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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato per vizio di motivazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso, denunciando che il giudice di merito non aveva tenuto conto, nel valutare l'entità della pena, della condotta successiva al reato e del percorso rieducativo dell'imputata, violando l'art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen. La difesa aveva depositato una memoria (1/10/2025) nella quale sosteneva che il comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena giustificava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato principi secondo cui il giudice di appello non è tenuto a confutare punto per punto ogni deduzione difensiva, purché la decisione dimostri di aver preso in considerazione le principali risultanze processuali; l'omessa espressa menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità ma può costituire vizio di motivazione se la memoria è strettamente connessa alle questioni devolute e se la difesa dimostra la concreta incidenza della memoria sulla sentenza. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una effettiva presa di distanza dall'attività criminale e una ridotta capacità a delinquere tali da giustificare la mitigazione. Inoltre la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente perché indicava gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. Conseguenze pratiche: respinto il ricorso, confermata la statuizione impugnata nella parte non censurata dalla Corte di Cassazione, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sia adeguata quando nella sentenza sono indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai fini della determinazione concreta della pena; la valutazione comparativa delle circostanze è discrezionale di merito se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione è rimesso al sindacato di legittimità solo quando la carenza, illogicità o contraddittorietà rispetto a specifici atti processuali sia di macroscopica evidenza; il controllo di legittimità è quindi limitato a rilievi di evidente portata.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che atti che pongono questioni ulteriori rispetto ai motivi di impugnazione non costituiscono memorie ai sensi dell'art. 121 e rientrano nella disciplina dei motivi nuovi; l'obbligo del giudice di appello di valutare una memoria difensiva sussiste solo se il contenuto è in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi in Cassazione, cioè la necessità che il motivo sia articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con sinteticità ma sufficiente specificità.

Massime di principio

  • Il giudice di appello non è obbligato a confutare punto per punto ogni argomentazione difensiva: basta che la decisione mostri di aver considerato le principali risultanze processuali e le ragioni del convincimento.
  • L'omessa espressa menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente l'annullamento della decisione; per ottenere l'annullamento la difesa deve dimostrare la concreta idoneità della memoria a incidere sulla pronuncia impugnata e collegarla puntualmente ai profili di carenza, contraddittorietà o illogicità della sentenza.
  • Per ottenere la mitigazione della pena sulla base della condotta successiva al reato è necessario allegare e documentare fatti specifici e concreti (comportamenti, programmi rieducativi, relazioni carcerarie, valutazioni prognostiche) che dimostrino una reale e apprezzabile presa di distanza dalle condotte pregresse e una ridotta pericolosità sociale.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi di macroscopica evidenza; valutazioni discrezionali e comparazioni tra circostanze sfuggono al controllo se sorrette da motivazione non arbitraria.
  • Quando si depositano memorie in sede di gravame, occorre collegarne esplicitamente i contenuti ai motivi di impugnazione già proposti, altrimenti tali memorie possono essere considerate 'nuove questioni' e non obbligare il giudice di appello a un esame esaustivo.

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