Cassazione Civile, Ordinanza n. 04560/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di finanziamenti concessi nell'ambito del P.O. Sicilia FSE 2007-2013 per quattro progetti di istruzione e formazione professionale, disposta con decreto regionale e seguita dal recupero delle somme erogate. L'ente attuatore ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi di rendicontazione e di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare la regolare e corretta esecuzione dei progetti. In appello ha dedotto: nullità della sentenza di primo grado per omissione delle conclusioni in epigrafe; carenza e contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata interpretazione dell'art. 29 dell'Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum, perché la revoca avrebbe dovuto riguardare solo le somme prive di prova documentale e non l'intero finanziamento; erronea qualificazione della pretesa. In cassazione ha riproposto quattro motivi: nullità della sentenza per vizio di motivazione e per violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 112, 115, 329 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione del giudicato sull'avvenuto rendiconto; omessa pronuncia sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'Avviso e del Vademecum; motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento anche alla pretesa errata applicazione delle regole di monitoraggio e rendicontazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni nell'epigrafe della sentenza comporta nullità solo se si traduce in una vera mancanza di decisione su domande o eccezioni, evenienza esclusa nel caso concreto perché la Corte d'appello aveva rilevato che il Tribunale si era pronunciato su tutte le questioni e aveva comunque motivato, seppure sinteticamente, sulla legittimità della revoca. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la doglianza di omessa pronuncia richiede una puntuale trascrizione delle domande o eccezioni e l'indicazione specifica degli atti in cui sono state formulate; inoltre le censure non si confrontavano con la ratio decidendi delle sentenze di merito, fondate sulla mancata produzione della documentazione giustificativa e sulla mancata dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, poiché le critiche sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione in fatto sconfinavano nel merito; la motivazione della sentenza d'appello non era mancante né meramente apparente; infine, trattandosi di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza indicare le differenti ragioni di fatto delle due decisioni, onere non assolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è esclusa quando la decisione, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni del decisum e mostra che le domande o eccezioni sono state esaminate.
L'indicazione delle conclusioni nell'epigrafe può avvenire anche per relationem; l'omissione non determina nullità se dal testo emerge quali conclusioni siano state tratte e decise.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione era ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione; non basta una critica generica alla motivazione o alla soluzione adottata.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove inesistenti o non introdotte dalle parti; non se attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La deduzione del giudicato presuppone l'effettiva definitività del capo non impugnato e comunque deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il giudicato preclude la riproposizione delle questioni decise, ma la sua invocazione è inammissibile se non si dimostra quale capo sia divenuto definitivo e se la censura non si confronta con il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità della sentenza sono scrutinabili solo se individuano specificamente il vizio processuale o motivazionale e non si risolvono in una critica al merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso nella ipotesi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni in sentenza non determina nullità se dal testo risulta che il giudice ha comunque deciso su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in cassazione in modo generico: la parte deve riportare in modo puntuale la domanda o eccezione, indicare dove è stata proposta e dimostrarne la decisività.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o non introdotte nel processo, non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove non sono ammissibili se mascherate da violazioni processuali o nullità della sentenza.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Quando il primo giudice rigetta la domanda per mancanza di documentazione probatoria e la sentenza d'appello conferma tale esito, le censure devono confrontarsi con questa ratio decidendi; altrimenti sono inammissibili.
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