Cassazione Civile, Sentenza n. 23990/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due procedimenti disciplinari contro l'Avv. Giuseppe Arnone: (1) impugnazione della cancellazione dall'albo disposta dal COA di Agrigento (cancellazione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge n.247/2012); (2) impugnazione della radiazione dall'albo irrogata per violazioni deontologiche (espressioni gravemente offensive verso il Procuratore e reiterati precedenti disciplinari). Questioni processuali sollevate: inammissibilità del primo ricorso per difetto di ius postulandi (mandato conferito a difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori), rinuncia all'impugnazione e la conseguente presunta perdita di titolarità dell'Avv. Arnone a partecipare al giudizio; dedotta carenza di poteri del CNF a pronunciarsi sulla radiazione in quanto, secondo il ricorrente, la cancellazione sarebbe ormai definitiva.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi del ricorso relativo alla radiazione (r.g. 28769/2022) e ha dichiarato assorbiti i motivi relativi alla cancellazione (r.g. 28767/2022). In sostanza: il CNF ha correttamente dichiarato inammissibile il primo ricorso per difetto di ius postulandi quando sottoscritto da un difensore non abilitato; il secondo ricorso, tempestivamente proposto con difensore abilitato, è stato esaminato sul merito e la radiazione è stata confermata perché le espressioni dell'Arnone eccedevano i limiti della critica e, considerata la sua numerosa precedenza disciplinare, la sanzione massima è risultata adeguata. La Corte ha inoltre chiarito che la cancellazione dall'albo non sospende né estingue il procedimento disciplinare: l'art. 57 L. 247/2012 ("divieto di cancellazione") impedisce che la cancellazione pregiudichi lo svolgimento del procedimento disciplinare; pertanto la competenza del CNF a decidere sulla radiazione non era venuta meno. Spese: il ricorrente soccombente è onerato del contributo unificato integrativo ai sensi delle norme citate.
Norme richiamate
Legge n. 247/2012, art. 17, comma 9
requisiti di iscrizione previsti dall'art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012
Usata per giustificare la cancellazione dall'albo disposta dal COA; la Corte distingue tra i requisiti di iscrizione e la prosecuzione del procedimento disciplinare, ritenendo che la cancellazione non impedisca lo svolgimento di procedimenti disciplinari già avviati.
Legge n. 247/2012, art. 57
"divieto di cancellazione"
Interpretato dalla Corte nel senso che, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio di disciplina, non può più essere deliberata la cancellazione dall'albo e dunque la cancellazione non ha efficacia sospensiva o estintiva sul procedimento disciplinare in corso.
Legge n. 247/2012, art. 17, 16° comma e art. 58
Riferiti dalla Corte per affermare che la disciplina impedisce la cancellazione quando è in corso un procedimento disciplinare, salvo alcune eccezioni richiamate dall'art. 58.
Art. 182 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibile sanabilità del difetto di rappresentanza; la Corte ha osservato che l'art. 182 c.p.c. è applicabile innanzi al CNF solo ove sia possibile la regolarizzazione in favore del soggetto o del procuratore già costituito, circostanza che nel caso in esame non ricorreva.
R.D.L. n. 1578/1933, art. 37, comma 8
Richiamato per evidenziare la continuità della disciplina professionale storica rispetto a quella vigente: già allora si vietava la cancellazione dall'albo se era in corso un procedimento disciplinare.
Codice di procedura penale, art. 591 c.p.p.
Citato dal ricorrente in relazione alla questione della stabilità degli effetti della cancellazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che la disciplina professionale previene effetti estintivi automatici derivanti dalla cancellazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater
Richiamato ai fini della liquidazione del contributo unificato integrativo a carico della parte soccombente, essendo i ricorsi stati proposti dopo la data indicata.
Massime di principio
- La cancellazione dall'albo non estingue né sospende automaticamente procedimenti disciplinari già avviati: la normativa (art.57 L.247/2012) impedisce che una cancellazione interrompa l'azione disciplinare.
- Il difetto di ius postulandi è rilevante: un ricorso sottoscritto da un difensore non abilitato davanti alle giurisdizioni superiori può essere dichiarato inammissibile e non sempre è sanabile con procura ad un difensore non cassazionista (salvo i casi di regolarizzazione espressamente ammessi dall'art.182 c.p.c.).
- Se un primo atto di impugnazione è dichiarato inammissibile, è possibile proporre tempestivamente un secondo ricorso valido, che può essere esaminato in sostituzione del primo.
- La rinuncia all'impugnazione non produce automaticamente effetti retroattivi tali da privare di efficacia i poteri del giudice disciplinare su altri procedimenti collegati: la mera rinuncia non fa venir meno la competenza ad agire sul procedimento disciplinare in corso.
- Condotte di attacco personale e reiterato nei confronti di magistrati, con espressioni gravemente offensive, possono integrare una violazione deontologica grave e giustificare la radiazione, soprattutto se il soggetto ha precedenti disciplinari.
- Difesa pratica consigliata: assicurarsi che il difensore sia abilitato al grado di giudizio pertinente, evitare rinunce strategiche che possano precludere posizioni processuali accessorie e considerare che la cancellazione dall'albo non è strumento per eludere procedimenti disciplinari già iniziati.
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