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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23978/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa online promossa da Fedele Confalonieri in relazione all'articolo pubblicato il 26/11/2010 su www.ilfattoquotidiano.it a firma Marco Lillo, il cui incipit attribuiva a Silvio Berlusconi e a Fedele Confalonieri il fatto determinato di aver pagato il pizzo alla mafia per venti anni. Confalonieri chiedeva accertamento della diffamazione e risarcimento; i ricorrenti (Editoriale Il Fatto, Gomez e Lillo) hanno impugnato la pronuncia della Corte d'appello che aveva ritenuto l'articolo diffamatorio e aveva condannato gli appellati al pagamento di somme e alla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli appellanti, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto l'articolo offensivo dell'onore e della reputazione di Confalonieri e aveva escluso l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca/critica e della verità putativa. La Corte di merito aveva condannato gli appellati, in solido, al pagamento di Euro 35.000,00 oltre interessi; aveva altresì condannato Marco Lillo al pagamento di Euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. n. 47/1948 e ordinato la pubblicazione della sentenza sul sito in immediata consequenzialità all'articolo oggetto di causa. In cassazione i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi Euro 5.700,00 oltre forfetarie e accessori) e all'ulteriore versamento del contributo unificato come previsto.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 21

    Richiamata in relazione alla libertà di stampa; la Corte sottolinea che tale libertà si esercita entro i limiti del diritto di cronaca e che, anche per la stampa telematica, si applicano gli stessi principi se il mezzo possiede i caratteri del periodico.

  • Codice penale, artt. 51, 59 e 595 c.p.

    Richiamati nell'intestazione del motivo di ricorso relativamente alla disciplina della scriminante e della diffamazione; la decisione ricorda che la valutazione della sussistenza di esimenti e della verità/ verosimiglianza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12

    Applicata per irrogare una sanzione pecuniaria (Euro 2.000) al giornalista autore dell'articolo; la norma è richiamata come base per misure previste dalla normativa sulla stampa.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Citate in relazione ai motivi di cassazione: la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulle valutazioni di merito (n.3) e sull'omesso esame di fatto decisivo (n.5), affermando che non è ammissibile una rivalutazione di merito salvo casi ristretti di mancanza di motivazione.

  • Cassazione, Sez. Unite, 18/11/2016 n. 23469 (giurisprudenza)

    Richiamata per l'equiparazione tra stampa cartacea e stampa telematica quando il sito possieda i caratteri del giornale/periodico, confermando che agli organi online si applicano le stesse regole in tema di diritto di cronaca e responsabilità per diffamazione.

Massime di principio

  • La valutazione della offensività delle espressioni, della verità o della verosimiglianza delle notizie (anche putativa) e della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
  • La pubblicazione online che abbia i caratteri del giornale o periodico è soggetta agli stessi limiti e responsabilità della stampa tradizionale: la presenza di link alle fonti non basta automaticamente a scriminare un'affermazione gravemente lesiva se l'incipit induce in errore o la consultazione delle fonti non è agevole o immediata per il lettore.
  • La verità putativa (verosimiglianza delle informazioni al momento della pubblicazione) può escludere la responsabilità, ma grava sul giornalista/documentatore l'onere di dimostrare la fondatezza o la verosimiglianza delle asserzioni; l'assenza di riscontri certi conduce alla responsabilità per diffamazione.
  • Un provvedimento di archiviazione penale o l'assenza di condanna penale non esclude automaticamente la responsabilità civile per diffamazione: nel giudizio civile l'esito penale è elemento di prova ma non vincola il giudice civilistico.
  • I ricorsi per cassazione basati su mera rivalutazione delle prove o del giudizio di merito sono inammissibili: per incidere in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi formali, carenza di motivazione costituzionalmente rilevante o errori di diritto chiari.

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