Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati dal GIP per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso (artt. 110 c.p. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza di motivazione rispetto a specifiche doglianze: 1) visibilità e conoscenza da parte del ricorrente della presenza dello stupefacente (i panetti erano occultati in due borse di plastica); 2) plausibilità della giustificazione circa la sua presenza in auto come passeggero ignaro (invito a recarsi al bowling); 3) insufficiente valutazione della giustificazione relativa alla somma contante rinvenuta (11.000 euro) e alla sua collocazione nella sfera della madre; 4) omissione di motivazione sulla distinzione tra concorso di persone e mera connivenza non punibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in sostanza, una richiesta di revisione degli accertamenti di merito e della ponderazione degli indizi, materie non sindacabili in sede di legittimità. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta complessa, coerente e aderente agli elementi probatori (tra cui presenza nell'autovettura, ingente quantitativo di hashish pari a circa 12,2 kg in 122 panetti, forte odore ammesso, nervosismo degli occupanti, uso di vettura noleggiata, e somma in contanti ritenuta sproporzionata) e ha legittimamente rigettato le spiegazioni difensive. La Corte ha pertanto confermato l'esito del riesame, dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali oltre al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 110

    Utilizzato per la configurazione del concorso di persone nel reato (concorso tra più soggetti nella commissione del fatto illecito). La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari individuati fossero compatibili con la responsabilità in concorso.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma sulla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la misura cautelare è stata applicata sulla base della gravità indiziaria per il reato previsto da questa disposizione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione 'per illogicità manifesta' o omissione di risposta a specifiche doglianze. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà critiche di merito/riqualificazione fattuale e non integrassero il vizio di motivazione previsto dalla norma.

  • Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Autorizza l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà comminando il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alle sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha fatto riferimento alla possibilità di applicare una sanzione equitativa aggiuntiva nei termini previsti dalla legge citata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come principio relativo alla valutazione della presentazione del ricorso e alla possibile corresponsabilità nella causa di inammissibilità; la Corte l'ha richiamata per motivare l'applicazione della sanzione cautelativa pecuniaria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare o rivedere la ponderazione degli indizi operata dal giudice di merito: le doglianze che puntano a una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, improcedibili in sede di legittimità.
  • Per configurare un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è necessario dimostrare un'illogicità manifesta o una omissione tale da risultare decisiva e non meramente una diversa valutazione di elementi fattuali; omissioni su singoli dati non sono automaticamente vizio se il giudice ha comunque esaminato il complesso probatorio.
  • Il giudice del riesame non è tenuto a replicare punto per punto tutte le argomentazioni difensive se le sue spiegazioni rendono assorbite o incompatibili quelle argomentazioni; è sufficiente che la motivazione mostri di aver considerato i fatti ritenuti decisivi.
  • Elementi indiziari convergenti (ingente quantitativo di stupefacente, odore, modalità organizzative del trasporto, nervosismo, denaro contante sproporzionato) possono legittimare la ricostruzione della responsabilità in concorso anche quando singoli particolari (es. occultamento in borse) sarebbero suscettibili di diversa lettura.
  • Quando si discute se la posizione di un passeggero integri concorso o mera connivenza, la difesa deve offrire ragioni precise e puntuali che mettano in evidenza l'assenza di qualsiasi contributo causale o di consapevolezza; assenze di tale confutazione lasciano impregiudicata la valutazione negativa del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.