Cassazione Penale, Sentenza n. 35661/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Foggia, con sentenza del 25 marzo 2025, per ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p.; la Corte di appello di Bari, il 25 marzo 2026, aveva confermato la condanna. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo, la difesa lamentava vizio di motivazione e violazione degli artt. 598-bis c.p.p. e 24 Cost., sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato le conclusioni scritte depositate telematicamente l’11 marzo 2026, in particolare la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale. Con il secondo, denunciava violazione di legge per la qualificazione del fatto come ricettazione anziché riciclaggio: secondo la difesa, l’apertura di un conto corrente, il versamento e l’incasso di assegni illeciti e la successiva chiusura del conto avrebbero sostituito il valore dei titoli con denaro contante e ostacolato l’identificazione della provenienza delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito: la richiesta di riduzione della pena, formulata per la prima volta nelle conclusioni depositate l’11 marzo 2026, era un motivo nuovo soggetto al termine di quindici giorni prima dell’udienza del 25 marzo, e dunque tardivo; inoltre, era generica, non indicando elementi specifici a sostegno della mitigazione. La questione sanzionatoria non era stata devoluta con l’atto di appello, che riguardava soltanto gli elementi oggettivi del reato, e non poteva essere introdotta per la prima volta con motivi nuovi. Anche il secondo motivo è stato dichiarato non consentito: la ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale a ottenere la qualificazione come riciclaggio, reato più gravemente punito, anziché come ricettazione; inoltre, la censura reiterava quella d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione. I giudici di merito avevano accertato soltanto ordinarie operazioni di incasso degli assegni, senza alterazione dei titoli né condotte ulteriori di dissimulazione o ostacolo alla tracciabilità, sicché era corretta la qualificazione come ricettazione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Tra l’11 e il 25 marzo intercorrono quattordici giorni e l’art. 598-bis cod. proc. pen. consente il deposito delle conclusioni scritte fino a cinque giorni prima dell’udienza. Il termine di quindici giorni previsto dalla medesima disposizione riguarda, invece, la presentazione delle richieste e dei motivi nuovi.
Le conclusioni scritte possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell’udienza, mentre le richieste e i motivi nuovi sono soggetti al termine di quindici giorni. Una richiesta di riduzione della pena proposta per la prima volta nelle conclusioni costituisce motivo nuovo e deve rispettare il termine più ampio.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i motivi nuovi di impugnazione previsti dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. hanno funzione soltanto integrativa o illustrativa dei motivi principali già proposti e non possono essere utilizzati per introdurre questioni riguardanti un capo o un punto della decisione non devoluto con l'impugnazione originaria.
I motivi nuovi possono integrare o illustrare i motivi originari, ma non introdurre questioni relative a capi o punti della decisione estranei all’impugnazione principale.
Ne consegue che è inammissibile il motivo nuovo che deduca per la prima volta una questione, se tale questione non era stata investita dall'atto di impugnazione principale, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. cod. proc. pen.
La preclusione impedisce di introdurre con un motivo nuovo una questione non devoluta dall’impugnazione principale.
In primo luogo, non viene dedotto né è altrimenti desumibile un concreto ed attuale interesse all'impugnazione, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il quale sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale e sussiste soltanto quando l’impugnazione possa procurare all’impugnante un risultato pratico più vantaggioso.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che integra il delitto di ricettazione, e non quello di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, ancorché previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, allorché rimangano inalterati gli elementi identificativi dei titoli e dell'istituto emittente, non risultando in tal modo concretamente ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Il versamento su conto corrente di assegni di provenienza illecita integra ricettazione, e non riciclaggio, quando gli elementi identificativi dei titoli e dell’istituto emittente restano inalterati e l’operazione non ostacola concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
Ne consegue che correttamente la condotta è stata sussunta nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., difettando quegli elementi di sostituzione o di ostacolo all'accertamento della provenienza delittuosa che caratterizzano il delitto di riciclaggio.
La qualificazione come riciclaggio richiede elementi di sostituzione o di ostacolo all’accertamento della provenienza delittuosa; in loro assenza, la condotta descritta ricade nella ricettazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando risultino profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello cartolare, il termine per depositare le conclusioni scritte è distinto da quello previsto per le richieste e i motivi nuovi: una richiesta di rideterminazione della pena formulata per la prima volta nelle conclusioni è un motivo nuovo e deve essere presentata entro il termine previsto per questi ultimi.
- I motivi nuovi d’impugnazione possono integrare o illustrare quelli originari, ma non possono devolvere per la prima volta un capo o un punto della decisione che non era stato contestato con l’impugnazione principale.
- Una richiesta di riduzione della pena priva dell’indicazione di elementi specifici a suo sostegno è generica e non impone al giudice un esame motivato nel merito.
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, e manca quando la qualificazione giuridica richiesta dall’impugnante comporterebbe l’applicazione di una fattispecie più gravemente punita senza procurargli un vantaggio pratico.
- Il versamento sul proprio conto di assegni di provenienza illecita, anche con sostituzione delle generalità del beneficiario, integra ricettazione e non riciclaggio quando i titoli conservano i propri elementi identificativi e l’operazione non ostacola concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
- Le ordinarie operazioni necessarie all’incasso di assegni illeciti non configurano di per sé riciclaggio: occorrono condotte di sostituzione o ulteriori modalità concretamente idonee a ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa.
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