Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23990/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due procedimenti disciplinari contro l'Avv. Giuseppe Arnone: (1) impugnazione della cancellazione dall'albo disposta dal COA di Agrigento (cancellazione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge n.247/2012); (2) impugnazione della radiazione dall'albo irrogata per violazioni deontologiche (espressioni gravemente offensive verso il Procuratore e reiterati precedenti disciplinari). Questioni processuali sollevate: inammissibilità del primo ricorso per difetto di ius postulandi (mandato conferito a difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori), rinuncia all'impugnazione e la conseguente presunta perdita di titolarità dell'Avv. Arnone a partecipare al giudizio; dedotta carenza di poteri del CNF a pronunciarsi sulla radiazione in quanto, secondo il ricorrente, la cancellazione sarebbe ormai definitiva.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi del ricorso relativo alla radiazione (r.g. 28769/2022) e ha dichiarato assorbiti i motivi relativi alla cancellazione (r.g. 28767/2022). In sostanza: il CNF ha correttamente dichiarato inammissibile il primo ricorso per difetto di ius postulandi quando sottoscritto da un difensore non abilitato; il secondo ricorso, tempestivamente proposto con difensore abilitato, è stato esaminato sul merito e la radiazione è stata confermata perché le espressioni dell'Arnone eccedevano i limiti della critica e, considerata la sua numerosa precedenza disciplinare, la sanzione massima è risultata adeguata. La Corte ha inoltre chiarito che la cancellazione dall'albo non sospende né estingue il procedimento disciplinare: l'art. 57 L. 247/2012 ("divieto di cancellazione") impedisce che la cancellazione pregiudichi lo svolgimento del procedimento disciplinare; pertanto la competenza del CNF a decidere sulla radiazione non era venuta meno. Spese: il ricorrente soccombente è onerato del contributo unificato integrativo ai sensi delle norme citate.

Norme richiamate

  • Legge n. 247/2012, art. 17, comma 9

    requisiti di iscrizione previsti dall'art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012

    Usata per giustificare la cancellazione dall'albo disposta dal COA; la Corte distingue tra i requisiti di iscrizione e la prosecuzione del procedimento disciplinare, ritenendo che la cancellazione non impedisca lo svolgimento di procedimenti disciplinari già avviati.

  • Legge n. 247/2012, art. 57

    "divieto di cancellazione"

    Interpretato dalla Corte nel senso che, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio di disciplina, non può più essere deliberata la cancellazione dall'albo e dunque la cancellazione non ha efficacia sospensiva o estintiva sul procedimento disciplinare in corso.

  • Legge n. 247/2012, art. 17, 16° comma e art. 58

    Riferiti dalla Corte per affermare che la disciplina impedisce la cancellazione quando è in corso un procedimento disciplinare, salvo alcune eccezioni richiamate dall'art. 58.

  • Art. 182 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile sanabilità del difetto di rappresentanza; la Corte ha osservato che l'art. 182 c.p.c. è applicabile innanzi al CNF solo ove sia possibile la regolarizzazione in favore del soggetto o del procuratore già costituito, circostanza che nel caso in esame non ricorreva.

  • R.D.L. n. 1578/1933, art. 37, comma 8

    Richiamato per evidenziare la continuità della disciplina professionale storica rispetto a quella vigente: già allora si vietava la cancellazione dall'albo se era in corso un procedimento disciplinare.

  • Codice di procedura penale, art. 591 c.p.p.

    Citato dal ricorrente in relazione alla questione della stabilità degli effetti della cancellazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che la disciplina professionale previene effetti estintivi automatici derivanti dalla cancellazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater

    Richiamato ai fini della liquidazione del contributo unificato integrativo a carico della parte soccombente, essendo i ricorsi stati proposti dopo la data indicata.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'albo non estingue né sospende automaticamente procedimenti disciplinari già avviati: la normativa (art.57 L.247/2012) impedisce che una cancellazione interrompa l'azione disciplinare.
  • Il difetto di ius postulandi è rilevante: un ricorso sottoscritto da un difensore non abilitato davanti alle giurisdizioni superiori può essere dichiarato inammissibile e non sempre è sanabile con procura ad un difensore non cassazionista (salvo i casi di regolarizzazione espressamente ammessi dall'art.182 c.p.c.).
  • Se un primo atto di impugnazione è dichiarato inammissibile, è possibile proporre tempestivamente un secondo ricorso valido, che può essere esaminato in sostituzione del primo.
  • La rinuncia all'impugnazione non produce automaticamente effetti retroattivi tali da privare di efficacia i poteri del giudice disciplinare su altri procedimenti collegati: la mera rinuncia non fa venir meno la competenza ad agire sul procedimento disciplinare in corso.
  • Condotte di attacco personale e reiterato nei confronti di magistrati, con espressioni gravemente offensive, possono integrare una violazione deontologica grave e giustificare la radiazione, soprattutto se il soggetto ha precedenti disciplinari.
  • Difesa pratica consigliata: assicurarsi che il difensore sia abilitato al grado di giudizio pertinente, evitare rinunce strategiche che possano precludere posizioni processuali accessorie e considerare che la cancellazione dall'albo non è strumento per eludere procedimenti disciplinari già iniziati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.