Cassazione Civile, Sentenza n. 24286/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La contribuente impugnava avvisi di accertamento relativi al valore venale di un terreno, deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione dell'onere della prova; 2) omesso esame, da parte della Commissione regionale, della concreta volumetria edificabile residua del terreno e della superficie già edificata (incidenza della volumetria del fabbricato censito) ai fini della determinazione del valore secondo l'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; 3) omesso esame dell'esistenza e degli effetti del ravvedimento operoso effettuato il 17 giugno 2009 con pagamenti relativi al periodo 2008-2011; 4) mancata instaurazione del contraddittorio preventivo endo-procedimentale (violazione dello statuto del contribuente).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo al secondo e al terzo motivo (omesso esame di fatti decisivi) e infondato quanto al primo motivo nella sua complessità (salvo la parte relativa all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, assorbita dalle considerazioni del secondo motivo) e inammissibile il quarto motivo relativo al contraddittorio preventivo. Per i motivi accolti la sentenza impugnata è cassata limitatamente a quelle questioni e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, perché proceda ai necessari accertamenti sulla concreta edificabilità dell'area (tenendo conto della volumetria già realizzata) e sull'efficacia/portata del ravvedimento operoso, con conseguente ricalcolo della pretesa tributaria; regolazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È stato applicato come canone di legittimità: l'omesso esame di un fatto decisivo (qui, volumetria edificata e ravvedimento operoso) configura motivo idoneo alla cassazione se quel fatto era oggetto di discussione e poteva incidere sulla decisione.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, perché la questione attiene a profili di diritto non ammissibili in cassazione con quel censore.
art. 2697 cod. civ.
La Corte ha ritenuto che non sia stata violata la regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la CTR ha valutato congruamente le prove e non ha spostato indebitamente l'onere probatorio.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il valore venale deve essere determinato considerando tutti gli elementi previsti dalla norma, inclusa la concreta edificabilità residua; la mancata valutazione di elementi rilevanti ai sensi di questa disposizione può incidere sulla base imponibile e giustificare la cassazione.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nomina di una consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio discrezionale del giudice di merito; il rifiuto o l'omissione di disporre CTU non è di per sé censurabile se motivata (anche implicitamente) nel giudizio di merito.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il principio del contraddittorio endo-procedimentale è valorizzato dall'ordinanza, ma la Corte ricorda che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo sussiste solo per i tributi armonizzati o quando la legge lo preveda espressamente; per accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati non v'è tale obbligo automatico.
art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997
Richiamata in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla rilevanza del ravvedimento operoso; la sua applicazione concreta e l'effetto del ravvedimento devono essere verificati dal giudice di merito.
comma 162, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato in connessione con la possibilità di regolarizzare tributi mediante ravvedimento operoso; la Corte ha ritenuto che l'esistenza e gli effetti di tale istituto costituiscano fatto decisivo da esaminare.
Corte Costituzionale, sent. 21 marzo 2023, n. 47
Citate le conclusioni della Corte Costituzionale secondo cui l'estensione generalizzata del contraddittorio preventivo non può essere realizzata dalla giurisprudenza e richiede intervento del legislatore; ciò giustifica l'inammissibilità del motivo sul contraddittorio nella specie.
Massime di principio
- Se si contesta la valutazione del valore venale di un terreno, è cruciale documentare la concreta edificabilità residua e ogni volumetria già realizzata, perché tali fatti possono determinare la base imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.
- L'omesso esame, da parte del giudice d'appello, di fatti decisivi oggetto di contestazione (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) è motivo valido di cassazione e rimessione al giudice di merito per nuovi accertamenti.
- Il ravvedimento operoso (pagamenti e date) va documentato e dedotto nel giudizio: la sua esistenza e gli effetti (anche prescrizionali o di decadenza) possono incidere sulla quantificazione dell'imposta e devono essere valutati dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento discrezionale del giudice di merito; la sua mancata nomina non è automaticamente censurabile in cassazione se la decisione appare comunque motivata e il quadro probatorio valutato.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare le ragioni della stima (es. confronti con rogiti), ma la prova dei fatti costitutivi dell'accertamento si svolge nel processo: distinguere sempre vizio formale della motivazione dalla contestazione probatoria.
- Il contraddittorio preventivo endo-procedimentale non è generalmente obbligatorio per i tributi locali/non armonizzati in caso di accertamenti 'a tavolino'; l'estensione generalizzata del contraddittorio è rimessa al legislatore.
- In fase impugnativa, puntualizzare e riproporre in appello i fatti decisivi (con documenti) è essenziale: se il giudice non li esamina, ciò può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
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