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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34366/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando la disciplina delle società non operative, aveva rideterminato il reddito imponibile IRES per l'anno 2008 fino al livello minimo previsto dalla normativa antielusiva. La contribuente aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina, senza esito favorevole. In Cassazione proponeva quattro motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 42, co. 1, d.P.R. n. 600/1973 per asserita mancanza di valida delega alla sottoscrizione dell'avviso, lamentando che fosse stato prodotto solo un ordine di servizio generico e non una delega scritta con data certa; 2) denunciava la violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i redditi fondiari avrebbero dovuto essere determinati esclusivamente su base catastale e che l'Ufficio avrebbe errato nel considerare immobili qualificati come beni merce ai fini del test di operatività; 3) lamentava la violazione dell'art. 30, co. 4-bis, L. n. 724/1994, sostenendo che la CTR non avesse considerato circostanze oggettive ostative al conseguimento del reddito minimo, come dinieghi autorizzativi, ipoteche e vincoli paesaggistici e idrogeologici; 4) denunciava la violazione dell'art. 30, co. 3, L. n. 724/1994 per omessa pronuncia e per errata determinazione del reddito minimo, assumendo che fossero stati utilizzati dati di annualità diverse e inclusi crediti tributari non rilevanti nel test di non operatività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, chiarendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e può essere provata anche mediante ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché sia individuata la qualifica e sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e delega. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che i terreni di proprietà di società commerciali destinate a lottizzazione, edificazione o cessione sono trattati come merce e non come redditi fondiari e che le doglianze sul test di operatività non erano state specificamente e autosufficientemente introdotte nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie della CTR su una questione già decisa in entrambi i gradi di merito, quindi non rivedibile in cassazione; la Corte ha anche rilevato la non pertinenza del richiamo alla giurisprudenza UE sulla detrazione IVA. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la CTR si era già espressa sulla questione di applicabilità dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, sia perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era stato articolato nei termini rigorosi richiesti, mancando l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso dal capo dell'ufficio è legittima se vi è una delega di firma; tale delega può essere provata anche tramite ordine di servizio e non richiede necessariamente indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la qualifica.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    La determinazione catastale dei redditi fondiari non si applica ai terreni di società commerciali che, per la loro destinazione economica, sono trattati come beni merce e non come cespiti produttivi di reddito fondiario.

  • art. 30, comma 3, L. n. 724/1994

    Costituisce la base per il test di operatività delle società non operative, con determinazione del reddito minimo presunto in relazione agli asset rilevanti e ai ricavi dichiarati.

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994

    La disapplicazione della disciplina delle società di comodo presuppone la prova di circostanze oggettive ed estranee alla volontà della società che impediscano il conseguimento del reddito minimo; la loro esclusione o valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se la censura mira a rivalutare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare genericamente l'omessa valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere corredata dai documenti necessari e dagli elementi indispensabili a consentire il controllo di legittimità sul fatto storico denunciato.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme di merito, la censura che investe la mera valutazione di fatto incontra il limite di inammissibilità previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma interna all'amministrazione: può risultare da ordini di servizio e non richiede la forma solenne della delega nominativa, purché sia possibile verificare la legittimazione del sottoscrittore.
  • In cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge, vizi motivazionali e nullità della sentenza: il motivo deve essere specifico, chiaramente sussunto nel vizio dedotto e autosufficiente.
  • Le società che detengono terreni o immobili destinati a edificazione, lottizzazione o cessione non possono pretendere automaticamente l'applicazione delle regole catastali proprie del reddito fondiario se tali beni, per funzione economica, sono trattati come merce o rimanenze.
  • Nella disciplina delle società non operative, la disapplicazione per cause oggettive richiede la dimostrazione di impedimenti estranei alla volontà del contribuente; la valutazione sulla loro esistenza, se compiuta dai giudici di merito, non è normalmente rivedibile in sede di legittimità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o di generiche deduzioni difensive.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sui fatti è ulteriormente ristretto e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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