Cassazione Civile, Ordinanza n. 31846/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, socio al 60% di una società partecipata poi cancellata dal Registro delle imprese, ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio gli aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di partecipazione per l'anno d'imposta 2006. La pretesa derivava da un precedente accertamento emesso nei confronti della società partecipata, nel quale erano state evidenziate movimentazioni di conto mastro per euro 254.770,27. Il ricorrente sosteneva che l'accertamento societario fosse stato notificato dopo la cancellazione della società e fosse quindi inesistente o comunque illegittimo, con conseguente illegittimità derivata dell'atto emesso nei suoi confronti; lamentava inoltre che la CTR avesse fondato la decisione su una sua asserita responsabilità quale liquidatore, profilo non contenuto nell'atto impositivo. Con il secondo motivo denunciava la mancata sospensione del giudizio in attesa della definitività dell'accertamento relativo alla società, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175/2014 sulla società cancellata, ha rilevato che la causa pregiudiziale relativa all'accertamento societario era già stata definita, rendendo inutile la sospensione del processo, ma soprattutto ha affermato che l'avviso nei confronti del contribuente era stato emesso come socio della società e non come liquidatore. Poiché la CTR aveva deciso valorizzando una responsabilità da liquidatore estranea al contenuto dell'atto, la sentenza è stata cassata per extrapetizione, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per verificare il presupposto e la persistenza della pretesa impositiva e per regolare le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con entrambi i motivi.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando l'extrapetizione del giudice d'appello rispetto alla causa petendi dell'atto impositivo.
art. 36, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla pretesa responsabilità verso i soci derivante dall'accertamento societario.
artt. 38 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità dell'accertamento conseguente a quello emesso nei confronti della società.
La Corte afferma in astratto che nel giudizio sul maggior reddito del socio, se pende quello relativo alla società, può imporsi la sospensione fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società; nel caso concreto, però, la pregiudiziale era già definita.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e alla posizione dei creditori/sociale nei confronti dei soci.
d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
La Corte ribadisce che la disposizione ha natura sostanziale e non interpretativa, con conseguente assenza di efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior reddito da partecipazione del socio, la pendenza del giudizio relativo all'accertamento emesso nei confronti della società può integrare un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società.
- La sospensione non è più dovuta quando la causa pregiudiziale sia già stata definita con sentenza passata in giudicato o comunque già decisa in sede di legittimità, perché viene meno il presupposto della pregiudizialità.
- Il giudice non può fondare la decisione su un titolo di responsabilità diverso da quello risultante dall'atto impugnato: se l'avviso impositivo contesta la pretesa al soggetto in qualità di socio, è viziata per extrapetizione la pronuncia che la giustifichi come responsabilità del liquidatore.
- Le disposizioni che incidono sulla capacità o sulla soggettività delle società cancellate dal Registro delle imprese hanno natura sostanziale, salvo diversa espressa previsione, e non si applicano retroattivamente ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore.
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