Cassazione Civile, Sentenza n. 24331/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 131, comma terzo, D.P.R. 115/2002 nella parte in cui prevedeva che gli onorari del consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) fossero "prenotati a debito, a domanda" quando la parte beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato non fosse in grado di pagare. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019, tale previsione è stata ritenuta illegittima perché la "prenotazione a debito" non è compatibile con la logica del patrocinio che impone l'anticipazione da parte dello Stato: dunque i compensi del c.t.u. devono essere anticipati dallo Stato e non possono essere recuperati direttamente dal beneficiario del gratuito patrocinio né può il c.t.u. agire giudizialmente contro la parte ammessa, salvo che non sia stata revocata l'ammissione. Il ricorrente sosteneva quindi che, poiché la norma è stata dichiarata incostituzionale con efficacia retroattiva, il c.t.u. non poteva più pretendere il pagamento dalla parte ammessa e non aveva titolo ad esperire azioni esecutive o di accertamento (es. ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) nei confronti della stessa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1896/2020 nella parte interessata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittà. La Corte ha stabilito che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma terzo, D.P.R. 115/2002 (sent. n. 217/2019), i compensi dei c.t.u. sono anticipati dallo Stato e non possono essere richiesti alla parte ammessa al gratuito patrocinio; ne consegue l'assenza di interesse e titolo per il c.t.u. a proporre azioni volte a far gravare il pagamento sulla parte ammessa (a meno che non sia intervenuta revoca dell'ammissione). La sentenza conferma la retroattività della pronuncia di incostituzionalità salvo i rapporti ormai esauriti, e afferma che il decreto di liquidazione ha solo funzione quantificatoria e non individua il soggetto obbligato al pagamento.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002, art. 131, comma terzo
parte della norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sent. n. 217/2019
La Corte di legittimità interpreta la declaratoria di incostituzionalità come eliminazione della previsione della "prenotazione a debito" per gli onorari dei c.t.u.: i compensi devono essere anticipati dallo Stato e il c.t.u. non può agire verso la parte ammessa al patrocinio salvo revoca dell'ammissione.
Sentenza Corte costituzionale n. 217/2019
Ha ritenuto incostituzionale la parte dell'art. 131 che equiparava la prenotazione a debito all'anticipazione da parte dello Stato, imponendo la retroattività della pronuncia nei limiti dei rapporti non esauriti.
T.U. (richiamato art. 133 e art. 134 T.U. sul gratuito patrocinio)
art. 133 e art. 134 (richiamati nel motivo)
Art. 133: il pagamento eseguito a favore dello Stato quando la parte ammessa risultasse soccombente; Art. 134: diritto di rivalsa dello Stato sulla parte ammessa qualora questa, a seguito di vittoria o composizione, sia in condizione di restituire quanto erogato. La Corte distingue questi meccanismi rispetto alla posizione del c.t.u.: in assenza di revoca, non sussiste rivalsa diretta sul beneficiario.
Codice di procedura civile, art. 100
La mancanza di un interesse attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. giustifica l'inammissibilità di azioni atte a ottenere l'accertamento di posizioni patrimoniali del beneficiario del patrocinio quando non vi è revoca dell'ammissione.
Codice di procedura civile, art. 63
Riferito all'obbligo del consulente di prestare l'opera nel processo; la Corte costituzionale e la Corte di legittimità hanno escluso che tale obbligo legittimi, di per sé, il diritto a escutere il beneficiario del patrocinio.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. indicati: 10669/2020; 6766/2012; 4545/2017; 5200/2017; 11178/2017; 12434/2021; 1705/2017)
La Corte richiama precedenti che chiariscono la funzione del decreto di liquidazione (quantificatoria e non individuante il soggetto tenuto al pagamento) e l'impossibilità per il c.t.u. di acquisire titolo esecutivo nei confronti del beneficiario del patrocinio salvo revoca.
Massime di principio
- Se una persona è ammessa al gratuito patrocinio, i compensi del c.t.u. spettanti per l'attività processuale sono anticipati dallo Stato: il c.t.u. non può chiedere direttamente il pagamento al beneficiario del patrocinio, salvo che l'ammissione sia stata revocata.
- La 'prenotazione a debito' non equivale all'anticipazione da parte dello Stato: dopo la sentenza di incostituzionalità (Corte cost. n. 217/2019) non può più essere usata per richiedere il pagamento al beneficiario del patrocinio.
- Il decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. ha soltanto funzione di quantificazione delle spettanze e non costituisce, di per sé, titolo per agire contro la parte ammessa al patrocinio; il c.t.u. necessita di un diverso presupposto (es. revoca dell'ammissione) per avere azione diretta verso il beneficiario.
- La decisione di incostituzionalità ha efficacia retroattiva nei limiti dei rapporti non ancora esauriti: pertanto, anche rapporti preesistenti possono essere ricalibrati alla luce della sentenza costituzionale se non definitivamente esauriti.
- In presenza di gratuito patrocinio, lo Stato può esercitare diritto di rivalsa verso il beneficiario solo nei casi espressamente previsti (es. art. 134 T.U.) e secondo le condizioni normative; tale diritto non legittima automaticamente il c.t.u. a escutere la parte ammessa.
- Prima di promuovere azioni esecutive o di accertamento patrimoniale nei confronti di una parte ammessa al gratuito patrocinio, il professionista deve verificare che esista un interesse attuale e un titolo che non sia ostacolato dalla regola dell'assunzione dello Stato (art. 100 c.p.c.).
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