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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39676/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione, da parte della società concessionaria del servizio di riscossione della tariffa comunale sui rifiuti per un Comune, di fatture relative al secondo quadrimestre 2016 con applicazione della rivalsa IVA sugli importi dovuti a titolo di TARI. La società e i soci destinatari delle fatture avevano impugnato tali addebiti davanti al giudice tributario, sostenendo l'illegittimità della rivalsa IVA. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello la decisione era stata confermata. La ricorrente in Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la lite riguardasse solo la legittimità della rivalsa IVA operata da un soggetto passivo d'imposta nei confronti di privati, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina IVA e della normativa sulla TARI, affermando che la TARI avrebbe natura di corrispettivo e sarebbe quindi assoggettabile a IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che la controversia non appartiene alla giurisdizione tributaria ma a quella ordinaria, perché ha ad oggetto un rapporto privatistico tra soggetti privati relativo alla rivalsa IVA, e non un rapporto tributario in senso proprio tra contribuente e amministrazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria regionale/provinciale, indicando come competente il giudice ordinario. Ha inoltre condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo

    La Corte richiama il principio secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio, ma ne precisa l'ambito applicativo alla luce dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, con i limiti del giudicato esplicito o implicito sulla giurisdizione.

  • art. 38 c.p.c.

    non oltre la prima udienza di trattazione

    Il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La mancata deduzione del difetto di giurisdizione dopo una decisione di merito può determinare acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione e quindi preclusione all'eccezione successiva.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare in Cassazione il difetto di giurisdizione.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È la norma invocata per sostenere che la controversia non rientrasse nella giurisdizione tributaria.

  • artt. 1 e 3 d.P.R. 633/1972

    Sono richiamati a sostegno della tesi della natura IVA del prelievo contestato.

  • art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2015

    Sono richiamati a sostegno della ricostruzione della natura della TARI e della sua assoggettabilità a IVA.

Massime di principio

  • La controversia sulla rivalsa IVA esercitata da un soggetto privato concessionario nei confronti di un altro privato non integra di regola una lite tributaria, ma un rapporto di natura privatistica, con giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il fatto che il diritto di rivalsa trovi fonte in una norma tributaria non basta, da solo, a trasformare il rapporto tra privati in un rapporto tributario pubblicistico.
  • La giurisdizione tributaria presuppone un concreto rapporto d'imposizione o una pretesa autoritativa dell'amministrazione; in mancanza di potestas impositiva e di atto espressione di tale potere, la lite resta fuori dal perimetro della giurisdizione speciale.
  • Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio, ma solo finché non si sia formato un giudicato esplicito o implicito sul punto; la decisione di merito può comportare preclusione se implica necessariamente l'affermazione della giurisdizione.
  • Le questioni sulla debenza dell'IVA in casi analoghi possono essere esaminate solo incidenter tantum ai fini della giurisdizione, senza mutare la natura del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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