Cassazione Civile, Sentenza n. 24268/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del CNF che aveva confermato in parte la sanzione disciplinare comminata al professionista per: 1) non aver instaurato il procedimento per conto della cliente D'Angelo dopo aver ricevuto mandato e un acconto di euro 300, con violazione degli articoli del codice deontologico (segnalati nella contestazione come artt. 9 e 25/26); 2) la mancata restituzione della documentazione alla cliente (contestazione fondata sull'art. 33 del codice deontologico). In cassazione l'avvocato deduceva tre motivi: (i) prescrizione dell'azione disciplinare; (ii) violazioni procedurali e del diritto di difesa (riguardo al diniego, senza motivazione, dell'istanza di rinvio per impossibilità a comparire); (iii) carenza di motivazione e mancata considerazione di elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo (prescrizione) e ha respinto il secondo e il terzo. In particolare: la Corte ha ritenuto prescritta l'azione disciplinare con riferimento alle violazioni correlate alla mancata esecuzione del mandato (gli addebiti relativi agli artt. 9 e 25/26 risultanti dai fatti del 2015-2016), con conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa a tali addebiti; ha invece escluso la prescrizione quanto all'illecito permanente della mancata restituzione dei documenti ai sensi dell'art. 33 (la prescrizione per illecito permanente decorre solo dalla cessazione della condotta e non è stata dimostrata la cessazione). Ha disposto il rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulle spese). Poiché la sentenza è stata cassata in parte, è stata assorbita l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione della sanzione.
Norme richiamate
art. 56, l. n. 247/2012
l’azione disciplinare si prescrive in sei anni
La Corte applica il regime di prescrizione introdotto dall'art.56: termine di 6 anni, interruzioni comportano decorrenza di un nuovo termine di 5 anni e, se più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto. Sul periodo 2015-2016 la prescrizione si è consumata per gli illeciti non permanenti.
art. 33 codice deontologico
Il mancato rilascio di documenti è qualificato come illecito permanente: la prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza della condotta (ossia dal momento in cui i documenti vengono effettivamente restituiti o viene accertata la cessazione della condotta).
art. 9 codice deontologico
Riferito alla diligenza, probità e decoro nell'adempimento del mandato; la Corte ha ritenuto prescritti gli addebiti connessi a condotte riferibili al periodo 2015-2016.
art. 25 (o 26) codice deontologico
Norma citata nella contestazione originaria (discrepanza numerica tra 25 e 26 nella sentenza impugnata): la Corte ha esaminato gli addebiti relativi alle norme deontologiche sull'adempimento del mandato e li ha dichiarati prescritti ove riferibili al periodo indicato.
art. 420-ter c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza)
Il rinvio per legittimo impedimento in sede disciplinare può essere concesso solo per un impedimento assoluto alla comparizione (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata). L'acquisto di biglietti o la mera difficoltà non costituiscono prova sufficiente dell'impedimento assoluto; l'onere di prova grava sull'incolpato.
art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c. (commi 3,4,5) richiamati
Richiamati nelle censure riguardanti il diritto di difesa e la motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze perché il ricorrente non ha provato l'impedimento assoluto e perché le contestazioni procedurali non hanno inciso a tal punto da invalidare il contraddittorio.
Massime di principio
- In materia disciplinare forense il termine di prescrizione ordinario è di 6 anni (art. 56 l. 247/2012); le interruzioni producono un nuovo termine ma il periodo complessivo non può essere allungato oltre un quarto.
- Per i comportamenti qualificati come illeciti permanenti (es. mancata restituzione di documenti) la prescrizione decorre solo dalla cessazione della condotta; occorre accertare quando l'illecito è terminato per computare la prescrizione.
- La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni grado quando la sua verifica non richieda nuovi accertamenti fattuali preclusi in sede di legittimità.
- Il diritto al rinvio per legittimo impedimento in sede disciplinare richiede un impedimento assoluto (non una mera difficoltà): l'incolpato deve fornire prove dell'indifferibilità e dell'inevitabilità dell'impegno che impediva la comparizione.
- L'acquisto di biglietti o altri atti personali antecedenti alla comunicazione dell'udienza non sono, di per sé, prova sufficiente di un impedimento legittimo; è necessario documentare l'indifferibilità dell'impegno.
- Se una parte non prova un impedimento assoluto, le censure processuali sul diritto di difesa possono essere respinte; tuttavia la mancata motivazione di un diniego di rinvio costituisce profilo valutabile e, se decisiva, può comportare riforma.
- In caso di accertamento parziale di prescrizione, la Corte di Cassazione può cassare la decisione nella parte interessata e rinviare la causa per nuovo esame limitatamente al resto delle contestazioni non prescritte.
- Per difendersi efficacemente in procedimenti disciplinari conservare e produrre tempestivamente prove dell'impossibilità a partecipare (certificati, atti che dimostrino l'indifferibilità) e documentazione sull'effettiva cessazione di eventuali illeciti permanenti (es. restituzione documenti) è essenziale.
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