Cassazione Civile, Sentenza n. 24279/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avvocato Barberini era stato sanzionato (sospensione di 2 mesi) dal Consiglio distrettuale di disciplina di Milano per avere usato il titolo italiano abbreviato ("avv.", "avv.S.") pur essendo "avvocato stabilito" (iscritto nella sezione speciale), creando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. In cassazione ha impugnato la decisione del CNF articolando tre motivi: 1) violazione dell'art.56 l. n. 247/2012 per presunta prescrizione dell'illecito deontologico; 2) violazione del d.lgs. n.149/2022 e dell'art.182 c.p.c. (sanatoria del vizio di costituzione della parte per mancanza di procura alle liti), sostenendo che l'avvocato stabilito può difendersi in proprio davanti al CNF senza intesa con un avvocato abilitato; 3) violazione della legge n.241/1990 per vizi di logicità e congruità dell'esercizio del potere sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: l'avvocato stabilito non ha ius postulandi autonomo davanti al CNF e deve agire "di intesa" con un avvocato abilitato in Italia, con documentazione formale dell'intesa (art.8 d.lgs. 96/2001). L'eccezione di applicazione dell'art.182 c.p.c. (sanatoria) non è operativa perché la modifica legislativa è applicabile solo ai procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, mentre il procedimento era del 24/12/2019; prima della modifica la sanatoria non poteva sanare l'inesistenza della procura. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non attinenti al decisum del CNF (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di ius postulandi). Conseguentemente il ricorso è respinto, l'istanza di sospensione dell'esecuzione è assorbita e non sono poste spese per assenza di resistenza.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
"[l]a parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore"
Norma generale sulla difesa personale: va coordinata con le norme speciali dell'ordinamento forense; la difesa personale è ammessa solo se si possiede la qualità necessaria (iscrizione all'albo degli avvocati).
art. 8 d.lgs. n. 96/2001
"Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa ... l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato..."
Stabilisce l'obbligo per l'avvocato stabilito di agire in intesa con un avvocato abilitato in Italia; l'intesa deve essere documentata (scrittura privata autenticata o dichiarazione congiunta all'autorità) prima della costituzione o del primo atto di difesa.
r.d.l. n. 1578/1933 (artt. 1 e 7) e r.d. n. 37/1934 (art. 60, comma 4)
Disciplina storica dell'albo e del diritto di patrocinio: solo chi è iscritto all'albo può esercitare l'ufficio di avvocato e rappresentare davanti alle giurisdizioni speciali; l'assistenza da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale è facoltativa e non sostituisce lo ius postulandi ordinario.
art. 182 c.p.c. (secondo comma) e art. 3, comma 13 d.lgs. n. 149/2022
La modifica del 2022 ha esteso la sanatoria del vizio di costituzione per mancanza di procura, ma, per effetto dell'art. 35, comma 1 d.lgs. in combinato con la disposizione di entrata, la nuova disciplina si applica solo ai procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023; non è applicabile al procedimento del 2019.
art. 56 l. n. 247/2012
Citata in relazione alla prescrizione dell'azione disciplinare; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva poiché la sanzione era divenuta definitiva per l'irregolarità dell'impugnazione avanti al CNF.
art. 35, comma 1 d.lgs. n. 96/2001 come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a) l. n. 197/2022
Richiamata per delimitare l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sulla sanatoria (collegata al d.lgs. 149/2022).
d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla l. n. 228/2012)
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Codice deontologico forense (artt. 35, comma 3 e 36, comma 1)
Norme disciplinari invocate nella contestazione: il ricorso disciplinare era fondato sulla presunta violazione di questi doveri professionali per l'uso improprio del titolo.
Massime di principio
- L'avvocato stabilito (iscritto nella sezione speciale) non ha ius postulandi autonomo in Italia: per operare in costituzione, rappresentanza o difesa davanti alle autorità italiane (incluso il CNF) deve agire "di intesa" con un avvocato abilitato in Italia, e tale intesa deve essere documentalmente provata.
- L'art. 86 c.p.c., norma generale sulla difesa personale, va coordinata con le norme speciali forensi; la possibilità di stare in giudizio senza altro difensore richiede la qualità necessaria (iscrizione nell'albo italiano).
- La modifica dell'art. 182 c.p.c. (sanatoria per mancanza di procura) operativa dopo il d.lgs. 149/2022 trova applicazione solo nei procedimenti instaurati dopo la data di efficacia fissata dalla legge; non può retroagire per sanare carenze irreversibili in procedimenti precedenti.
- Se un rimedio interno (es. impugnazione davanti al CNF) viene dichiarato inammissibile per vizio formale come la mancata titolarità dello ius postulandi, la questione sostanziale successiva (es. prescrizione) può risultare inopponibile in cassazione se la pronuncia di inammissibilità ha reso la sanzione definitiva.
- In procedimenti disciplinari è essenziale rispettare requisiti processuali e di rappresentanza: chi intende impugnare provvedimenti o difendersi deve verificare la propria qualità processuale (iscrizione all'albo) e documentare eventuali intese con avvocati italiani per evitare l'inammissibilità.
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