Cassazione Civile, Sentenza n. 24309/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità di una cartella di pagamento notificata il 7 febbraio 2006 per € 3.259.462,72, emessa a seguito di tre avvisi di accertamento sui periodi 1999-2001 (notificati il 7 giugno 2004 e divenuti definitivi). La società Cibal Srl aveva dedotto che la cartella era illegittima perché emessa in costanza di sospensione dei termini ex art. 20 l. n. 44/1999, a favore dei soggetti danneggiati da eventi usurari/estorsivi, con provvedimento prefettizio del 28 gennaio 2003 e successive proroghe. Questione centrale: se e in quale misura la sospensione dei termini ricadesse sulla cartella (ovvero se i termini soggetti a sospensione includessero quelli concretamente rilevanti e se la decorrenza ricadesse entro i limiti temporali previsti dalla norma). Procedura: accoglimento in primo grado (CTP), conferma in appello (CTR) poi cassazione parziale con rinvio (Cass. n. 16933/2015) per carenza motivazionale; nuovo esame in CTR che parzialmente accolse l'appello dell'Ufficio limitando l'annullamento alle sole sanzioni; l'Agenzia ricorreva per cassazione contestando, tra l'altro, la mancata verifica della data dell'evento lesivo e l'irriducibile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso (violazione art. 384 c.p.c. e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo), rilevando che la CTR non ha effettuato l'accertamento richiesto dalla sentenza n. 16933/2015 circa la data e l'ambito temporale dell'evento lesivo e se i termini sospesi ricadessero nella fattispecie concreta. La CTR si è limitata a richiamare provvedimenti prefettizi di proroga senza individuare il dies a quo né chiarire gli eventi lesivi, e ha mostrato una incoerenza tra motivazione (annullamento integrale di avvisi e cartella) e dispositivo (annullamento solo delle sanzioni). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti; rinvio anche per le spese.
Norme richiamate
a favore dei soggetti che abbiano richiesto ... i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La proroga/sospensione riguarda soltanto i termini la cui scadenza ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo; l'effetto favorevole consiste in un prolungamento del termine a partire dalla scadenza del termine stesso (dies a quo è la scadenza), e non dalla data di presentazione della richiesta. Pertanto è essenziale identificare la data dell'evento lesivo e la scadenza originaria dei termini per verificare l'applicabilità della sospensione.
Norma richiamata in rapporto all'obbligo di motivazione della decisione di merito: la CTR doveva verificare e indicare la data dell'evento lesivo e i termini scadenti per determinare l'applicabilità della sospensione; l'omissione di tale accertamento integra vizio motivazionale.
Fondamento dei motivi di cassazione dedotti dall'Agenzia (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/contraddittorietà), che la Corte ha ritenuto fondate almeno in parte.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'annullamento di atti non impugnati: la sentenza non può travalicare il perimetro delle parti e degli oggetti del giudizio senza adeguata motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norma sul contenuto e la congruità della motivazione del giudice tributario: la mancata coerenza fra motivazione e dispositivo (annullamento proclamato nella motivazione ma non operante nel dispositivo se non in parte) configura vizio da correggere.
Massime di principio
- La sospensione ex art. 20 l. n. 44/1999 opera solo sui termini la cui scadenza ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo: per applicarla è indispensabile individuare con precisione la data dell'evento lesivo e la scadenza originaria del termine.
- L'effetto della sospensione/proroga decorre dalla scadenza del termine originario (dies a quo), non dalla data di presentazione della richiesta di intervento; quindi occorre verificare se la scadenza rilevante sia entro il periodo temporale consentito.
- Il giudice deve motivare specificamente il nesso fra l'evento lesivo, le date rilevanti e i termini sospesi: mancanza di tale accertamento costituisce vizio di motivazione e legittima cassazione e rinvio.
- Non è ammissibile una motivazione che dichiari l'annullamento integrale di atti non impugnati senza spiegare il fondamento; la decisione deve essere coerente tra motivazione e dispositivo.
- In presenza di provvedimenti prefettizi di sospensione/proroga, il giudice deve comunque verificare se l'effetto sia applicabile alla fattispecie concreta e fino a quali date, non limitandosi a richiamare proroghe in astratto.
- In caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo è probabile la cassazione con rinvio: le parti devono ottenere una decisione che espliciti chiaramente l'incidenza della sospensione sui singoli elementi del credito (imposta, interessi, sanzioni).
Testo integrale
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