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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24003/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro e contestazione per contrabbando depenalizzato di un borsone con pietre preziose rinvenuto sul treno da Parigi a Milano con transito in territorio svizzero. L'Ufficio doganale aveva irrogato sanzione tributaria e disposto la confisca ritenendo l'introduzione irregolare della merce; il contribuente aveva invece prodotto bollette doganali attestanti il pagamento dei diritti (nazionalizzazione) e sostenuto che le merci erano in libera circolazione intra-UE (transito comunitario interno). Questioni giuridiche: qualificazione del fatto come contrabbando alla luce della depenalizzazione, applicabilità del regime di transito comunitario interno in presenza di attraversamento di territorio EFTA (Svizzera), onere della prova sulla nazionalizzazione/transito, rilevanza delle eventuali fermate tecniche del convoglio, diritto all'IVA e confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Dogane (primo e secondo motivo), assorbendo il terzo. Ha confermato che le merci erano state 'nazionalizzate' in forza delle bollette doganali e del pagamento dei diritti effettuato dalla rappresentante fiscale, che la circolazione attraverso territorio svizzero rientrava nel regime di transito comunitario interno alla luce dell'art. 340-quater del DAC e della Convenzione CEE-EFTA del 20/05/1987, e che pertanto non si è verificato il contrabbando. Ha escluso la rilevanza probatoria delle eventuali fermate tecniche del treno e la sussistenza dei presupposti per la confisca. Ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario - CDC)

    artt. 37 e ss., art. 163, art. 164, artt. 201-205, artt. 92, 94, 95, 96, 97

    Il CDC disciplina il regime di transito comunitario interno: merci nazionalizzate/immesse in libera pratica possono circolare da un punto all'altro del territorio doganale comunitario, anche con attraversamento di paesi terzi, se la possibilità è prevista da accordi internazionali e secondo le condizioni stabilite.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (DAC)

    art. 340-quater, par. 2 e 3

    Stabilisce che, fatto salvo il par. 3, le merci comunitarie spedite attraverso territori EFTA conformemente alla convenzione relativa a un regime di transito comune circolano in regime di transito comunitario interno; quindi il transito via Svizzera è compatibile con la posizione comunitaria delle merci se conforme alla Convenzione CEE‑EFTA.

  • d.P.R. n. 43 del 1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali - TULD)

    art. 282, art. 295-bis, art. 301, art. 303, art. 36 comma 5

    Art. 282 (fattispecie di contrabbando), 295-bis (dep. penale) e 301/303 (confisca e regime sanzionatorio) sono rilevanti per valutare se sussista contrabbando e l'eventuale confisca; la Corte ha ritenuto che per il caso concreto non si fosse verificato il contrabbando (sia per la prova della nazionalizzazione sia per la disciplina comunitaria), perciò non ricorrono i presupposti della confisca.

  • d.P.R. n. 633 del 1972 (imposte sul valore aggiunto)

    Riguardano l'IVA agli scopi dell'importazione/operazioni intracomunitarie; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto che, nel caso di trasporto in conto vendita dalla Francia all'Italia senza acquisizione della proprietà, non si configurava un acquisto intracomunitario imponibile in Italia.

  • Convenzione tra la CEE e gli Stati dell'EFTA

    Convenzione relativa ad un regime di transito comune, 20 maggio 1987

    Accordo internazionale richiamato dall'art. 340-quater DAC che consente il transito di merci comunitarie attraverso territori EFTA senza perdita della loro posizione doganale se rispettate le condizioni convenzionali.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU)

    Norma citata in relazione alla confisca: la Corte ha ritenuto assorbita la questione perché, non essendosi verificato il contrabbando, non sussistevano i presupposti applicativi della confisca.

  • Codice civile

    art. 2697, artt. 2727 e 2728

    Riferimenti all'onere della prova e all'efficacia probatoria delle presunzioni legali: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio posto dall'Ufficio non fosse stato correttamente sostenuto e che la prova della nazionalizzazione fosse stata fornita dal resistente tramite le bollette doganali.

  • D.l. n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993

    Norma richiamata in tema di acquisto intracomunitario: la Corte ha condiviso la valutazione che il trasporto in conto vendita senza acquisizione della proprietà non costituisce acquisto intracomunitario imponibile in Italia.

  • Disposizioni CDC artt. 202-205

    Regole sulla introduzione irregolare di merci e presunzioni di immissione in consumo: applicabili in caso di contrabbando; la Corte ha escluso la loro applicabilità per l'assenza di elementi costitutivi del contrabbando.

Massime di principio

  • Se il pagamento dei dazi e delle formalità doganali è provato (es. bollette doganali), la merce può considerarsi nazionalizzata/imessa in libera pratica e quindi merce comunitaria anche se transita per territorio EFTA, purché il transito rientri nelle previsioni della Convenzione CEE‑EFTA e del diritto unionale.
  • Il transito attraverso uno Stato EFTA (es. Svizzera) non interrompe automaticamente lo status di merce comunitaria: l'art. 340-quater DAC e l'art. 163 CDC consentono il transito comunitario interno se ricorrono le condizioni convenzionali e procedurali.
  • L'onere della prova sulla nazionalizzazione o sulla regolarità del regime di circolazione ricade su chi afferma la regolarità (qui il resistente ha prodotto bollette); l'amministrazione deve contestare e provare elementi contrari (es. non conformità del transito alla Convenzione o mancanza delle formalità).
  • Le 'fermate tecniche' di un convoglio in territorio extra‑UE non costituiscono di per sé prova che la merce sia stata sottratta alla posizione doganale comunitaria; occorre prova specifica dell'introduzione irregolare nel bagaglio.
  • La depenalizzazione del contrabbando implica che l'azione penale può non proseguire, ma rilevano gli aspetti amministrativi/tributari; tuttavia, se mancano i presupposti del contrabbando (es. merce regolarmente nazionalizzata), non può operare la confisca prevista per il contrabbando.
  • Nel caso di trasporto in conto vendita senza passaggio di proprietà, può non configurarsi un acquisto intracomunitario imponibile (possibile esclusione dell'IVA in Italia), a seconda degli elementi contrattuali e documentali.

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