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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24321/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la sanzione amministrativa di € 5.164,00 e la confisca dei macchinari inflitte al ricorrente per aver esercitato attività di autoriparazione senza la prevista iscrizione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2 e 10 della L. 122/1992. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità/irregolarità della costituzione in appello della CCIA da parte di un suo funzionario senza procura; (2) errata adozione del rito (applicazione del rito del lavoro in appello contrariamente a quanto fissato nel decreto di udienza); (3) errore nella qualificazione normativa dell'obbligo di iscrizione (sostiene che l'obbligo sarebbe ora nell'albo delle imprese artigiane e che sarebbe applicabile una sanzione regionale minore, art. 33 L.R. Marche n.20/2003); (4) presunta nullità per contrasto fra i motivi e le affermazioni di fatto nella sentenza di appello; (5) mancata acquisizione e valutazione di prove (testimonianze, CTU, documenti, bollette, buste paga). Inoltre il ricorrente ha prodotto memorie illustrative con ulteriori censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha dichiarato inammissibili alcune censure contenute nella memoria per essere nuove rispetto al ricorso e nonostante abbia ritenuto irrituale la costituzione della CCIA in appello tramite un funzionario (anziché difensore munito di procura), ha ritenuto tale vizio privo di effetti sulla validità della decisione perché gli atti e gli accertamenti sono risultati utilizzabili e non è stata prodotta alcuna prova o allegazione che abbia influito sull'esito del giudizio. Ha confermato che, per le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni e relative impugnazioni, si applica il rito del lavoro anche in appello (d.lgs. 150/2011) e che il Tribunale è legittimato ad applicarlo anche se nel decreto di fissazione udienza era indicato il rito ordinario. Quanto al merito sostanziale, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 10 della L. 122/1992 (nella lettura aggiornata in riferimento al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane dopo il D.P.R. 558/1999) e quindi legittima la sanzione pecuniaria e la confisca delle attrezzature: l'art. 2 originario è stato abrogato, ma il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 10 è rimasto vigente e riferibile al "registro delle imprese" o, per le imprese artigiane, all'albo delle imprese artigiane. Le doglianze sulla mancata acquisizione di prove sono state dichiarate generiche e inammissibili per mancata indicazione della specifica rilevanza delle prove. Conseguentemente il ricorso è respinto; nulla è disposto sulle spese per mancata difesa della CCIA; è richiamata la sussistenza degli estremi per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 122

    L'art. 2 originario istituiva il registro delle imprese di autoriparazione (poi abrogato nei suoi primi commi), mentre l'art. 10 punisce l'esercizio dell'attività di autoriparazione senza iscrizione con sanzione pecuniaria e confisca delle attrezzature; la Corte ha ritenuto che l'art.10 rimanga operante anche dopo l'abrogazione dei commi dell'art.2, leggendo i richiami al registro come riferiti al "registro delle imprese" o, per le imprese artigiane, all'albo delle imprese artigiane

  • Decreto Legislativo 13 settembre 2011, n. 150

    Stabilisce che le opposizioni ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro (anche in appello) salvo diversa disposizione; ne consegue che il rito del lavoro è applicabile in sede di secondo grado per queste controversie e comporta specifiche regole di costituzione e rappresentanza delle parti

  • D.P.R. 20 luglio 1999, n. 558

    art. 15; ultimo comma dell'art. 10

    L'art.15 ha abrogato alcune parti dell'art.2 della L.122/1992 (con effetto dal 6.12.2000) ma il comma finale dell'art.10 del DPR 558/1999 dispone che i richiami nelle norme originarie vadano intesi come riferiti al registro delle imprese o, per le imprese artigiane, all'albo delle imprese artigiane; la Corte ha interpretato ciò come mantenimento dell'efficacia sanzionatoria dell'art.10

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento normativo al regime delle sanzioni amministrative e, per il passato, collegamento alle regole di rito e di rappresentanza per le opposizioni a ordinanze-ingiunzioni

  • Legge regionale Marche n. 20/2003

    art. 33, comma primo, lettera a)

    Norma regionale che punisce l'esercizio abusivo dell'impresa artigiana per carenza di iscrizione con una sanzione pecuniaria più lieve; la Corte ha escluso la prevalenza di questa sanzione nel caso concreto in presenza della disciplina speciale nazionale (art.10 L.122/1992) applicabile all'autoriparazione

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4; art. 380-bis; art. 366; artt. 82, 415, 417 richiamati

    Richiami formali ai motivi di cassazione e ai limiti di ammissibilità: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi introdotti solo con la memoria (art.380-bis) e le censure generiche circa mancata acquisizione/prova (art.366); ha altresì esaminato questioni di forma sulla costituzione in appello (art.415 e correlati) e sulla possibilità di rilevare vizi processuali in sede di legittimità

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Per le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative (es. autoriparazione senza iscrizione) il rito del lavoro si applica anche in appello (d.lgs. 150/2011): in secondo grado le parti devono essere difese da professionista autorizzato, salvo particolari previsioni.
  • La costituzione in appello di una pubblica amministrazione tramite funzionario senza procura può essere considerata irrituale, ma è valutata non decisiva se non ha inciso sull'utilizzabilità degli atti e sulle risultanze probatorie: il vizio è rilevante solo se dimostrato il pregiudizio concreto.
  • La soppressione o modifica formale di un registro non sempre elimina le conseguenze sanzionatorie: rimandi e rubriche di atti normativi (es. DPR 558/1999) possono determinare il riconoscimento della persistenza della sanzione, adattando il richiamo al "registro delle imprese" o all'albo artigiano.
  • In Cassazione le doglianze nuove introdotte soltanto nella memoria illustrativa sono inammissibili; le allegazioni devono essere già contenute nell'atto di ricorso.
  • Le censure circa la mancata acquisizione o valutazione di prove in sede di legittimità richiedono specificità: bisogna indicare nella motivazione quali circostanze si voleva provare e trascrivere gli elementi di prova richiesti; elencazioni generiche sono inammissibili.
  • La confisca delle attrezzature può essere disposta insieme alla sanzione pecuniaria quando una norma speciale la prevede espressamente (qui, art.10 L.122/1992 reinterpretato in riferimento al registro/albo pertinente).

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