Cassazione Civile, Ordinanza n. 12037/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un commercialista aveva chiesto in via monitoria/sommaria il pagamento di un compenso per attività di assistenza e consulenza fiscale e amministrativa resa in favore di una società, oltre che dei soci coinvolti nel progetto. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provati né il conferimento dell'incarico né l'esecuzione delle prestazioni. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando una scrittura privata del 21.12.2009 e il complessivo quadro probatorio, ritenendo dimostrato che i soci avessero affidato al professionista la consulenza per le attività preparatorie alla costituzione e gestione di una società destinata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché la redazione della documentazione economico-finanziaria e del business plan. I soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del professionista, ritenuto privo della specificità necessaria; (2) e (3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente tratto dalla scrittura del 21.12.2009 la prova del mandato professionale e che avesse altresì deciso sul quantum non devoluto in appello; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la Corte territoriale avesse regolato le spese senza una specifica impugnazione e nonostante la richiesta di compensazione. La società convenuta, nel frattempo, aveva proposto autonomo ricorso incidentale ma vi aveva poi rinunciato, con accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
La decisione
Il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto limitatamente al rapporto tra la società ricorrente incidentale e il professionista, per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale accettata. Quanto al ricorso principale dei soci, la Corte lo ha rigettato integralmente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello del professionista rispettava l'onere di specificità dell'art. 342 c.p.c., contenendo una sufficiente critica alle ragioni della sentenza di primo grado senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché miravano, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle prove: la Corte territoriale aveva interpretato la documentazione e il contesto fattuale in modo non implausibile, accertando l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale; in cassazione non è possibile sostituire una lettura alternativa del materiale probatorio a quella del giudice di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che, una volta riformata la decisione di primo grado, il giudice d'appello deve rideterminare anche le spese in base alla soccombenza, potendo farlo d'ufficio; la richiesta di compensazione era stata formulata solo in via subordinata. I soci sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del ricorso introduttivo in primo grado in rito sommario di cognizione.
richiamato dall'originaria convenuta come eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale.
l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di dissenso, con parte volitiva e argomentativa idonee a confutare la decisione di primo grado; non servono formule sacramentali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dai ricorrenti per dedurre violazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate perché attinenti in realtà al merito o alla specificità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i ricorrenti contestavano la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto decisivo.
la regolazione delle spese da parte del giudice d'appello è legittima quando la sentenza di primo grado venga riformata, poiché il capo sulle spese è travolto dalla riforma e va rideterminato in base alla soccombenza.
la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese, imponendo un nuovo regolamento delle stesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto contenga una critica specifica e intelligibile alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è richiesta una particolare formula né un progetto alternativo di sentenza.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di riesame del merito o di sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa dei documenti e delle testimonianze.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione impugnata abbia esaminato il fatto e ne abbia dato una lettura interpretativa o valutativa non implausibile; in tal caso la censura riguarda il merito e non il controllo di legittimità.
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata, il giudice d'appello deve procedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite, perché il capo sulle spese resta travolto dalla riforma.
- La richiesta di compensazione delle spese formulata in via subordinata non impedisce la condanna della parte soccombente alle spese quando l'appello venga accolto e la controparte risulti soccombente nel rapporto processuale rilevante.
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