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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) per due motivi: 1) vizio procedurale per mancata notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., essendo l'imputato risultato irreperibile al domicilio eletto; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della riduzione per "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che, a detta difesa, sarebbero esistiti indici favorevoli (consegna spontanea, somma esigua di denaro, un solo bilancino, materiale di confezionamento scarso, videocamere non funzionanti) che avrebbero dovuto portare all'applicazione dell'attenuante

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio procedurale: dagli atti risultava che, dopo l'accertamento dell'inidoneità della notifica presso il domicilio eletto, la cancelleria della Corte di appello aveva notificato il decreto di citazione a giudizio in appello al difensore tramite PEC (18/03/2025), per cui la notifica si è regolarmente perfezionata. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e fattuale e, comunque, manifestamente infondato: la Corte di appello, aderendo ai principi delle Sezioni Unite, ha valutato complessivamente gli indici rilevanti e ha escluso la "lieve entità" in ragione del rilevante dato ponderale (gr. 541,8 marijuana e gr. 14,65 cocaina — utile per oltre 2000 dosi), della presenza di bilancino, denaro contante e videosorveglianza, elementi indicativi di non occasionalità e quindi incompatibili con l'attenuante. Conseguentemente la condanna è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista per ricorso inammissibile

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Regola il reato di detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 contempla la riduzione per il fatto di "lieve entità" valutata complessivamente su quantità, mezzi, modalità e circostanze; nel caso la Corte ha ritenuto prevalente il dato ponderale e la non occasionalità, escludendo l'attenuante

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notifica al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore tramite PEC, anziché la notifica all'imputato presso il domicilio eletto

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione a nullità processuali; il ricorrente invocava nullità ma il vizio non è stato ritenuto sussistere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di ricorso inammissibile; applicata la sanzione pecuniaria e l'addebito delle spese al ricorrente

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; richiamata nella fase di discussione ma non determinante ai fini dell'esito del ricorso

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. U. n. 35737/2010; Sez. U. n. 51063/2018; Sez. 3 n. 14220/2025)

    Principi interpretativi richiamati: la configurabilità della "lieve entità" richiede valutazione complessiva degli indici previsti dalla norma; tuttavia un singolo indice, se negativamente assorbente (es. consistente quantitativo o modalità di condotta), può escludere l'attenuante. La Corte ha applicato tali criteri

Massime di principio

  • La notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore mediante PEC è regolare se dagli atti risulta l'inidoneità della notifica all'imputato e la effettiva trasmissione al difensore: quindi l'irreperibilità al domicilio eletto non annulla automaticamente la procedura di notifica se è stata eseguita la notifica al difensore secondo le forme previste
  • La valutazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è globale: occorre considerare quantità, mezzi, modalità e circostanze; tuttavia un indice negativo significativo (es. ingente quantità, strumenti per il confezionamento, denaro, videosorveglianza) può avere valore assorbente e determinare l'esclusione dell'attenuante
  • In Cassazione non è consentito proporre una rivalutazione integrale e alternativa delle prove: le doglianze che si limitano a chiedere diversa valutazione probatoria sono inidonee a ottenere accoglimento se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente illogica
  • La presenza congiunta di quantitativi non trascurabili di stupefacente, bilancini, somme di denaro e sistemi di videosorveglianza è indice forte di attività non occasionale e contrasta l'ipotesi di lieve entità
  • Per avere chance di successo su una dedotta nullità di notifica è necessario dimostrare concretamente l'assenza di perfezionamento della notifica o l'inosservanza della specifica norma procedurale, non solo enunciare l'irreperibilità dell'imputato
  • Nel valutare l'applicabilità di attenuanti speciali occorre documentare e far emergere con chiarezza tutti gli indici favorevoli (es. spontaneità della consegna, scarsità degli strumenti e dell'illecito) e come essi prevalgano sul dato quantitativo; senza ciò la giurisprudenza tende ad attribuire rilievo prevalente al dato ponderale e agli elementi che denotano abitualità

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