Cassazione Penale, Sentenza n. 37853/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello delle condanne per: fabbricazione (consumata e tentata) di armi clandestine e detenzione delle stesse. Dagli accertamenti domiciliari erano emerse due pistole a salve Kimar trasformate e pienamente idonee a sparare e una pistola a salve Valtro in fase di trasformazione (saldatura della canna non completata). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la consunzione della detenzione nella fabbricazione (art. 23 l. 110/1975), l'ambiguità della contestazione circa il tentativo sulla Valtro, la contraddittorietà tra il riconoscimento del tentativo e la sanzione per la detenzione della medesima e la mancata valutazione della confessione ai fini di attenuanti (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, confermando le condanne relative alle due pistole Kimar (fabbricazione consumata e detenzione). Ha però accolto parzialmente il ricorso riguardo alla pistola Valtro: ha ritenuto che per questa arma si sia configurato solo il tentativo di fabbricazione e, dato il carattere simultaneo delle condotte, la contestazione di detenzione relativa alla Valtro è stata annullata perché il fatto non sussiste; la pena (€334 e 2 mesi) è stata eliminata. Sono stati inoltre respinti i rilievi sull'equivocità dell'imputazione e sul diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
La norma sanziona la fabbricazione e la detenzione di armi clandestine; la Corte ha ritenuto che una pistola a salve artigianalmente trasformata senza matricola sia arma clandestina. Tuttavia, quando la trasformazione è incompleta e le condotte sono simultanee, la detenzione può essere assorbita nella fabbricazione (consunzione) e pertanto non punibile separatamente.
codice penale, art. 15 (principio di specialità)
Richiamato per distinguere profili di concorso apparente di norme: non opera automaticamente se sussiste pluralità di condotte in progressione criminosa; se la detenzione segue temporalmente la fabbricazione completa può concorrere, ma se le azioni sono simultanee e la fabbricazione è solo tentata può intervenire assorbimento.
Richiamato in relazione alla dosimetria: il giudice ha determinato la pena partendo dal capo più grave e applicando aumenti graduati per le altre condotte, giustificando la congruità delle maggiorazioni anche per il tentativo.
codice di procedura penale / cod. pen., art. 62-bis
Riferito alla confessione e alla resipiscenza: la Corte ha osservato che la confessione non è di per sé idonea a determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche se non accompagnata da elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole.
Massime di principio
- La trasformazione artigianale di una pistola a salve priva di matricola può integrare arma clandestina se la modifica rende l'oggetto idoneo a incamerare ed espellere proiettili; la prova balistica è dirimente
- Quando la trasformazione è completata prima dell'intervento delle forze di polizia, possono concorrere separatamente i reati di fabbricazione e di successiva detenzione; se la trasformazione è incompleta e le condotte sono contestate come simultanee, la detenzione può essere assorbita nella fabbricazione (consunzione)
- Il tentativo di fabbricazione deve essere contestato in modo intellegibile; tuttavia la rubricazione formale non è esclusiva se dal capo risulta chiaramente 'compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco' a fabbricare l'arma
- La confessione o dichiarazioni del reo possono influire sulla valutazione delle circostanze attenuanti solo se integrano il quadro probatorio con elementi di segno positivo; la semplice ammissione non è sufficiente di per sé
- Nella determinazione della pena il giudice può partire dal capo più grave e graduare aumenti per gli altri reati collegati; le differenze tra consumato e tentato possono essere tradotte in aumenti percentuali purché motivati
- Per difese future: documentare temporalmente lo stato di trasformazione delle armi (foto, perizie, testimonianze) è cruciale per distinguere consumazione da tentativo e per valutare la possibilità di consunzione della detenzione nella fabbricazione
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