Cassazione Penale, Sentenza n. 13023/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo (azienda "Cala Maretto" e Euro 25.000) disposto nel procedimento contro Mucalla Sabri per reati relativi a malversazione e autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva: omissione e vizio di motivazione nella valutazione della consulenza tecnica contabile e dei documenti che proverebbero la restituzione integrale delle somme (circa Euro 515.500); censura della qualificazione di Mucalla Sabri quale amministratore di fatto della Mucalla Italia (contestando l'uso esclusivo di brevi intercettazioni e richiedendo valutazione di visure, atti di cessione quote, chat e assenza di deleghe bancarie); carenza di motivazione circa il periculum in mora e le esigenze cautelari (la restituzione avrebbe annullato il pericolo di elusione delle pretese erariali); violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità per il sequestro dell'intero complesso aziendale; violazione del principio di pertinenzialità della cosa sequestrata; illegittimità del sequestro impeditivo applicato all'ente in presenza delle previsioni del d.lgs. 231/2001; infine vizio relativo al petitum cautelare in ordine alla somma sequestrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti dei rilievi costituiscano motivi non consentiti o manifestamente infondati nel controllo di legittimità sulle misure cautelari reali (sindacato limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali). I giudici hanno ritenuto che: il Tribunale del riesame ha valutato le allegazioni difensive e ha motivato la loro irrilevanza, specie perché le restituzioni operate sono risultate in favore di soggetti riconducibili all'indagato; la qualificazione di amministratore di fatto di Mucalla Sabri si fondava su plurimi elementi indiziari (intercettazioni e altre risultanze) e la difesa non ha reso il ricorso autosufficiente allegando integralmente le conversazioni contestate; il periculum e le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate (rischio di elusione delle pretese recuperatorie dello Stato e esigenza di impedire che l'indagato continui a godere del profitto del reato); l'azienda è stata qualificata come "prodotto/profitto" del reato di autoriciclaggio e quindi sequestrabile; la doglianza sull'applicabilità del sequestro impeditivo all'ente non aveva carattere decisivo, posto che il vincolo è diretto a impedire l'uso da parte dell'indagato dei beni; infine il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Requisiti minimi di motivazione; la Corte ricorda che il vizio motivazionale deducibile in cassazione deve essere così radicale da rendere il dispositivo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Limiti del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali: ammesso solo per violazione di legge (inclusi i vizi di motivazione che configurano violazione di legge)
sequestro preventivo (in particolare sequestro impeditivo)
Base normativa per il sequestro preventivo impeditivo o anticipatorio; la Corte valuta la legittimità e le finalità (impedire elusione delle pretese recuperatorie e impedire che l'indagato goda del profitto)
Prevede la confisca obbligatoria dei beni costituenti prodotto o profitto per i reati indicati (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio) salvo che appartengano a persone estranee al reato; la Corte applica la nozione ampliata di prodotto/profitto al complesso aziendale acquistato con risorse illecite
art. 648-ter.1 c.p. e art. 648-bis c.p.
Riferimento ai reati presupposto in relazione all'applicazione della normativa sulla confisca e sequestro del prodotto/profitto
Norma che disciplina il sequestro in relazione alla responsabilità degli enti; la Corte esamina la questione ma ritiene che l'eccezione non abbia rilevanza decisiva nello specifico caso, richiamando orientamenti giurisprudenziali contrastanti
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
Riscalamento al principio della domanda cautelare; la Corte ritiene la censura generica e priva di autosufficienza non avendo il ricorrente allegato gli atti necessari
art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Riferimenti alle sanzioni per ricorsi infondati e alla facoltà di aumentare la sanzione; la Corte irroga somma equitativa di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il sindacato di legittimità in Cassazione è molto limitato: è ammesso soprattutto per violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento inesistente sul piano argomentativo.
- Chi impugna deve rendere il ricorso autosufficiente: le prove o le trascrizioni decisive (es. intercettazioni, consulenze, documentazione bancaria) devono essere allegate integralmente o trascritte in modo da permettere alla Corte di valutare la doglianza.
- La restituzione di somme tra società riconducibili allo stesso circuito gestionale dell'indagato è spesso considerata irrilevante ai fini della rimozione del periculum in mora, perché non dimostra la perdita del controllo da parte dell'indagato sulle risorse illecite.
- La nozione di "prodotto/profitto" del reato comprende non solo il denaro proveniente direttamente dal reato, ma anche i beni acquisiti o riconfigurati mediante l'impiego di tali risorse (es. acquisto di azienda), rendendoli sequestrabili/confiscabili.
- L'applicabilità del sequestro impeditivo a beni intestati a persone giuridiche non indagate può essere ammissibile quando il vincolo mira a impedire che l'indagato persona fisica utilizzi i beni per eludere la confisca o continuare a trarne vantaggio; la giurisprudenza resta comunque articolata e richiede motivazioni puntuali.
- Le censure generiche o non dimostrate (mancata indicazione della documentazione, mancanza del petitum del PM allegato) rischiano l'inammissibilità: l'onere di specificazione e allegazione grava sul ricorrente.
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