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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39313/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento sintetico di maggior reddito ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2008. Il giudice regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente, ritenendo provata l'esistenza di disponibilità economiche provenienti in parte da eredità paterna e da alienazioni patrimoniali, ma osservando che il contribuente non aveva dimostrato con certezza che tali somme fossero ancora integralmente disponibili nel periodo d'imposta contestato né che fossero sufficienti a coprire le spese rilevanti ai fini del redditometro; nonostante ciò aveva ridotto equitativamente il reddito imponibile a 25.000 euro. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse dato rilievo al perdurante possesso di redditi ereditari risalenti a otto anni prima senza adeguata prova indiziaria; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c., per avere deciso secondo equità fuori dai casi consentiti; 3) in subordine, omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè la mancata prova della sussistenza di risorse diverse dal reddito tassabile e del loro impiego per l'acquisto dei beni-indice. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che invochi redditi ulteriori per giustificare le spese contestate ha l'onere di provarne disponibilità, entità e durata del possesso, mediante elementi documentali sintomatici idonei a dimostrarne la riferibilità alle spese; nel caso concreto, la CTR non ha applicato correttamente tale regola e ha inoltre operato una riduzione equitativa del reddito imponibile, potere non consentito al giudice tributario in sostituzione della valutazione fondata sulle risultanze istruttorie. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel redditometro il contribuente che oppone redditi ulteriori deve provarne disponibilità, entità e durata del possesso con elementi documentali idonei a rendere plausibile che abbiano finanziato le spese contestate.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti impeditivi o giustificativi della maggiore capacità contributiva grava sul contribuente che intenda superare la presunzione dell'accertamento sintetico.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice tributario non può decidere secondo equità fuori dei casi consentiti dalla legge; deve fondare la decisione sul materiale istruttorio e su giudizi estimativi motivati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro dei vizi di violazione di legge dedotti con il primo e secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per l'omesso esame/motivazione sul fatto decisivo relativo alla prova delle risorse non tassabili.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati deve provarne non solo l'esistenza, ma anche l'entità e la durata della disponibilità, mediante elementi documentali o sintomatici idonei a collegarli alle spese contestate.
  • Non è sufficiente allegare genericamente una provenienza ereditaria, donativa o da disinvestimenti: occorre dimostrare che tali somme erano ancora disponibili nel periodo d'imposta oggetto di accertamento e che potevano ragionevolmente coprire le spese-indice.
  • Il giudice tributario non può sostituire alla verifica probatoria una riduzione equitativa del reddito accertato; la decisione deve derivare da una valutazione delle prove e dei presupposti legali dell'accertamento, non da un apprezzamento equitativo libero.
  • Quando l'accertamento sintetico è contestato, la contestazione del contribuente opera come prova contraria rispetto alla presunzione fiscale e resta soggetta alle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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