Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro solo della Volkswagen Tiguan e confermato il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis D.P.R. 309/90, delle restanti autovetture (Fiat 500X, Audi A3, Fiat 500 del 1972). I motivi di ricorso per cassazione (quattro) contestavano: carenza e contraddittorietà della motivazione; insussistenza dei presupposti per il sequestro e mancanza di prova della provenienza illecita dei beni; affermazione errata che alcuni veicoli fossero intestati ai genitori come prestanome nonostante redditi leciti e documentati; mancata verifica della proporzionalità rispetto al reddito al momento degli acquisti; assenza di prova della disponibilità "uti dominus" da parte di Francesco; mancanza del fumus e del periculum e violazione della presunzione di innocenza; omesso esame delle prove favorevoli presentate dai terzi in buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: molte censure avanzate non erano state proposte o specificate dinanzi al Tribunale del riesame (violazione del principio di devoluzione delle questioni), le doglianze contestavano la persuasività e la valutazione di fatti già esaminati (materia non rilevabile in questa sede di legittimità), e parte della documentazione prodotta in Cassazione non risultava essere stata depositata al riesame. La Corte ha ritenuto che non emergessero vizi di motivazione tali da configurare una violazione di legge ammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; pertanto l'ordinanza del Tribunale del riesame è rimasta efficace (annullamento del sequestro solo per la Volkswagen Tiguan; conferma del sequestro per Fiat 500X, Audi A3 e Fiat 500 del 1972). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017; la Corte ha richiamato anche il principio espresso dalla Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la confisca allargata di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi legali; la Corte ha riconosciuto che il giudice di merito ha valutato sproporzione e modalità di acquisto quale elemento per l'adozione del sequestro
Richiamato quale norma di settore (legge sugli stupefacenti) che autorizza misure reali in presenza di sospetto di ricavi da attività di spaccio; la valutazione della sussistenza degli indizi compete al giudice di merito
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione normativa rilevante e ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aver proposto in gran parte censure di fatto o non sollevate al riesame
Principio della motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha richiamato che solo vizi motivazionali radicali (assoluta mancanza/insufficienza) sono sindacabili in Cassazione, non la mera non persuasività
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e ha applicato una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Prevede la possibilità di aumentare la sanzione oltre il massimo in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando l'ammenda di euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione alla valutazione della condanna pecuniaria, come parametro di riferimento sulla responsabilità e buona fede nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure reali è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): non è possibile rinnovare in Cassazione una semplice contestazione della valutazione di fatto svolta dal giudice di merito
- Per sindacare la motivazione di provvedimenti cautelari occorre dimostrare l'esistenza di un vizio motivazionale grave (assoluta mancanza o incoerenza) e provare che elementi decisivi presenti negli atti non siano stati valutati; è onere del ricorrente allegare che tali elementi erano stati depositati al riesame
- La documentazione nuova prodotta in Cassazione ha valore limitato se non si dimostra che non era possibile depositarla al giudice del riesame: i documenti decisivi vanno depositati e valorizzati già davanti al giudice di merito
- Quando si contesta la titolarità/ buona fede di terzi intestatari, è cruciale dimostrare in sede di riesame la titolarità effettiva e la tracciabilità dei pagamenti (contratti, finanziamenti riferiti al veicolo, pagamenti rateali) e collegare provviste e acquisti al momento corretto per valutare la proporzionalità
- Le questioni di periculum e fumus sono di merito e devono essere specificamente sollevate e motivate dinanzi al giudice che decide il riesame per poter poi essere oggetto di sindacato in Cassazione per violazione di legge
- Rischio di sanzioni: ricorsi inammissibili alle Sezioni Unite per ragioni formali o di devoluzione possono comportare condanna alle spese e ammenda; valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di legge prima di proporre ricorso in Cassazione
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