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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23992/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato l'opposizione del creditore alle operazioni di liberazione delle ipoteche disposte a seguito dell'offerta del terzo acquirente (Brignoli). Il ricorrente contestava in particolare che il giudice non avesse valutato la "congruità" del prezzo offerto ai sensi dell'art. 2890 c.c. (ossia se l'offerta non fosse inferiore alla base d'asta prevista per l'espropriazione) e che l'unico rimedio riconosciuto dal Tribunale (l'esercizio dell'azione di espropriazione ex art. 2891 c.c.) non fosse sufficiente; inoltre censurava la mancata richiesta di espropriazione in primo grado da parte del creditore come vizio formale/di volontà valutabile in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio procedurale: il procuratore che ha proposto il ricorso (Avv. Roberto Murroni) non risultava investito di potere rappresentativo sostanziale della Prelios Credit Solutions S.p.A., essendogli stata conferita una procura limitata ad atti processuali e gestioni difensive e non una procura di rappresentanza sostanziale idonea a legittimare l'impugnazione in Cassazione. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; la parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e ad ulteriori adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2890 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che il comma secondo dell'art. 2890 c.c. (che fissa un parametro di congruità del prezzo rispetto alla base d'asta) non costituisce una autonoma causa di inammissibilità dell'istanza di liberazione: il rimedio offerto al creditore per contestare la non congruità è l'esercizio dell'azione previsto dall'art. 2891 c.c., entro i termini e modi previsti.

  • art. 2891 cod. civ.

    Considerato dall'approccio del Tribunale come lo strumento esclusivo di tutela del creditore ipotecario per ottenere la vendita del bene secondo la procedura esecutiva quando ritenga l'offerta non congrua; la mancata esercitazione di tale diritto nei termini implica l'accoglimento dell'istanza di liberazione.

  • art. 568 cod. proc. civ.

    Richiamato quale norma che consente la determinazione del valore dell'immobile mediante perizia nominata dal giudice, su istanza di parte, per la valutazione ai fini dell'art. 2890/2891 ove richiesta.

  • art. 793 cod. proc. civ.

    Riferimento alle formalità di udienza e contraddittorio con cui il giudice può esaminare l'istanza di liberazione e valutare contestazioni sulla congruità del prezzo, anche attraverso l'ausilio di perito, se il contraddittorio lo richiede.

  • art. 2889 cod. civ.

    Richiamato come norma che disciplina il pagamento del prezzo di acquisto maggiorato degli interessi legali da parte del terzo offerente per ottenere la liberazione dalle ipoteche.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 176/2020)

    Ha consentito alla Corte di trattare il ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e di depositare conclusioni scritte del Pubblico Ministero, secondo la disciplina emergenziale/ordinamentale richiamata.

  • art. 77 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma che impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa produzione della documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione del ricorrente/legale rappresentante.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Indicata come il mezzo ordinario per la produzione di documenti in Cassazione; la Corte evidenzia che, se non prodotti o non idonei, il ricorso è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Richiamato come possibile base normativa del motivo di merito ma reso inapplicabile nella pratica per la declaratoria di inammissibilità per vizio di rappresentanza.

  • art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

    La Corte ha rilevato che il vizio di rappresentanza non è sanabile in sede di legittimità con le regole di integrazione documentale previste dall'art.182 c.p.c., per cui la nullità permane.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n.115

    Richiamato per l'obbligo di versamento, in caso di inammissibilità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorrente deve provare documentalmente la legittimazione del rappresentante: la procura che conferisce solo poteri di gestione processuale/difensiva può non essere sufficiente a giustificare l'impugnazione; l'omessa o insufficiente documentazione determina inammissibilità del ricorso.
  • Le contestazioni sulla "congruità" del prezzo nell'azione di liberazione delle ipoteche non producono automaticamente l'inammissibilità dell'istanza: il creditore ha il rimedio specifico di proporre la vendita ai sensi dell'art. 2891 c.c.; in mancanza di esercizio di tale rimedio entro i termini, il giudice può procedere alla cancellazione dell'ipoteca sulla base dell'offerta del terzo.
  • Se il valore del bene è controverso, le parti possono chiedere la nomina di un perito ai sensi dell'art. 568 c.p.c. e il contraddittorio in udienza per valutare la congruità; tuttavia tali accertamenti vanno chiesti ed esperiti nel corso del giudizio di merito, non in Cassazione.
  • I vizi formali o documentali relativi alla rappresentanza e alla legittimazione processuale sono rilevabili d'ufficio in ogni grado, compresa la Corte di Cassazione, e non sempre sono sanabili con integrazioni documentali in sede di legittimità.
  • Per il creditore ipotecario è essenziale agire tempestivamente (esercitando i rimedi previsti dall'art. 2891 c.c.) se intende contestare la liberazione disposta a favore di un terzo acquirente; la semplice eccezione di non congruità senza attivazione delle procedure previste può risultare inefficace.
  • Chi impugna in Cassazione deve curare anche le conseguenze economiche e formali dell'inammissibilità (condanna alle spese, possibili ulteriori contributi unificati), pertanto è opportuno verificare preventivamente la regolarità della procura e della documentazione di rappresentanza.

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