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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3596/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, incorporante la società verificata, di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l’anno d’imposta 2003. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza depositata il 21 marzo 2012, aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto quello incidentale della società, confermando l’annullamento dell’avviso, non per le ragioni di merito accolte dal primo giudice, ma per carenza di motivazione. In particolare, aveva rilevato che il rinvio per relationem riguardava una società cliente della contribuente e non la società accertata e che l’avviso non consentiva di comprendere perché le fatture fossero ritenute irregolari. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell’art. 2, comma 3, lett. a), e dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; con il secondo, esaminato per primo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000, contestando l’annullamento dell’avviso per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: l’Agenzia non aveva riprodotto, neppure in sintesi idonea, il contenuto dell’avviso di accertamento né aveva formulato una critica specifica alla ratio della sentenza regionale, limitandosi a richiamare brani giurisprudenziali e a ribadire la legittimità della motivazione per relationem. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la statuizione sulla carenza di motivazione dell’avviso, rimasta ferma dopo il rigetto del secondo motivo, era da sola sufficiente a sorreggere la decisione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha precisato che non è dovuto l’ulteriore contributo unificato da parte delle Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a comprendere e verificare la censura, compresa la riproduzione o l’adeguata sintesi degli atti e documenti sui quali essa si fonda; tali requisiti non possono essere integrati mediante il rinvio ad altri atti del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione

    La censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo non consente il controllo di legittimità se il ricorrente non ne trascrive la motivazione, poiché la Corte non può altrimenti verificarne il contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

    L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente il contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fonda la censura, trascrivendoli o riassumendoli in modo idoneo e indicando puntualmente dove siano reperibili nei fascicoli processuali; il richiamo ad altri atti o alla giurisprudenza non supplisce a tale onere.
  • È inammissibile per difetto di autosufficienza la censura in materia di motivazione dell’atto impositivo quando il ricorrente non ne riproduca il contenuto in misura sufficiente a consentire alla Corte di legittimità la verifica della doglianza.
  • Quando una statuizione autonomamente idonea a sorreggere la decisione resta ferma, la censura relativa a una diversa ratio diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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