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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2075/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pascarella chiedeva la rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti, riducendo il minimo edittale da otto a sei anni. La Corte d'appello aveva rideterminato la pena ma, nel nuovo calcolo, aveva reinserito l'aggravante dell'"ingente quantitativo" che invece era stata esclusa nel giudizio di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel merito rispetto al quantum: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione aveva reinserito l'aggravante esclusa in sede di cognizione e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, indicando i principi che il giudice del rinvio dovrà osservare (vincolo alle valutazioni di disvalore già operate in sede di cognizione; divieto di incrementare la pena base oltre la misura già determinata nel provvedimento annullato). Una parte dell'an (questione circa l'ammissione della rideterminazione in relazione a sentenze anteriori alla Corte cost. n.32/2014) è stata ritenuta errata ma non viene esaminata per assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti) - art. 73, comma 1

    La norma fissava il regime sanzionatorio per la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte costituzionale n. 40/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che aveva innalzato il minimo edittale a otto anni, riducendolo a sei, con effetti sulla riedeterminazione della pena.

  • Corte costituzionale, sent. n. 40 del 2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione del minimo ad otto anni per l'art.73, comma 1, incidendo sulla cornice edittale e potendo comportare rideterminazioni in melius delle pene irrevocabili.

  • Corte costituzionale, sent. n. 32 del 2014

    Decisione precedente che aveva innalzato il minimo edittale a otto anni; la Corte di cassazione segnala l'interazione tra la n.32/2014 e la n.40/2019 nel valutare l'an della rideterminazione.

  • Codice di procedura penale - art. 568, comma 5

    Principio di conservazione degli atti: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione fatta dalle parti, applicabile anche quando un'istanza di correzione materiale venga in realtà utilizzata come impugnazione.

  • Codice di procedura penale - art. 597, comma 3

    Limite al giudice dell'esecuzione: non è consentito quantificare la pena detentiva base in misura superiore a quella già contenuta nel provvedimento annullato in sede di impugnazione (divieto di reformatio in peius nell'ambito della devoluzione).

  • Codice penale - art. 133

    Il giudice del rinvio, nel rimodulare la pena, deve attenersi alle valutazioni di disvalore già compiute in sede di cognizione, che vincolano l'esecuzione nella valutazione della consistenza del fatto e del suo significato penalistico.

  • T.U. stupefacenti - art. 80, comma 2 (aggravante dell'ingente quantitativo)

    L'aggravante può aumentare la pena base ma, se esclusa in sede di cognizione, non può essere reinserita dal giudice dell'esecuzione nel calcolo della pena in sede di rideterminazione.

Massime di principio

  • Una sentenza costituzionale sopravvenuta che incide sulla cornice edittale può giustificare la rideterminazione in melius di una pena irrevocabile.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, non può reinserire circostanze aggravanti che erano state espressamente escluse nel giudizio di cognizione.
  • Le valutazioni del giudice di cognizione sulla gravità del fatto e sul disvalore della condotta vincolano l'esecuzione; il giudice esecutivo deve tenerne conto ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione di aumentare la pena detentiva base oltre la misura già determinata nel provvedimento annullato (divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 3).
  • Se un'istanza qualificata come correzione di errore materiale costituisce in realtà un'impugnazione, si applica il principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5 c.p.p.), con conversione dell'atto in impugnazione ammissibile.
  • Se nell'atto di rinvio il giudice dell'esecuzione ha formulato questioni sull'an della rideterminazione che non sono contestate da altre parti (es. Pubblico Ministero), tali rilievi non possono essere riesaminati in Cassazione d'ufficio.
  • In presenza di una pena base determinata in misura superiore al minimo legale, il giudice esecutivo deve motivare la nuova quantificazione rispettando le ragioni di maggior disvalore già indicate dal giudice di merito.

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