Cassazione Civile, Sentenza n. 24285/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'avvocato Pollasto era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere, secondo l'accusa, partecipato ad una associazione finalizzata a truffe assicurative, utilizzando mandati e documenti falsi, procurando e sostenendo falsi testi e continuando a prestare attività nonostante la consapevolezza dell'illiceità delle operazioni. Il Consiglio distrettuale lo aveva sospeso dall'esercizio della professione per 5 anni; il CNF ha confermato; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 56 l. n. 247/2012 per prescrizione dell'azione disciplinare; (2) nullità per mancato accompagnamento coattivo dei testimoni e mancata escussione di testi rilevanti; (3) violazione di varie norme del codice deontologico e motivazione illogica in relazione alla qualificazione dei mandati e al consenso degli assistiti; (4) eccessività della sanzione e mancata considerazione della collaborazione dell'interessato in sede disciplinare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Per ciascun motivo: (1) la censura sulla prescrizione è infondata: il CNF ha correttamente ritenuto che le condotte fossero illeciti permanenti/continuativi la cui cessazione può essere ancorata al 2017, entro i termini applicabili, e il sindacato sulla motivazione è limitato; (2) la mancata coercizione dei testi non comporta nullità: l'accompagnamento coattivo è prerogativa dell'autorità giudiziaria e il procedimento disciplinare, di natura amministrativa, ha discrezionalità sulla ammissibilità e sulla necessità dell'escussione dei testimoni; (3) le doglianze riguardanti la qualificazione dei fatti e il consenso degli assistiti impugnano fatti e valutazioni probatorie che la cassazione non può riesaminare; (4) la sanzione è ritenuta proporzionata e motivata rispetto alla gravità, alla pluralità e alla reiterazione delle condotte e alla condanna penale definitiva. In sintesi, nessun vizio di diritto idoneo a determinare annullamento è stato rilevato; il ricorso è respinto e nulla è statuibile sulle spese; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 51, comma 3, l. n. 247/2012
informativa della Procura alla autorita' disciplinare in caso di misure cautelari
richiama l'acquisizione degli atti penali nell'ambito del procedimento disciplinare; giustifica l'avvio del procedimento disciplinare dopo misure cautelari penali
art. 56, comma 1, l. n. 247/2012
decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare
la corte ha ritenuto che, per condotte protratte nel tempo, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta; il CNF ha valutato la documentazione ancorando la cessazione al 2017
art. 59, lett. e) e lett. n), l. n. 247/2012
richiamo alle norme del codice di procedura penale se compatibili
il richiamo opera 'se compatibili': la Cassazione conferma che prerogative coercitive (es. accompagnamento coattivo) non sono automaticamente trasferibili all'organo disciplinare amministrativo
art. 132 c.p.p.
l'accompagnamento coattivo e' potere dell'autorità giudiziaria; non sussiste in capo al consiglio distrettuale di disciplina quale organo amministrativo
art. 131 c.p.p.
misure coercitive per la comparizione
richiamata per sottolineare che misure coercitive appartengono al procedimento penale e all'autorità giudiziaria
art. 68, comma 3, c.p.c.
accompagnamento/forzatura della comparizione delle parti/testimoni nel processo civile
usato come paragone: tali strumenti non sono automaticamente compatibili con la natura amministrativa del procedimento disciplinare
art. 36, comma 6, l. n. 247/2012
ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione contro decisioni del CNF ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
limita le ragioni di cassazione contro il CNF a casi di diritto, escludendo il sindacato di merito sui fatti
art. 111 Cost.
richiamato per i limiti del sindacato motivazionale in Cassazione: il vizio di motivazione e' denunciabile solo se attiene all'assenza o nullita' della motivazione stessa
art. 360 c.p.c. (n. 3) e art. 366 c.p.c. (n. 4)
vizi denunciabili in cassazione e onere di specificità dei motivi
la Corte ha ricordato che il ricorrente deve specificare norme e punti della sentenza contrastanti con la legge; non e' consentita revisione dei fatti
artt. 9, 19, 21, 23, 37, 50, 71 del codice deontologico forense
articoli richiamati dal ricorrente per contestare violazioni deontologiche e criteri sanzionatori
la Corte ha ritenuto che le censure attengono a valutazioni di fatto e proporzionalità della sanzione, non sindacabili in cassazione salvo vizio di diritto; il CNF ha valutato correttamente gravità, reiterazione, contesto delittuoso e lesione dell'immagine professionale
art. 50 r.d. n. 37 del 1934
richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme procedurali: la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna pretesa deroga che implichi l'uso di poteri coercitivi nell'organo disciplinare
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
riferimento al versamento (oneri)
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per il versamento previsto dalla procedura
Massime di principio
- In caso di condotta illecita protratta nel tempo (illecito permanente o continuato) la prescrizione disciplinare decorre dalla cessazione della condotta e non necessariamente dalla prima manifestazione degli eventi.
- Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa: le prerogative coercitive proprie dell'autorità giudiziaria, come l'accompagnamento coattivo dei testimoni, non si trasferiscono automaticamente ai consigli disciplinari se non espressamente compatibili.
- Il giudice disciplinare ha ampia discrezionalità nell'ammissibilità e nella gestione delle prove; la mancata escussione di testimoni non determina automaticamente nullità se l'organo ritiene di avere elementi sufficienti.
- La Corte di cassazione, specie contro decisioni del CNF, è limitata nel riesame: ammette controlli di diritto (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) e vizi motivazionali solo se la motivazione è assente o manifestamente nulla, non una rivalutazione dei fatti.
- Le doglianze relative alla qualificazione dei fatti probatori e alla valutazione del consenso degli assistiti sono, di norma, questioni di fatto e pertanto inidonee a sorreggere ricorso per cassazione se non collegate a violazioni di legge chiaramente individuate.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è valutata in base a gravità, reiterazione, contesto e conseguenze per la credibilità della professione; il sindacato di legittimità controlla soprattutto vizi di ragionevolezza o sviamento di potere.
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