Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Troise avverso la condanna (furto con strappo, rito abbreviato: 1 anno e 10 mesi e 420 euro di multa). Il ricorso per cassazione deduceva nullità per omesso avviso del giudizio di appello all'imputato detenuto per altra causa, omessa traduzione del detenuto e dichiarazione di assenza illegittima; inoltre censurava la motivazione della Corte d'appello circa l'inammissibilità dell'appello sulla mancata indicazione degli elementi a sostegno della richiesta di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa notifica del decreto di citazione presso il luogo di detenzione nonostante dagli atti risultasse che l'imputato era "detenuto per altro". Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.12778/2020) e la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020), la Corte ha affermato che la notifica al detenuto deve essere eseguita nel luogo di detenzione anche se è stato eletto domicilio altrove; la mancata notifica ha impedito all'imputato di esercitare la facoltà di manifestare la volontà di comparire e/o di farsi tradurre e costituisce nullità che ha determinato l'insanabilità del rito applicabile nel caso concreto. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L'attenuante invocata dall'imputato; la Corte d'appello ha dichiarato l'appello generico perché non indicava elementi di fatto specifici a sostegno della concessione dell'attenuante
Regola la sanatoria delle nullità a regime intermedio; la Corte ha rilevato che la notifica effettuata al domicilio invece che nel luogo di detenzione dà luogo a nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria dall'art. 184, ma la sanatoria non si è verificata nel caso concreto
art. 23-bis, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Prevede che, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le decisioni sugli appelli possano essere assunte in camera di consiglio salvo che l'imputato manifesti la volontà di comparire per iscritto tramite difensore (con termini e modalità); l'omessa traduzione del detenuto che abbia richiesto di comparire tramite difensore determina nullità assoluta e insanabile
Sezioni Unite, sent. n. 12778 del 27/02/2020 (RV 278869)
Ha stabilito che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio; notifiche effettuate altrove producono nullità a regime intermedio
Sez. 3, sent. n. 3958/2021
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'omessa traduzione del detenuto che abbia chiesto di comparire tramite difensore determina nullità assoluta e insanabile
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 (Fenyves)
Precedenti richiamati dalla Corte per l'accesso agli atti e per il principio che la Corte di cassazione può esaminare d'ufficio vizi connessi alla validità della notificazione quando necessari ai fini della decisione
Massime di principio
- Se l'imputato risulta detenuto negli atti, le notificazioni processuali devono essere effettuate nel luogo di detenzione anche se è stata dichiarata o eletta diversa dimora/domicilio; diversamente si produce una nullità potenzialmente insanabile
- La notifica al domicilio elettivo non supplisce all'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione quando lo stato detentivo è documentato
- La nullità derivante da notifica al domicilio invece che al luogo di detenzione è, in linea di principio, a regime intermedio e può essere sanata ex art. 184 c.p.p. solo se ricorrono le condizioni di comparizione o rinuncia; in assenza di comparizione la sanatoria non opera
- In regime emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) l'imputato detenuto deve poter manifestare la volontà di comparire per iscritto tramite difensore entro i termini stabiliti; l'omessa traduzione quando richiesta comporta nullità assoluta
- Il difensore deve vigilare e far risultare espressamente negli atti lo stato di detenzione del proprio assistito e richiedere la notifica/traslazione quando necessaria; la Corte d'appello deve verificare lo stato detentivo prima di procedere
- Se in appello una parte chiede una particolare attenuante (es. art. 62 n.4) deve portare elementi di fatto specifici e non formularne la richiesta in termini meramente generici, altrimenti il motivo può essere considerato inammissibile
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