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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36444/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale ha richiesto alla società il pagamento di contributi INPS per tre lavoratori, contestando anche certificati di variazione della posizione assicurativa (PAT) e una conseguente maggiore contribuzione INAIL. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione della società, ritenendo provati gli inadempimenti contributivi sulla base dei verbali ispettivi e dei documenti allegati. In cassazione la società ha proposto sei motivi: prescrizione di contributi e premi; mancata produzione/indicazione del contratto collettivo in tema di minimale contributivo; errata valutazione delle prove e violazione delle regole sull'onere probatorio; difetto di competenza degli ispettori INPS a revocare benefici del contratto formazione-lavoro; ulteriore malgoverno delle prove; mancato riconoscimento di sgravi contributivi. La Corte rileva però che i motivi sono formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee di violazione di legge, vizi motivazionali e rivalutazione del merito, senza consentire una chiara sussunzione nelle singole ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; inoltre osserva che la sentenza impugnata si fondava correttamente sulle risultanze ispettive e che la parte onerata non aveva provato il diritto agli sgravi invocati.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le censure siano formulate in modo confuso e cumulativo, con sovrapposizione di motivi incompatibili tra loro e tale da richiedere un'indebita opera integrativa della Corte. Aggiunge che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso mira in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Condanna quindi la società ricorrente alle spese in favore di INPS e INAIL e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei contributi; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; non esaminato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come dedotto vizio di omessa pronuncia; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio e che la ricorrente mirava a una rivalutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme sulle prove; non è ammessa una censura mista e promiscua che richieda alla Corte di ricostruire i singoli vizi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla valutazione delle prove; la doglianza è ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito

  • art. 1, D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989

    richiamato in relazione al minimale contributivo; il motivo è inammissibile per cumulo eterogeneo di censure

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; non esaminato nel merito per la struttura inammissibile del motivo

  • art. 8, L. 467/1990

    richiamato per il dedotto difetto di competenza degli ispettori INPS; non esaminato nel merito

  • art. 3, D.L. 726/1984 conv. in L. 863/1984

    richiamato in tema di benefici del contratto formazione-lavoro; non esaminato nel merito

  • art. 3, comma 6, L. 448/1998

    richiamato per gli sgravi contributivi; non esaminato nel merito

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specificamente riconducibili a una sola delle ipotesi tassative di impugnazione; il cumulo promiscuo di violazione di legge e vizio di motivazione rende il motivo inammissibile

  • art. 366-bis c.p.c.

    richiamato come regola di chiarezza dei motivi; il ricorso è censurato perché non separa in modo autonomo le doglianze

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula, nello stesso motivo, censure eterogenee e incompatibili tra loro, senza consentire di individuare con chiarezza il vizio dedotto e la sua riconducibilità a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.
  • Non è consentito prospettare nello stesso motivo, in modo promiscuo, violazione di legge, omesso esame di fatti e vizi di motivazione, perché ciò trasferisce alla Corte il compito di ricostruire d'ufficio le singole doglianze.
  • La deduzione apparente di violazioni normative non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
  • In presenza di verbali ispettivi e della documentazione allegata, tali risultanze possono assolvere all'onere probatorio dell'ente creditore; spetta alla parte onerata dimostrare il diritto agli sgravi o alle agevolazioni invocate.
  • La censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile quando, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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