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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24049/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo a IVA e sanzioni per l'anno 2011, contestando l'applicazione dell'art. 1, comma 109, della l. n. 311/2004 (meccanismo di autofatturazione per acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali e conseguente indetraibilità dell'IVA). In cassazione la ricorrente deduceva violazioni del diritto dell'Unione (Direttiva 2006/112/CE) e della Costituzione (art.117 Cost.), lamentando violazioni dei principi di neutralità dell'IVA, non discriminazione e parità di trattamento (motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.).

La decisione

Il ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018). La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia (intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controricorrente) e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Le spese di lite sono compensate. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 relativo all'obbligo di versare una somma aggiuntiva da parte della parte impugnante non vittoriosa.

Norme richiamate

  • legge n. 311/2004 (art. 1, comma 109)

    Norma sostanziale impugnata per aver previsto l'autofatturazione da parte dei cessionari che acquistano tartufi da raccoglitori occasionali e la conseguente indetraibilità dell'IVA; la Commissione regionale aveva ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali e il diritto UE, ma la Corte di cassazione non ha deciso sul merito a causa della rinuncia.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 1, par. 2, comma 2)

    Richiamata dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di neutralità dell'IVA; la pretesa violazione non è stata esaminata in sede di legittimità per la rinuncia al ricorso.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 2, par. 1, lett. a)

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle cessioni ai fini IVA; anche su questo punto non è intervenuta pronuncia di merito a seguito della rinuncia.

  • Costituzione (art. 117)

    Invocato per sostenere la prevalenza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sulla legislazione nazionale; la questione non è stata risolta dalla Corte a causa dell'estinzione del giudizio.

  • d.l. n. 119/2018 conv. l. n. 136/2018

    Norma che ha consentito alla ricorrente di aderire alla definizione agevolata e ha determinato la rinuncia al ricorso; la rinuncia motivata dall'adesione alla definizione agevolata ha reso il processo estinto.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1‑quater)

    Previsione relativa all'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma; la Corte ha dichiarato che tale disposizione non si applica una volta che il giudizio sia dichiarato estinto per rinuncia.

  • codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)

    Norma richiamata a fondamento dei motivi di cassazione proposti (vizi di interpretazione e violazione di norme), ma i profili di merito prospettati non sono stati esaminati per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale (prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte), determina l'estinzione del giudizio senza decisione di merito.
  • L'adesione a una definizione agevolata (es. d.l. n. 119/2018 conv. l. n. 136/2018) può giustificare la rinuncia al ricorso e portare all'estinzione del processo tributario in cassazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta normalmente la compensazione delle spese di lite e impedisce l'applicazione di sanzioni speciali previste per l'impugnante 'non vittorioso' (es. art. 13 D.P.R. n. 115/2002).
  • Se la parte rinuncia al ricorso prima della decisione di merito, le questioni giuridiche sostanziali sollevate (conformità di norme nazionali al diritto UE o alla Costituzione) restano non risolte e possono essere riproposte in futuro solo se non precluse da altre cause estintive o da definizioni concordate.
  • Per chi impugna in materia IVA, l'accoglimento di una definizione agevolata può rappresentare una soluzione pragmatica che evita il rischio processuale ma sacrifica la pronuncia di merito su questioni giuridiche rilevanti.

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