Cassazione Civile, Sentenza n. 23998/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso IVA richiesto da Urbani Tartufi per €1.752.501,92 relativo agli acquisti di tartufi nei periodi di imposta 2015 e 2016 da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA; l'Agenzia aveva negato il rimborso in base all'art.1, comma 109, della l. n.311/2004 che imponeva autofattura e vietava la detrazione dell'IVA sugli acquisti da tali soggetti. La società ricorreva contro il diniego e otteneva accoglimento in appello; l'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo la legittimità della disciplina interna e la possibilità di limitare la detrazione per prevenire frodi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato l'art.1, comma 109, della l. n.311/2004 per contrasto con la Direttiva 2006/112/CE, riconoscendo il diritto della società al rimborso dell'IVA versata. La Corte ha ritenuto che la norma nazionale, oltre a essere stata abrogata (con effetto 1.1.2017) dall'art.29 della l. n.122/2016, fosse incompatibile con il principio di neutralità dell'IVA e con il diritto alla detrazione previsto dalla direttiva comunitaria, applicabile direttamente. Condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio e liquidazione delle stesse in favore della resistente
Norme richiamate
art. 1, comma 109, legge n. 311/2004
I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere auto-fattura ... e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'Iva relativi alle auto fatture emesse nei termini di legge.
La Corte ha ritenuto che la norma, pur introdotta dal legislatore nazionale, determina un'esclusione del diritto alla detrazione incompatibile con la Direttiva IVA e con il principio di neutralità; pertanto la norma è stata disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione
Ha abrogato, con effetto dall'1.1.2017, la disciplina dell'autofatturazione e del divieto di detrazione prevista dall'art.1, comma 109, contribuendo a rimuovere un regime ritenuto incompatibile con il diritto UE
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)
La Corte ha affermato la efficacia diretta e la prevalenza della direttiva sulle norme interne nella parte chiara, precisa e incondizionata, riconoscendo il principio fondamentale del diritto alla detrazione e della neutralità dell'imposta
Richiamato in relazione alle modalità di emissione dell'autofattura; la disciplina nazionale che derogava agli obblighi di indicazione del cedente e negava la detrazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto UE
art. 19-bis1 e 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972
Citate dall'Agenzia nel motivo di ricorso come riferimenti al regime IVA, ma la Corte non ha ritenuto che tali disposizioni legittimassero la deroga al diritto di detrazione imposta dall'art.1, comma 109
Massime di principio
- La direttiva IVA (2006/112/CE) è applicabile direttamente quando le sue disposizioni sono chiare, precise e incondizionate; in caso di conflitto prevale la normativa comunitaria e la norma nazionale va disapplicata
- Il principio di neutralità dell'IVA e il diritto alla detrazione costituiscono principi fondamentali del sistema IVA UE e non possono essere derogati da disposizioni nazionali salvo che ciò sia espressamente previsto e autorizzato dal diritto unionale
- Le deroghe al diritto alla detrazione devono essere interpretate restrittivamente: devono essere preesistenti all'entrata in vigore della sesta direttiva o giustificate da procedure e autorizzazioni previste dal diritto UE (es. autorizzazione del Consiglio per semplificazioni ai sensi dell'art. 395 della direttiva)
- Un regime nazionale che impone autofattura e contempo relega l'imposta a onere del cessionario senza riconoscere la detrazione è incompatibile con il meccanismo della detrazione previsto dalla Direttiva e può determinare il diritto al rimborso degli importi illegittimamente riscossi
- Lo Stato membro è tenuto a rimborsare tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione; il rimborso rientra nella tutela del diritto di ottenere la ripetizione dell'indebito
- In situazioni analoghe, il contribuente può legittimamente chiedere il rimborso amministrativo e, se negato, promuovere il giudizio tributario invocando la prevalenza del diritto UE e la disapplicazione della norma interna incompatibile
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