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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 28/06/2023 (che in parziale riforma aveva rideterminato la pena a 5 anni) fondato su più censure: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con la contestazione della ricostruzione del sinistro e della presunta inesistenza del nesso causale tra la condotta di guida dell'imputato e l'evento letale (si deduce che la condotta del ciclista avrebbe costituito causa esclusiva/sopravvenuta dell'incidente); richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e nuova consulenza tecnica; (2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per contraddittorietà e travisamento della prova con riferimento alla prova dello stato di ebbrezza del conducente — si contesta l'uso del tasso dei metaboliti urinari e la congruità della valutazione probatoria — e alla metodologia peritale (uso del criterio della deformazione dei mezzi tra autovettura e bicicletta); (3) contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto ai reati di resistenza e lesioni nei confronti degli agenti, invocando la scriminante della legittima difesa putativa o, in subordine, l'eccesso colposo di legittima difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazione: i motivi sono generici e non specificano in maniera puntuale gli atti e le evidenze da cui deriverebbe il travisamento; la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente basata su perizia, rilievi della Polizia Municipale, consulenze medico-legali e deposizioni testimoniali. Sul punto dell'alterazione alcolica, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione congiunta di sintomatologia riferita dagli operanti e degli esiti delle analisi urinarie; sulla ricostruzione tecnica della dinamica (velocità stimata intorno a 89-90 km/h e assenza di frenata) la Corte ha considerato congrue le conclusioni del perito e dei giudici di merito; il concorso di colpa della vittima è stato già valutato (20%) ma non ritenuto sufficiente a interrompere il nesso causale, perché la condotta del ciclista non era eccezionale, imprevedibile o tale da escludere l'obbligo di diligenza del conducente dell'auto; la doglianza sulla legittima difesa putativa è stata ritenuta infondata perché priva di giustificazione oggettiva concreta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in cassazione (lett. b ed e): la Corte ricorda che i motivi devono essere specifici e puntuali; censure generiche o semplici richiami alla rilettura del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sulla consulenza tecnica; la difesa aveva lamentato violazioni procedurali relative alla perizia, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non tali da invalidare la valutazione tecnica operata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norme sulla sentenza di primo grado e sua motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito rispettasse i criteri di motivazione richiesti e che i richiami non dimostravano travisamento.

  • art. 41, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla causa sopravvenuta che può interrompere il nesso di causalità: la Corte ha ricordato che tale causa è idonea ad interrompere il nesso solo se del tutto eccezionale, imprevedibile e tale da esonerare la diligenza del soggetto agente; nel caso in esame la condotta del ciclista non raggiungeva tale grado.

  • art. 145 Codice della Strada

    Regola sulla precedenza: la Corte ha rilevato che il ciclista aveva violato la prescrizione (concorrendo per il 20% di colpa), ma ciò non ha eliminato il rilievo della velocità e della diligenza omessa dal conducente dell'auto.

  • art. 189 Codice della Strada

    Norme relative alla dinamica e responsabilità nei sinistri stradali: citata tra le norme violate dal ricorrente; la Corte ha valutato l'insieme delle violazioni del CdS (velocità e prudenza) come causa rilevante dell'evento.

  • art. 589 c.p. (comma 3, n. 1)

    Materia: omicidio colposo aggravato (contestato e riconfermato in sede di merito); la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistenti profili tali da inficiare la qualificazione e la rilevanza del nesso di causalità.

  • art. 582 c.p.

    Materia: lesioni personali (contestate per le lesioni agli agenti); la Corte di merito ha ricostruito comportamenti violenti dell'imputato risultanti dalle testimonianze, giudicandoli integrativi del reato.

  • art. 337 c.p.

    Materia: resistenza a pubblico ufficiale (contestata e ritenuta provata in alcuni capi), valutata in base alle deposizioni e ai fatti descritti dai giudici di merito.

  • art. 585 c.p.

    Norma citata tra i capi di imputazione (riguardante porto o uso di armi/oggetti); la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta aggressiva dell'imputato con un oggetto rinvenuto nell'auto.

  • art. 4 L. 110/1975

    Norme sulla detenzione/porto di armi o oggetti atti ad offendere: richiamata tra le contestazioni; la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente la prova della disponibilità dell'oggetto (pezzo di legno) usato per aggredire.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e puntuali: richiami generici alla riconsiderazione della prova o alla «lettura più favorevole» non sono sufficienti e rendono il ricorso inammissibile.
  • La prova dello stato di ebbrezza può essere ricostruita con elementi sintomatici osservati da operatori e con esami di laboratorio anche su metaboliti urinari, purché la valutazione sia complessiva e motivata; eccezionalmente l'assenza di esame ematico immediato non rende automaticamente insussistente la prova.
  • Nelle dinamiche stradali la valutazione della velocità, dell'assenza di frenata e di altri elementi tecnici (perizia, rilievi) può legittimamente fondare il nesso causale; la responsabilità della vittima costituisce concorso di colpa ma interrompe il nesso causale solo se il suo comportamento è totalmente eccezionale e imprevedibile.
  • La legittima difesa putativa richiede un errore scusabile basato su circostanze oggettive concrete che giustifichino la convinzione del pericolo attuale; mere affermazioni soggettive senza elementi oggettivi e concreti risultano inidonee a scalfire la responsabilità penale.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure tecniche (perizia, metodo ricostruttivo) è necessario contestare puntualmente le singole risultanze peritali e indicare, con prove o elementi concreti, la loro erroneità; contestazioni meramente epistemiche o alternative generiche sono destinate a fallire.
  • In caso di inammissibilità manifesta possono essere imposte spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), quindi la strategia difensiva in cassazione deve essere selettiva e sostenuta da argomenti concreti e documentati.

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