Cassazione Civile, Sentenza n. 23963/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di Corte d'appello che aveva accolto il gravame proposto dalla curatela del fallimento della A.G. Costruzioni s.r.l., ritenendo non provato l'effettivo pagamento del residuo prezzo di compravendita mediante le cambiali indicate nel contratto. La ricorrente deduceva che il possesso delle cambiali concordato contrattualmente equivalesse a quietanza (confessione stragiudiziale) opponibile al curatore e che la Corte d'appello avesse altresì omesso di valutare adeguatamente la mancata prova del danno rivendicato dalla curatela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la clausola contrattuale che attribuisce al possesso delle cambiali valore di "quietanza" non produce prova legale vincolante nei confronti della curatela fallimentare: tale "quietanza" ha valore probatorio liberamente valutabile dal giudice e non efficacia di confessione stragiudiziale opponibile al curatore. Ha precisato che il curatore rappresenta la massa dei creditori e costituisce parte processuale diversa dal fallito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del fatto storico omesso dall'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato potenzialmente raddoppiato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: il giudice conferma che incombe sulla parte che allega l'adempimento dimostrare il pagamento; il possesso dei titoli cambiari non sposta automaticamente l'onere o non costituisce prova legale piena.
R.D. n. 1669/1933 art. 45, comma 1
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto del trattario che paga alla riconsegna della cambiale; la Corte però ha ritenuto che tale disposizione non imponga che il possesso del titolo equivalente a quietanza abbia efficacia di confessione contro la curatela fallimentare.
art. 2735 c.c.
Norma sulla confessione stragiudiziale: la Corte precisa che la confessione stragiudiziale vincola tra le stesse parti ma non è automaticamente opponibile al curatore del fallimento quale diversa parte processuale; quindi la 'quietanza' convenuta non assume di per sé efficacia di confessione nei confronti della curatela.
art. 2729 c.c.
Riferimento alle presunzioni: la ricorrente invocava una presunzione 'giuridica'; la Corte ha invece trattato il problema come questione di valutazione probatoria, escludendo che sussista una presunzione legale di pagamento a favore del debitore solo per il possesso delle cambiali.
art. 2704 c.c.
Richiami giurisprudenziali collegati al fatto che il curatore può sollevare eccezioni opponibili al fallito; tuttavia la Corte riafferma che la 'quietanza' concordata non trasforma la natura probatoria rispetto alla curatela.
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi dedotti ai sensi degli artt. 360 n.3 (violazione di norme processuali) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo), ritenendo il primo infondato e il secondo inammissibile per carenza di specificazione del fatto storico omesso.
art. 366 e art. 369 c.p.c.
Richiamati in relazione ai requisiti di indicazione del fatto storico omesso nel ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'onere di individuazione puntuale del fatto, del dato probatorio e della sua decisività.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il possesso di titoli di credito (cambiali) indicato contrattualmente come "quietanza" non costituisce prova legale automatica e vincolante nei confronti del curatore fallimentare: ha valore probatorio valutabile dal giudice, ma non efficacia di confessione stragiudiziale opponibile al fallimento.
- Il curatore del fallimento, pur esercitando i diritti del fallito, è parte processuale distinta e la quietanza rilasciata dal fallito non acquista automaticamente la forza probatoria di confessione contro la curatela.
- Chi deduce di avere estinto un debito mediante effetti cambiari deve provare l'effettivo pagamento e, se rilevante, la data certa anteriore al fallimento; l'assenza di tale prova può legittimamente indurre il giudice a ritenere inverosimile l'adempimento.
- In sede di cassazione, il vizio per omesso esame di fatto decisivo è soggetto a requisiti rigorosi: il ricorrente deve indicare esattamente il fatto storico omesso, il dato dagli atti da cui risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività; la mera doglianza generica è inammissibile.
- Le domande risarcitorie richiedono prova del danno: un'appellante non può ottenere condanna risarcitoria senza che la parte attorea abbia fornito elementi probatori idonei a quantificare o almeno dimostrare il danno subito.
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