Cassazione Civile, Sentenza n. 24003/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sequestro e contestazione per contrabbando depenalizzato di un borsone con pietre preziose rinvenuto sul treno da Parigi a Milano con transito in territorio svizzero. L'Ufficio doganale aveva irrogato sanzione tributaria e disposto la confisca ritenendo l'introduzione irregolare della merce; il contribuente aveva invece prodotto bollette doganali attestanti il pagamento dei diritti (nazionalizzazione) e sostenuto che le merci erano in libera circolazione intra-UE (transito comunitario interno). Questioni giuridiche: qualificazione del fatto come contrabbando alla luce della depenalizzazione, applicabilità del regime di transito comunitario interno in presenza di attraversamento di territorio EFTA (Svizzera), onere della prova sulla nazionalizzazione/transito, rilevanza delle eventuali fermate tecniche del convoglio, diritto all'IVA e confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Dogane (primo e secondo motivo), assorbendo il terzo. Ha confermato che le merci erano state 'nazionalizzate' in forza delle bollette doganali e del pagamento dei diritti effettuato dalla rappresentante fiscale, che la circolazione attraverso territorio svizzero rientrava nel regime di transito comunitario interno alla luce dell'art. 340-quater del DAC e della Convenzione CEE-EFTA del 20/05/1987, e che pertanto non si è verificato il contrabbando. Ha escluso la rilevanza probatoria delle eventuali fermate tecniche del treno e la sussistenza dei presupposti per la confisca. Ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario - CDC)
artt. 37 e ss., art. 163, art. 164, artt. 201-205, artt. 92, 94, 95, 96, 97
Il CDC disciplina il regime di transito comunitario interno: merci nazionalizzate/immesse in libera pratica possono circolare da un punto all'altro del territorio doganale comunitario, anche con attraversamento di paesi terzi, se la possibilità è prevista da accordi internazionali e secondo le condizioni stabilite.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (DAC)
art. 340-quater, par. 2 e 3
Stabilisce che, fatto salvo il par. 3, le merci comunitarie spedite attraverso territori EFTA conformemente alla convenzione relativa a un regime di transito comune circolano in regime di transito comunitario interno; quindi il transito via Svizzera è compatibile con la posizione comunitaria delle merci se conforme alla Convenzione CEE‑EFTA.
d.P.R. n. 43 del 1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali - TULD)
art. 282, art. 295-bis, art. 301, art. 303, art. 36 comma 5
Art. 282 (fattispecie di contrabbando), 295-bis (dep. penale) e 301/303 (confisca e regime sanzionatorio) sono rilevanti per valutare se sussista contrabbando e l'eventuale confisca; la Corte ha ritenuto che per il caso concreto non si fosse verificato il contrabbando (sia per la prova della nazionalizzazione sia per la disciplina comunitaria), perciò non ricorrono i presupposti della confisca.
d.P.R. n. 633 del 1972 (imposte sul valore aggiunto)
Riguardano l'IVA agli scopi dell'importazione/operazioni intracomunitarie; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto che, nel caso di trasporto in conto vendita dalla Francia all'Italia senza acquisizione della proprietà, non si configurava un acquisto intracomunitario imponibile in Italia.
Convenzione tra la CEE e gli Stati dell'EFTA
Convenzione relativa ad un regime di transito comune, 20 maggio 1987
Accordo internazionale richiamato dall'art. 340-quater DAC che consente il transito di merci comunitarie attraverso territori EFTA senza perdita della loro posizione doganale se rispettate le condizioni convenzionali.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU)
Norma citata in relazione alla confisca: la Corte ha ritenuto assorbita la questione perché, non essendosi verificato il contrabbando, non sussistevano i presupposti applicativi della confisca.
art. 2697, artt. 2727 e 2728
Riferimenti all'onere della prova e all'efficacia probatoria delle presunzioni legali: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio posto dall'Ufficio non fosse stato correttamente sostenuto e che la prova della nazionalizzazione fosse stata fornita dal resistente tramite le bollette doganali.
D.l. n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993
Norma richiamata in tema di acquisto intracomunitario: la Corte ha condiviso la valutazione che il trasporto in conto vendita senza acquisizione della proprietà non costituisce acquisto intracomunitario imponibile in Italia.
Disposizioni CDC artt. 202-205
Regole sulla introduzione irregolare di merci e presunzioni di immissione in consumo: applicabili in caso di contrabbando; la Corte ha escluso la loro applicabilità per l'assenza di elementi costitutivi del contrabbando.
Massime di principio
- Se il pagamento dei dazi e delle formalità doganali è provato (es. bollette doganali), la merce può considerarsi nazionalizzata/imessa in libera pratica e quindi merce comunitaria anche se transita per territorio EFTA, purché il transito rientri nelle previsioni della Convenzione CEE‑EFTA e del diritto unionale.
- Il transito attraverso uno Stato EFTA (es. Svizzera) non interrompe automaticamente lo status di merce comunitaria: l'art. 340-quater DAC e l'art. 163 CDC consentono il transito comunitario interno se ricorrono le condizioni convenzionali e procedurali.
- L'onere della prova sulla nazionalizzazione o sulla regolarità del regime di circolazione ricade su chi afferma la regolarità (qui il resistente ha prodotto bollette); l'amministrazione deve contestare e provare elementi contrari (es. non conformità del transito alla Convenzione o mancanza delle formalità).
- Le 'fermate tecniche' di un convoglio in territorio extra‑UE non costituiscono di per sé prova che la merce sia stata sottratta alla posizione doganale comunitaria; occorre prova specifica dell'introduzione irregolare nel bagaglio.
- La depenalizzazione del contrabbando implica che l'azione penale può non proseguire, ma rilevano gli aspetti amministrativi/tributari; tuttavia, se mancano i presupposti del contrabbando (es. merce regolarmente nazionalizzata), non può operare la confisca prevista per il contrabbando.
- Nel caso di trasporto in conto vendita senza passaggio di proprietà, può non configurarsi un acquisto intracomunitario imponibile (possibile esclusione dell'IVA in Italia), a seconda degli elementi contrattuali e documentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23963/2023 del 07/08/2023
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23978/2023 del 07/08/2023
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23990/2023 del 07/08/2023
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23992/2023 del 07/08/2023
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23998/2023 del 07/08/2023
- Sentenza civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 24024/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →