Cassazione Civile, Ordinanza n. 06679/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario nei quali erano stati addebitati interessi debitori ultralegali parametrati agli usi di piazza, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni ritenuti illegittimi. Il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento della società correntista e condannato la banca alla restituzione di somme indebitamente percepite. In appello la banca aveva ottenuto una riforma solo parziale: la corte territoriale, ritenendo che non vi fosse stata una vera dazione di denaro in favore della banca ma soltanto una posta contabile, aveva escluso la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e aveva invece pronunciato una sentenza di mero accertamento sul saldo del conto, riconoscendo l'interesse del correntista a ottenere tale accertamento. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 100 e 112 c.p.c., sostenendo che: a) l'attore aveva chiesto solo la condanna alla ripetizione dell'indebito e non anche un accertamento del saldo; b) il giudice d'appello avrebbe pronunciato su un mero fatto e non su un diritto, in assenza di interesse ad agire; c) la domanda sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile; veniva inoltre evocata una pretesa insufficienza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile l'assunto della banca secondo cui l'azione avrebbe avuto ad oggetto un mero fatto: nella vicenda concreta vi era una consecuzione tra due distinti rapporti di conto corrente, con confluenza del saldo del primo nel secondo, sicché l'accertamento del saldo del primo rapporto era strumentale alla verifica del rapporto dare-avere relativo al conto successivo, in modo sovrapponibile all'azione di accertamento proposta mentre il conto è ancora aperto. La Corte ha quindi applicato l'orientamento secondo cui il correntista ha interesse ad agire per l'accertamento della nullità delle clausole anatocistiche e del saldo ricalcolato, anche prima della chiusura del conto e anche in assenza di rimesse solutorie. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha applicato le statuizioni sanzionatorie ex art. 96 c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte ribadisce che la sua invocazione non esclude l'interesse all'accertamento del saldo quando la domanda è funzionale alla verifica del rapporto dare-avere.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di interesse ad agire; la Corte, viceversa, afferma la sussistenza dell'interesse all'accertamento del saldo e della nullità delle clausole illegittime.
È invocato per lamentare ultrapetizione o decisione oltre la domanda; la Corte esclude la violazione ritenendo l'accertamento del saldo coerente con la funzione della domanda proposta.
Richiamato nella proposta di definizione anticipata per difetto di specificità del ricorso, in quanto non sarebbero state riportate con precisione le domande e localizzati gli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte lo richiama nella proposta di definizione anticipata quale ulteriore ragione di inammissibilità per contrasto con orientamenti consolidati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di insufficiente motivazione è ritenuta inammissibile perché il vizio non è più contemplato nella formulazione vigente della norma.
È la base procedurale della proposta di definizione anticipata richiamata in motivazione.
Applicato in dispositivo con condanna a somma ulteriore a favore della controparte e della cassa delle ammende.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario sul conto corrente, il correntista ha interesse ad agire per l'accertamento della nullità delle clausole anatocistiche e per il ricalcolo del saldo anche prima della chiusura del rapporto e anche in assenza di rimesse solutorie, quando la pronuncia sia utile a eliminare addebiti illegittimi e a rideterminare il dare-avere tra le parti.
- L'accertamento giudiziale non è limitato ai soli rapporti caratterizzati da una domanda espressa di condanna alla ripetizione dell'indebito: quando la domanda mira sostanzialmente alla verifica del saldo e alla sua rettifica, il giudice può pronunciare un accertamento strumentale del rapporto di conto senza incorrere in ultrapetizione.
- Non è configurabile un accertamento di mero fatto quando la pronuncia sul saldo di un primo conto è funzionalmente collegata alla definizione del rapporto obbligatorio in essere o proseguito su un diverso conto nel quale quel saldo sia confluito; in tale ipotesi l'oggetto dell'accertamento resta un diritto di credito/debito.
- In cassazione il vizio di motivazione non può essere prospettato nei termini di insufficienza motivazionale se non nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; censure formulate in termini non conformi sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve riportare e localizzare gli atti rilevanti su cui fonda le censure, così da consentire il controllo della Corte sulla fondatezza dei motivi.
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