile la censura sul travisamento della prova testimoniale per i limiti del vizio motivazionale in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Il motivo sulla mala fede è stato considerato esaminato e respinto dalla corte di merito. La censura sulla contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta infondata perché basata su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Infine, è stato confermato che il CTU aveva accertato il rispetto delle distanze regolamentari, dato non riesaminabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    La Corte lo richiama in relazione all'usucapione abbreviata, valorizzando l'acquisto a non domino, la buona fede e il possesso continuato dopo il titolo trascritto.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene assolto l'onere di provare la trascrizione del titolo sulla base della documentazione valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulla produzione documentale in appello è ritenuta non decisiva, poiché la questione riguardava la prova della trascrizione del titolo e non un nuovo fatto costitutivo.

  • art. 1143 c.c.

    La Corte esclude che la norma sia inapplicabile alla fattispecie e ribadisce che la presunzione del possesso dalla data del titolo opera quando il possessore vanti un titolo a fondamento del possesso.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato per la presunzione di continuità del possesso tra il momento iniziale e quello finale, in assenza di prova di interruzioni naturali o giuridiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per i motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro usato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti del nuovo vizio motivazionale e dichiara inammissibile la doglianza sul travisamento della prova testimoniale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione alla deduzione del travisamento della prova in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., chi la invoca deve provare il titolo astrattamente idoneo, la trascrizione del titolo e il possesso in buona fede; tuttavia la prova della trascrizione può risultare anche dall'attestazione notarile e dal complesso documentale valorizzato dal giudice di merito, non essendo necessaria una formula sacramentale se il dato è univocamente desumibile.
  • Quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del possesso, la presunzione di cui all'art. 1143 c.c. consente di ritenere il possesso dalla data del titolo, salvo prova contraria; in mancanza di prova di interruzione o di contestazione giuridica, opera inoltre la presunzione di continuità del possesso ex art. 1142 c.c.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito né la rivisitazione del compendio istruttorio; il travisamento della prova non è più deducibile come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., specie in presenza di doppia conforme.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza d'appello abbia effettivamente esaminato il motivo, anche solo implicitamente, esponendo le ragioni del rigetto; non ricorre nullità se la ratio decidendi è ricostruibile in modo chiaro.
  • Il rispetto delle distanze legali, una volta accertato dal CTU e non contestato nei termini rilevanti, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi specifici di legge o motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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