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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP e IRES, costi ritenuti non deducibili perché non di competenza. In primo grado il contribuente aveva contestato, tra l’altro, la validità degli avvisi per mancanza agli atti del provvedimento di delega con cui il direttore dell’ufficio aveva delegato il funzionario firmatario. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo fondata l’eccezione sulla mancata allegazione della delega. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, affermando in modo sintetico che la questione della delega era assorbente e richiamando l’orientamento sull’art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello, che riguardavano la tempestività e specificità dell’eccezione, la valutazione delle prove, i poteri istruttori del giudice e la produzione in appello della delega; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza del provvedimento di delega; 3) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver considerato il deposito della documentazione attestante la regolarità della sottoscrizione degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e dia una motivazione congrua, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata annullata per motivazione apparente e incomprensibile: non era chiaro se il giudice d’appello avesse esaminato la delega e la avesse ritenuta invalida, oppure se avesse confermato la decisione di primo grado senza valutarla, nonostante i motivi di appello dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato; il richiamo alla giurisprudenza sulla delega non elide, nel caso concreto, il vizio della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia come norma rilevante per valutare la correttezza e tempestività dell’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’atto.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia in relazione all’omesso esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia per sostenere la legittimità del deposito in appello della documentazione relativa alla delega di firma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme processuali e tributarie richiamate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione al vizio processuale derivante dalla motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella presenza della delega di firma.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente, idoneo a determinare la nullità della sentenza, quando il giudice di merito espone argomentazioni solo grafiche o comunque obiettivamente inidonee a rendere percepibile l’iter logico della decisione, così da impedire il controllo sulla correttezza e logicità del ragionamento seguito.
  • La motivazione è incomprensibile, e quindi equiparabile a motivazione apparente, quando non consente di stabilire se il giudice abbia effettivamente esaminato le censure di appello e con quale percorso argomentativo le abbia respinte.
  • In sede di legittimità il vizio di motivazione apparente o incomprensibile deve risultare dal solo testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali.
  • Quando l’appello devolve al giudice questioni specifiche sulla validità della sottoscrizione dell’atto impositivo e sulla produzione della delega di firma, il giudice d’appello deve darne conto in modo chiaro e coerente, non essendo sufficiente un richiamo generico alla giurisprudenza o all’assorbimento della questione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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