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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26994/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro di quantità di oro depositato con contratto "Conto Tesoro" presso la E.G.M. s.p.a., o in subordine il riconoscimento del controvalore in denaro. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dei preziosi, di agire in buona fede, che il contratto di "Conto Tesoro" era valido ed efficace, e che spettava a lei la restituzione dell'oro o del relativo controvalore; richiamava anche le norme sugli interessi dei terzi (artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011, art. 58) e censurava la valutazione sulla presunta «confusione contabile» e sul fatto che, dopo la vendita autorizzata dell'oro, sarebbe rimasta solo un'azione di credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a questioni già esaminate e decise in provvedimenti precedenti e che la difesa non abbia confutato i profili di preclusione evidenziati dal G.i.p. e dal Tribunale. Inoltre, la Corte ha condiviso la valutazione che, nella situazione concreta, l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro con versamento del ricavato nel F.U.G., e che, in ogni caso, la ricorrente, pur riconosciuta in buona fede, disponeva al massimo di un diritto di credito la cui verifica è rimessa alla procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (udienza di verifica, art. 57 e segg.), perciò l'impugnazione non poteva conseguire un risultato immediatamente vantaggioso nella sua sfera giuridica. Conseguentemente, è stata confermata l'inammissibilità e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo utilizzato per qualificare l'impugnazione e la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare reale; applicato nel quadro della disciplina delle impugnazioni in materia cautelare

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per i requisiti dell'appello cautelare (necessità di individuare i punti censurati e motivare in modo specifico); la Corte ha osservato che l'appello deve essere strutturato e motivato come un ordinario mezzo di impugnazione

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 e ss.

    Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto applicabile la disciplina del codice antimafia sui terzi: il terzo in buona fede ha titolo a far valere un credito nella procedura di verifica (art. 57 e segg.), anziché ottenere automaticamente la restituzione immediata dei beni sequestrati

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 57

    Norma richiamata quale procedura mediante la quale il giudice delegato verifica i crediti dei terzi e compone lo stato passivo: la ricorrente dovrà utilizzare questo canale per far valere il proprio credito

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 58

    Previsione relativa al riconoscimento del credito del terzo nella procedura antimafia; indicata dalla difesa come possibile rimedio, confermata dalla Corte come il percorso corretto per la tutela del terzo

  • art. 104 disp. att. c.p.p.

    Richiamata per l'applicabilità della disciplina del d.lgs. 159/2011 alla procedura penale in esame

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 56

    Riferito alla possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nelle posizioni contrattuali della società in sequestro; la Corte ha osservato che le facoltà contrattuali della ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario

Massime di principio

  • Se un terzo chiede il dissequestro di beni sequestrati a una società, deve dimostrare elementi nuovi rispetto a istanze precedenti; le riproposizioni prive di novità rischiano l'inammissibilità per preclusione
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: spesso il risultato praticabile è il riconoscimento di un credito da verificare nella procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011
  • Se l'amministratore giudiziario autorizzato vende i beni sequestrati e versa il ricavato nel Fondo unico (F.U.G.), il terzo perde generalmente la possibilità di un'immediata restituzione materiale e deve agire per il riconoscimento del credito
  • In sede di impugnazione cautelare reale, l'interesse ad impugnare deve essere concreto e l'appello deve mirare a un risultato immediatamente produttivo di effetti favorevoli nella sfera giuridica dell'impugnante; altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile
  • Quando si contesta la qualificazione di un rapporto come "solo diritto di credito", è importante dimostrare perché e come l'incidente cautelare produrrebbe effetti immediati (es. documentare l'esistenza di beni identificabili e non dispersi o venduti)

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